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Risoluzione

Risoluzione n. 27 del 28/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il termine di cinque giorni lavorativi per annullare il titolo di accesso è perentorio e vale sia per biglietti sia per abbonamenti. Per gli abbonamenti, il quinto giorno decorre dal primo evento fruibile. In caso di furto o smarrimento non è fiscalmente previsto il rilascio di un duplicato; si richiama invece la possibilità di titoli sostitutivi, come biglietti omaggio o a prezzo di favore, per consentire l’accesso.

Annullamento titoli di accesso e duplicati abbonamenti per manifestazioni calcistiche in caso di furto o smarrimento

Annullamento dei titoli di accesso e sostituzione degli abbonamenti

La risoluzione affronta i chiarimenti richiesti dalla SIAE in materia di annullamento dei titoli di accesso allo spettacolo e di rilascio di duplicati di abbonamenti per manifestazioni calcistiche in caso di furto o smarrimento. L’Agenzia delle Entrate interpreta l’articolo 7 del decreto 13 luglio 2000 e precisa i limiti fiscali della sostituzione dei titoli.

Quesiti posti dalla SIAE

La SIAE chiede chiarimenti su tre punti:

  • se il termine di cinque giorni previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000 sia perentorio oppure ordinatorio per biglietti e abbonamenti;
  • quale sia, per gli abbonamenti, il significato del quinto giorno successivo a quello dell’evento;
  • quale procedura debba essere seguita per consentire il rilascio di un abbonamento sostitutivo in caso di furto o smarrimento.

Inquadramento normativo sull’annullamento del titolo di accesso

L’articolo 7 del decreto 13 luglio 2000 disciplina le ipotesi di annullamento del titolo di accesso emesso tramite apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate:

  • comma 1: il titolo di accesso può essere annullato, con idonea registrazione e indicazione della causale, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento;
  • comma 2: il titolo erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato immediatamente;
  • comma 3: in caso di mancata effettuazione dell’evento, il titolo può essere annullato entro i termini di versamento delle imposte.

La circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 viene richiamata per ribadire che l’annullamento va registrato nel sistema automatizzato che ha emesso il titolo, con tre ipotesi principali:

  • annullamento generale entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell’evento;
  • annullamento immediato per titolo erroneamente emesso ma non ancora rilasciato;
  • annullamento entro i termini di versamento delle imposte se l’evento non si svolge e se è previsto il rimborso dei corrispettivi.

Natura del termine di cinque giorni

L’Agenzia ritiene che il termine di cui all’articolo 7, comma 1, sia perentorio. La motivazione è che:

  • la norma ha carattere generale e non collega l’annullamento a una causa specifica;
  • il termine rappresenta la condizione necessaria per procedere all’annullamento;
  • dal tenore letterale della disposizione non emergono elementi per considerarlo meramente ordinatorio.

Applicazione a biglietti e abbonamenti

L’espressione "titolo di accesso" comprende sia:

  • i biglietti per singole manifestazioni;
  • gli abbonamenti relativi a una pluralità di eventi.

La procedura di annullamento prevista dall’articolo 7, comma 1, si applica dunque a entrambe le tipologie di titoli. Per gli abbonamenti, la circolare n. 165/E precisa che il titolo deve recare la dicitura "abbonamento" e l’indicazione del numero delle prestazioni cui dà diritto.

Significato del quinto giorno per gli abbonamenti

Per gli abbonamenti, il "quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento" deve intendersi come il quinto giorno successivo al primo evento fruibile con l’abbonamento. Questa regola vale sempre che il soggetto in favore del quale il titolo è stato emesso non abbia già usufruito della prestazione di spettacolo.

Furto o smarrimento e impossibilità del duplicato fiscale

Con riferimento al rilascio di un abbonamento sostitutivo in caso di furto o smarrimento, l’Agenzia afferma che i titoli di accesso, compresi gli abbonamenti, sono documenti di certificazione fiscale dei corrispettivi pagati per assistere alle manifestazioni spettacolistiche, equivalenti sotto il profilo fiscale a scontrini e ricevute.

La duplicazione del titolo non trova fondamento:

  • né nei principi generali della materia tributaria;
  • né in norme specifiche che disciplinino espressamente il furto o lo smarrimento.

Sul piano fiscale, parlare di "duplicato" è improprio: in assenza di una norma che consenta l’annullamento del precedente titolo, si avrebbe solo l’emissione di un nuovo titolo, con il rischio di:

  • certificare fiscalmente un corrispettivo non effettivamente percepito;
  • dover escludere in via amministrativa gli obblighi tributari conseguenti per evitare una duplicazione d’imposta.

Indicazioni pratiche richiamate nella risoluzione

La risoluzione richiama anche un orientamento del Giudice di Pace che, in un caso di furto di abbonamento per incontri di calcio, aveva sostanzialmente escluso la possibilità fiscale del duplicato.

Per tutelare il diritto del titolare del documento nominativo rubato, viene richiamata l’ipotesi di emissione di titoli sostitutivi, come:

  • biglietti omaggio;
  • biglietti a prezzo di favore.

Tali soluzioni sono indicate come strumenti che consentano comunque l’accesso alla struttura sportiva, senza configurare un vero duplicato fiscale del titolo originario.

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