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Risoluzione

Risoluzione n. 29 del 28/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i conferimenti di rifiuti di imballaggio alle piattaforme CONAI rientrano nella gestione dei rifiuti e scontano l’IVA al 10% ex voce 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, DPR 633/1972; la cessione del materiale residuo a soggetti autorizzati sul libero mercato integra invece una cessione di beni soggetta a reverse charge ex art. 74 DPR 633/1972, con aliquota ordinaria.

IVA su conferimento rifiuti e cessione di materiali riciclabili: distinzione tra regime 10% e reverse charge

IVA applicabile a conferimento rifiuti CONAI e cessione di materiali residuali

La risoluzione esamina il corretto trattamento IVA delle operazioni svolte da una società operante nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In particolare, distingue tra i conferimenti di materiali riconducibili agli imballaggi presso le piattaforme pre-individuate dal sistema CONAI e la cessione del materiale residuo, manufatti o scarti, a soggetti terzi autorizzati.

Contesto del quesito

La società istante, ALFA Spa, opera nell’ambito della gestione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e raccoglie sia rifiuti sia materiali riciclabili. Tali materiali, quando abbiano un valore commerciale, possono essere ceduti ad altre imprese contro corrispettivo determinato sul valore di mercato.

Il documento evidenzia che:

  • alcuni materiali hanno prezzo da listino ufficiale, come carta, vetro e plastica;
  • tali materiali possono derivare sia da imballaggi, quindi rientrare nella disciplina del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia da altri manufatti o scarti;
  • gli imballaggi vengono conferiti alle piattaforme pre-individuate che fanno riferimento al CONAI;
  • il materiale non rientrante negli accordi ANCI-CONAI viene conferito a soggetti terzi autorizzati;
  • per i conferimenti alle piattaforme CONAI il consorzio di filiera riconosce un corrispettivo ai comuni o, nel caso di specie, alla società istante;
  • per il materiale residuo la società procede all’alienazione a prezzi di mercato verso raccoglitori autorizzati.

Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente

ALFA Spa riteneva che:

  • per le cessioni dei rifiuti a imprese pre-individuate dal CONAI o dai Consorzi di Filiera affiliati dovesse applicarsi la voce 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, con aliquota IVA del 10%;
  • per le cessioni del materiale residuo a soggetti terzi autorizzati dovesse applicarsi il reverse charge ex art. 74 del DPR 633/1972.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama preliminarmente la risoluzione n. 115 del 10 agosto 2004, secondo cui il ritiro del rifiuto d’imballaggio di vetro dalla piattaforma da parte delle aziende vetrarie riciclatrici, in base ad apposita convenzione, è una particolare attività inserita nella più ampia gestione dei rifiuti e soggetta alla voce 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, DPR 633/1972.

Trattamento IVA dei conferimenti alle piattaforme CONAI

Secondo l’Agenzia, il conferimento dei materiali che originano dagli imballaggi alle piattaforme facenti riferimento al CONAI:

  • rientra nel complesso processo di gestione dei rifiuti di imballaggio disciplinato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  • configura una prestazione di servizi resa dalla società nell’ambito di un rapporto obbligatorio a favore di un Consorzio di filiera o di un’impresa aderente;
  • costituisce una fase del processo di gestione dei rifiuti di imballaggio;
  • rientra nella voce n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972;
  • beneficia dell’aliquota IVA del 10%.

La norma richiamata è quella relativa alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall’art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del D.Lgs. n. 22/1997, riferite ai rifiuti urbani e ad alcuni rifiuti speciali.

Trattamento IVA della cessione del materiale residuo

Per il materiale rimanente, cioè quello che non rientra nella categoria degli imballaggi e negli accordi ANCI-CONAI, l’Agenzia ritiene che l’operazione configuri una cessione di beni.

Ciò dipende dal fatto che la cessione avviene sul libero mercato, al di fuori di rapporti obbligatori disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006. In tale ipotesi:

  • l’operazione rientra nel regime del reverse charge di cui all’art. 74 del DPR 633/1972;
  • l’applicazione avviene ad aliquota ordinaria;
  • il presupposto è che i beni ceduti possano qualificarsi come rottami, ossia beni non più utilizzabili secondo l’ordinaria destinazione se non tramite lavorazione e trasformazione.

Esito finale

La risoluzione distingue quindi in modo netto le due fattispecie:

  • conferimento di rifiuti di imballaggio alle piattaforme CONAI: prestazione di servizi nella gestione dei rifiuti, IVA al 10%;
  • cessione del materiale residuale a soggetti autorizzati: cessione di beni sul mercato, reverse charge ex art. 74 con aliquota ordinaria.

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, su istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale.

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