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Risoluzione

Risoluzione n. 30 del 28/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che visite guidate e audioguide rese nell’ambito di una mostra culturale sono esenti IVA ex art. 10, n. 22, DPR 633/1972 e non richiedono titoli di accesso o certificazione fiscale con misuratori fiscali/biglietterie automatizzate; solo il corrispettivo della visita alla mostra, in quanto prestazione spettacolistica, va certificato con tali strumenti.

IVA e certificazione delle prestazioni inerenti alle mostre culturali

Prestazioni inerenti alle mostre culturali: regime IVA e certificazione

La risoluzione affronta il trattamento tributario, ai fini IVA, delle prestazioni relative alle visite guidate e alla fornitura di audioguide rese dall’organizzatore di una mostra culturale. Il chiarimento richiesto riguarda anche le modalità di certificazione dei corrispettivi, in particolare l’eventuale obbligo di emissione mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Quesito posto dalla SIAE

La SIAE chiede di conoscere se:

  • le prestazioni relative alle visite guidate e alla fornitura di audioguide, se rese dall’organizzatore di una mostra culturale, siano accessorie alla prestazione principale;
  • tali prestazioni debbano essere certificate mediante appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

La SIAE richiama l’articolo 7, comma 1, del DPR 30 dicembre 1999, n. 544, nonché la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 e la risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001, sostenendo che le prestazioni in questione, se rese dall’organizzatore, debbano essere considerate accessorie alla mostra e quindi certificate con i sistemi previsti per le attività spettacolistiche.

Inquadramento dell’esenzione IVA per le mostre culturali

L’Agenzia ricorda che l’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.

In base all’orientamento già espresso con la risoluzione n. 30 del 23 aprile 1998:

  • si tratta di un’esenzione oggettiva, che prescinde dal carattere permanente o meno della manifestazione;
  • rileva anche il soggetto che realizza la manifestazione, sia esso pubblico o privato;
  • l’agevolazione non riguarda solo la mera visita, ma anche le prestazioni inerenti alla stessa, come la fornitura di audioguide e dell’accompagnatore.

Pertanto, l’esenzione si applica sia al corrispettivo per la visita alla mostra culturale sia alle prestazioni di servizi strettamente inerenti alla visita.

Prestazioni escluse dall’esenzione

La medesima risoluzione del 1998 ha precisato che restano escluse dall’esenzione le prestazioni non inerenti alla visita, ad esempio:

  • vendita di cataloghi;
  • vendita di stampe;
  • vendita di altri beni.

Tali operazioni sono quindi assoggettate a IVA.

Regole generali di certificazione delle operazioni esenti

L’Agenzia richiama l’articolo 22, primo comma, n. 6), del DPR n. 633/1972, secondo cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’articolo 10.

Richiama inoltre l’articolo 2, comma 1, lettera n), del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, che esclude dall’obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, primo comma, n. 6), del DPR n. 633/1972.

Da ciò deriva, in via generale, che le prestazioni di servizi esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633/1972 non sono soggette a specifici obblighi di certificazione fiscale.

Mostre culturali come attività spettacolistiche

Per quanto riguarda specificamente le visite a mostre culturali, la risoluzione richiama la risoluzione n. 85 del 15 giugno 2004, secondo cui la visita a una mostra culturale rientra tra le prestazioni spettacolistiche di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633/1972.

In assenza di una specifica norma esonerativa, i corrispettivi delle visite alle mostre culturali, come quelli delle altre attività di spettacolo indicate nella tabella C, devono essere certificati in via generale mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Ne consegue che il corrispettivo per la visita a una mostra culturale:

  • è esente IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633/1972;
  • pur non essendo soggetto a fattura, scontrino o ricevuta fiscale, deve comunque essere certificato come prestazione spettacolistica;
  • deve quindi essere documentato mediante titoli di accesso emessi con i sistemi previsti dall’articolo 74-quater del DPR n. 633/1972 e dall’articolo 7, comma 1, del DPR n. 544/1999.

Distinzione tra visita alla mostra e prestazioni di audioguida o accompagnatore

L’Agenzia distingue le mostre culturali, riconducibili alla tabella C e soggette alla disciplina dell’articolo 74-quater del DPR n. 633/1972 e dell’articolo 7, comma 1, del DPR n. 544/1999, dalle ulteriori prestazioni di audioguide e accompagnatore.

Tali prestazioni:

  • sono inerenti alla mostra perché rese nel contesto della specifica esposizione artistica;
  • non si identificano con l’attività spettacolistica;
  • non possono essere considerate accessorie alla mostra agli effetti fiscali.

La risoluzione osserva infatti che la funzione spettacolistica è soddisfatta dalla visita del pubblico all’esposizione; la fornitura dell’audioguida o dell’accompagnatore rappresenta invece una prestazione ulteriore, spesso resa anche da un soggetto diverso dall’organizzatore, che serve a informare il visitatore ma non costituisce un’integrazione necessaria della mostra.

Esito finale sulla certificazione delle audioguide e delle visite guidate

In conclusione, le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e alle visite guidate:

  • sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633/1972;
  • non sono soggette all’obbligo di emissione del titolo di accesso tramite misuratori fiscali o biglietterie automatizzate previsto dagli articoli 74-quater del DPR n. 633/1972 e 7, comma 1, del DPR n. 544/1999;
  • sono esonerate dall’emissione della certificazione fiscale ai sensi dell’articolo 22, primo comma, n. 6), del DPR n. 633/1972 e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del DPR n. 696/1996.

La risposta è resa nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

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