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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24251/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati, già condannati dal Tribunale e con sentenza confermata in appello, per una rapina commessa in concorso. In appello la difesa ha depositato un documento attribuito alla persona offesa, contenente una ritrattazione integrale della querela e una ricostruzione alternativa dei fatti favorevole agli imputati, chiedendo la riapertura dell’istruzione dibattimentale e l’audizione della persona offesa. La Corte territoriale ha respinto l’istanza ritenendola tardiva e comunque non verificabile nella provenienza e autenticità. I ricorsi per cassazione deducono, per entrambi gli imputati, violazione di legge e vizio di motivazione: 1) per mancata acquisizione della prova documentale e mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., trattandosi di documento decisivo e di prova nuova/sopravvenuta; 2) per erronea valutazione della credibilità della persona offesa e per l’omesso apprezzamento della ritrattazione, oltre che per presunti profili di inutilizzabilità/insufficienza degli altri riscontri (riconoscimento fotografico, assenza di certificazione medica, esito dei filmati di videosorveglianza); 3) per l’asserita insussistenza del concorso, sostenendo che uno dei ricorrenti sarebbe stato mero connivente non punibile; 4) per il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. Per il secondo imputato i motivi erano sostanzialmente sovrapponibili, con diversa numerazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio relativo alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e alla mancata valutazione della produzione documentale contenente una integrale ritrattazione della persona offesa. Ha osservato che il documento, sebbene non verificato nella sua autenticità, descriveva una completa revisione dei fatti e negava ogni comportamento aggressivo degli imputati, con affermazione della loro estraneità e del loro intervento a difesa della persona offesa. Tale contenuto era idoneo a mettere in dubbio la decisione di condanna e rendeva necessaria l’audizione della persona offesa, peraltro mai escussa in giudizio. L’accoglimento del primo motivo, ritenuto assorbente, ha reso superfluo l’esame delle ulteriori censure. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruttoria è rimessa alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale; la mancata rinnovazione è censurabile quando la prova richiesta sia decisiva e la sua assunzione possa evitare lacune o illogicità della motivazione. Le prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado possono fondare la richiesta anche oltre i termini ordinari.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), d) ed e)

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione.

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto contestato, consumato in concorso.

  • art. 110 c.p.

    Riferito al concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante già riconosciuta nei gradi di merito con giudizio di prevalenza sull’aggravante e sulla recidiva contestata al solo uno degli imputati.

  • artt. 127, 190, 237, 239, 240, 495, 599, 602, 603, 530 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dalla difesa a sostegno della richiesta di acquisizione documentale, integrazione istruttoria, trattazione in udienza pubblica e valutazione della prova.

  • artt. 192, 361, 431, 500, 512, 531 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa per contestare la valutazione dell’attendibilità della persona offesa e l’utilizzabilità degli atti di indagine.

  • Corte cost. n. 86/2024

    Richiamata dalla difesa per chiedere il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in relazione ai termini per i motivi aggiunti e alle richieste di rinnovazione istruttoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale va disposta quando la prova richiesta sia potenzialmente decisiva e la sua mancata acquisizione impedisca una decisione compiuta e immune da lacune o manifeste illogicità.
  • Una dichiarazione della persona offesa che integri una ritrattazione completa dell’accusa, se idonea a mettere in serio dubbio l’affermazione di responsabilità, impone una particolare attenzione istruttoria e può rendere necessaria la sua audizione, specie se la persona offesa non sia mai stata esaminata in dibattimento.
  • La tardività della produzione documentale non può essere valorizzata in modo meramente formale quando il documento allegato abbia il contenuto di una prova sopravvenuta o comunque decisiva per la ricostruzione del fatto.
  • In sede di legittimità il mancato esercizio del potere di rinnovazione istruttoria in appello è censurabile quando emerga, dal testo della decisione, una lacuna motivazionale su punti decisivi che la nuova prova avrebbe potuto colmare.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione assorbente e logicamente prioritaria, la Corte può omettere l’esame delle ulteriori censure, rinviando al giudice di merito per un nuovo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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