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Risoluzione

Risoluzione n. 28 del 28/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando le prestazioni spettacolistiche gratuite sono escluse da IVA e quando, invece, restano imponibili. Se l’evento si svolge in spazi delimitati e controllati, l’ingresso gratuito in specifici settori può rientrare nell’art. 3, comma 5, DPR 633/1972 entro il limite del 5% dei posti e con titolo di accesso gratuito. Se la fruizione avviene liberamente lungo strade, piazze o percorsi non delimitati, non sussiste un rapporto rilevante ai fini IVA e non va rilasciato alcun titolo di accesso per gli spettatori liberi. Le aree di partenza/arrivo allestite e controllate, invece, sono soggette alla disciplina delle prestazioni gratuite.

Spettacoli con ingresso libero in alcuni settori o tratti del percorso: regime IVA

Spettacoli con ingresso libero in alcuni settori o tratti del percorso

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle prestazioni spettacolistiche fruite gratuitamente in alcune aree di eventi sportivi, ciclistici, atletici e carnevaleschi. Il documento distingue tra manifestazioni svolte in spazi delimitati e controllabili dall’organizzatore e manifestazioni fruibili liberamente lungo percorsi o in luoghi pubblici aperti.

Quesito posto dalla SIAE

La SIAE chiede chiarimenti sulla disciplina IVA applicabile a tre ipotesi:

  • spettacolo sportivo in stadio con tribune a pagamento e curve ad accesso libero;
  • manifestazioni ciclistiche o di atletica (maratona, marcia) svolte in parte su strada senza corrispettivo, con partenza e/o arrivo in velodromo o stadio a pagamento;
  • sfilate di carri carnevaleschi, rievocazioni storiche e iniziative similari in luoghi pubblici, con posti in tribuna numerata a pagamento e possibilità di assistere gratuitamente da strada o piazza.

La SIAE chiede inoltre se agli spettatori che assistono gratuitamente debba essere consegnato un titolo omaggio.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 3, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono imponibili IVA le prestazioni di servizi rese verso corrispettivo. Tale principio presuppone un rapporto oneroso tra prestatore e fruitore, con obbligo di pagamento in capo a quest’ultimo.

Viene poi richiamato l’art. 3, quinto comma, del DPR n. 633/1972, che esclude da IVA, a determinate condizioni, le prestazioni relative agli spettacoli e alle altre attività elencate nella Tabella C rese ai possessori di titoli di accesso gratuiti rilasciati entro il contingente previsto e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale. In particolare:

  • le prestazioni gratuite rese dagli organizzatori di spettacoli sono escluse da IVA nel limite massimo del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta;
  • sono richiamati anche altri soggetti legittimati: CONI e federazioni sportive, Unione nazionale incremento razze equine, Automobile Club d’Italia e altri enti e associazioni a carattere nazionale.

Principio interpretativo adottato

La norma derogatoria sulle prestazioni gratuite si applica solo se la fruizione avviene all’interno di uno spazio o area specificamente delimitati, il cui accesso sia controllabile dall’organizzatore. In tale contesto l’organizzatore può ammettere spettatori gratuitamente, mentre la disciplina fiscale limita il numero di prestazioni gratuite non imponibili per settore in rapporto alla capienza della struttura.

Le prestazioni gratuite eccedenti il limite del 5% restano imponibili IVA.

Certificazione del titolo di accesso

Anche le prestazioni gratuite non soggette a IVA devono essere certificate con un titolo di accesso emesso tramite gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, con l’indicazione dell’ingresso gratuito, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g), del DM 13 luglio 2000.

Ipotesi di eventi lungo percorsi o in spazi aperti

La disciplina delle prestazioni gratuite non si applica quando l’evento si svolge lungo un percorso o in aree/spazi non delimitati o circoscritti, nei quali l’accesso non è controllato o limitato dall’organizzatore. In questi casi la manifestazione può essere seguita liberamente da chiunque si posizioni lungo il percorso e non si instaura un rapporto rilevante ai fini tributari tra organizzatore e singolo fruitore.

Di conseguenza, per gli spettatori che assistono liberamente in spazi aperti non deve essere rilasciato alcun titolo di accesso.

Risposta ai quesiti specifici

Quesito 1: spettacolo sportivo in stadio con settori gratuiti

Le prestazioni spettacolistiche rese a chi accede gratuitamente a specifici settori dello stadio, come le curve, sono riconducibili all’art. 3, quinto comma, lett. a), DPR n. 633/1972.

Esse:

  • sono escluse dal campo di applicazione IVA entro il limite massimo del 5% dei posti del settore;
  • devono essere certificate con titoli di accesso gratuiti.

Quesiti 2 e 3: manifestazioni su strada/piazza con eventuali aree a pagamento

Per gli spettatori che seguono l’evento posizionandosi lungo strade, piazze o altri spazi liberi e non delimitati:

  • la fruizione non assume rilevanza ai fini fiscali;
  • non deve essere rilasciato alcun titolo di accesso.

Diversamente, le prestazioni rese agli spettatori che assistono da partenza e arrivo in spazi o tribune appositamente allestiti, circoscritti e controllati dall’organizzatore:

  • sono soggette ad IVA;
  • se gratuite, rientrano nella disciplina dell’art. 3, quinto comma, DPR n. 633/1972;
  • devono essere documentate con apposito titolo di accesso recante l’indicazione dell’ingresso gratuito.

Conclusione operativa

La risoluzione distingue dunque tra:

  • accesso gratuito in settori determinati di strutture chiuse o controllate, ammesso entro il 5% e con titolo gratuito;
  • visione libera in luoghi pubblici aperti o lungo percorsi, per la quale non si applica la disciplina del titolo di accesso;
  • accesso a zone appositamente allestite e controllate in eventi su strada, che resta rilevante ai fini IVA e, se gratuito, deve essere certificato secondo la disciplina delle prestazioni spettacolistiche gratuite.

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