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Legge

L.R. Toscana 80/2000

Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

Normativa regionaleL.R. Toscana 80/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 1 febbraio 2000, n. 10 sul Comitato Regionale per le Comunicazioni. Si tratta di un intervento puntuale su una disciplina poi abrogata dal 25 giugno 2002, quindi oggi non più applicabile in via autonoma.

Modifiche alla disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Modifiche alla disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni

La legge regionale interviene sulla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10, che disciplinava istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni. Il provvedimento ha efficacia solo nell’ambito della Regione indicata e consiste in modifiche puntuali alla normativa preesistente.

Ambito e contenuto della modifica

L’atto non introduce una disciplina organica autonoma, ma aggiorna il testo della l.r. n. 10/2000 sul Comitato Regionale per le Comunicazioni. Il contenuto utile è quindi quello risultante dalle modifiche apportate a tale legge, senza ulteriori previsioni generali desumibili dal solo titolo disponibile.

Regime attuale e rilevanza pratica

La legge è stata espressamente abrogata dalla l.r. 25 giugno 2002, n. 22, articolo 40. Di conseguenza non produce effetti attuali e non ha utilità applicativa autonoma nella pratica odierna, se non come dato storico rispetto alla disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni nel periodo di vigenza.

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