L.R. Toscana 81/2000
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione e per le funzioni delegate dallo Stato, il riordino della competenza sanzionatoria amministrativa, gli organi accertatori, il procedimento verbale, il pagamento in misura ridotta, l’ordinanza-ingiunzione, le sanzioni accessorie e il rateizzo. Diverse disposizioni sono state abrogate o modificate nel tempo; alcune previsioni transitorie risultano oggi non più operative.
Disposizioni regionali sulle sanzioni amministrative
Disposizioni regionali sulle sanzioni amministrative
La legge regionale disciplina il sistema di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione Toscana e in quelle connesse a funzioni statali delegate. Il testo consolidato recepisce numerose modifiche successive e contiene anche disposizioni ormai abrogate o non più operative.
Ambito di applicazione e rapporto con la legge statale
La disciplina regionale si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle altre sanzioni amministrative principali o accessorie. Per quanto non previsto, continua a trovare applicazione la legge n. 689 del 1981.
Riparto delle competenze sanzionatorie
In via generale, l’applicazione delle sanzioni nelle materie regionali spetta agli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui le sanzioni accedono, secondo i rispettivi ordinamenti. Quando le funzioni di amministrazione attiva sono riservate allo Stato, la competenza sanzionatoria spetta agli enti titolari di funzioni di vigilanza e controllo.
Se la legge statale attribuisce ulteriori funzioni sanzionatorie alla Regione, la competenza si ripartisce secondo il criterio generale sopra indicato; se tali funzioni non sono riconducibili ad amministrazione attiva, vigilanza o controllo di altri enti, esse sono esercitate dalla Regione.
I proventi delle sanzioni spettano all’ente competente all’applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.
Conferimento delle funzioni e ruolo della Regione
Le potestà sanzionatorie già esercitate dalla Regione sono conferite agli enti che svolgono le corrispondenti funzioni di amministrazione attiva. Sono inoltre conferite le funzioni già delegate a Province e Comuni dalla previgente disciplina regionale.
Il conferimento segue il medesimo titolo in base al quale sono svolte le funzioni di amministrazione attiva. La Regione deve mettere a disposizione degli enti ogni elemento conoscitivo utile a garantire omogeneità nell’esercizio delle funzioni conferite.
La Regione conserva direttamente le funzioni sanzionatorie relative a:
- infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all’ente competente all’applicazione;
- infrazioni nelle materie di propria competenza e in quelle individuate secondo i criteri di riparto sopra richiamati.
La Giunta regionale può formulare criteri e indicazioni per assicurare un esercizio uniforme delle funzioni disciplinate dalla legge.
Organi accertatori e soggetti abilitati
L’accertamento degli illeciti amministrativi spetta, oltre che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, agli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull’osservanza delle disposizioni sanzionate.
Gli enti competenti possono abilitare propri dipendenti all’esercizio delle funzioni di accertamento, per materie specificamente individuate nell’atto di nomina. In materie specifiche e nei casi previsti dalla legge, possono svolgere accertamenti anche le guardie ambientali volontarie e gli agenti giurati legittimati dalla normativa vigente.
I soggetti abilitati devono essere muniti di un documento di riconoscimento che attesti l’autorizzazione a svolgere tali compiti. Resta ferma la competenza di altri organi espressamente abilitati da leggi vigenti.
Processo verbale di accertamento e notificazioni
La violazione è accertata mediante processo verbale, che deve indicare data, ora e luogo dell’accertamento, generalità e qualifica del verbalizzante, dati dell’autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido, descrizione dettagliata del fatto, norme violate, eventuali dichiarazioni dell’interessato, contestazione o ragioni della mancata contestazione e sottoscrizione del verbalizzante.
Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto contestato; in caso di rifiuto o di mancata consegna della copia, ciò viene annotato. In calce devono essere indicati l’importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, se ammesso, nonché l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.
La notificazione può avvenire a mezzo posta secondo la disciplina statale sulle notificazioni postali, oppure via PEC secondo le regole del codice di procedura civile e del Codice dell’amministrazione digitale.
Pagamento in misura ridotta
Il pagamento in misura ridotta, quando ammesso, estingue il procedimento sanzionatorio pecuniario anche se sono stati presentati scritti difensivi; estingue inoltre l’eventuale procedimento relativo a sanzioni accessorie nei casi previsti dalla legge.
Ai fini del calcolo non si considerano precedenti violazioni, neppure se la reiterazione comporta un importo edittale più elevato. Il pagamento eseguito da uno dei coobbligati libera tutti gli obbligati in solido.
Per le sanzioni pecuniarie fisse o proporzionali, il pagamento corrisponde a un terzo della sanzione edittale o della sanzione da applicare in concreto. Se la sanzione è determinata in rapporto a un’unità di riferimento, l’importo si calcola moltiplicando quanto dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle unità stesse. Il versamento comprende anche spese postali e di notifica, secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.
Rapporti all’autorità competente e istruttoria
Se non è effettuato il pagamento in misura ridotta, l’ufficio, il comando o l’ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all’autorità competente l’originale del verbale, la prova delle contestazioni o notificazioni e le osservazioni sugli eventuali scritti difensivi ricevuti per conoscenza.
Nei casi di sequestro effettuato ai sensi della legge statale, il relativo verbale è trasmesso immediatamente all’autorità competente, anche con strumenti informatici o telematici.
Ordinanza-ingiunzione, difese e archiviazione
Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti, e chiedere di essere sentiti, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione. Gli atti inviati per errore a un’autorità incompetente devono essere trasmessi tempestivamente a quella competente; se l’errore deriva dalle indicazioni del verbale, la presentazione è considerata valida se avvenuta nei termini presso l’autorità incompetente.
Ricevuto il rapporto, l’autorità competente esamina la documentazione, sente gli interessati che lo abbiano chiesto e può acquisire ulteriori elementi. Se ritiene fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata con cui determina la somma dovuta e ingiunge il pagamento, comprensivo di spese amministrative, postali e di notifica.
Le spese amministrative sono fissate in euro 5,00 e sono poste a carico del soggetto obbligato al pagamento della sanzione.
Se la violazione è reiterata e ciò comporta una sanzione di maggiore importo edittale, l’autorità la applica tenendo conto delle precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.
L’ordinanza deve indicare modalità di pagamento, avviso di riscossione coattiva in caso di inadempimento, termine e autorità cui proporre ricorso. Se l’accertamento non è fondato, l’obbligazione è estinta o comunque vi sono elementi ostativi all’applicazione, l’autorità emette ordinanza motivata di archiviazione e ne trasmette copia all’organo verbalizzante, dandone comunicazione agli interessati.
Criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria
Quando la legge prevede un minimo e un massimo, l’importo è determinato tenendo conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
La gravità si valuta in base a danno o pericolo, natura e specie dell’illecito, mezzi impiegati, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione o omissione. La personalità del trasgressore è desunta anche da precedenti infrazioni amministrative, secondo la disciplina della reiterazione generica.
Gli stessi criteri valgono anche quando la legge prevede solo un massimo edittale; in tal caso l’importo determinato non può essere inferiore a un decimo del massimo.
Sanzioni accessorie
Le sanzioni accessorie previste dalla legge sono applicate con l’ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale. Esse non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per l’opposizione, oppure fino al passaggio in giudicato del provvedimento del giudice se l’opposizione è proposta.
Le sanzioni accessorie facoltative sono disposte sulla base degli elementi valutati ai fini dell’ordinanza. Se per l’esecuzione è necessario un atto di un ente diverso da quello che ha irrogato la sanzione, l’ordinanza divenuta eseguibile viene trasmessa a tale ente, che provvede all’esecuzione e ne informa l’autorità irrogante.
La vigilanza sull’esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché l’eventuale esecuzione d’ufficio, spetta all’autorità che ha emesso l’ordinanza, anche avvalendosi di uffici di altro ente.
Pagamento rateale
Il trasgressore e gli obbligati in solido in condizioni economiche disagiate possono chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. L’istanza va presentata entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e deve essere accompagnata da documentazione, anche autocertificata, che dimostri il disagio economico.
L’autorità valuta la richiesta tenendo conto dell’entità della sanzione. Se la decisione non è già contenuta nell’ordinanza, essa viene comunicata entro trenta giorni con raccomandata con avviso di ricevimento.
Trattamento dei dati personali
I trattamenti di dati personali necessari per l’attuazione della legge devono avvenire nel rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679.
Abrogazioni e disposizioni non più operative
Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1993 e del 1997 richiamate dal testo. Sono inoltre abrogati l’articolo relativo all’archivio regionale dei trasgressori, nonché gli articoli transitori che disciplinavano la fase iniziale di conferimento delle funzioni e i procedimenti in corso.
Il testo contiene anche modifiche a una disciplina regionale sui funghi epigei spontanei, sostituendo la competenza sanzionatoria in favore del comune nel cui territorio è stata commessa l’infrazione.
Nel complesso, la legge conserva utilità come quadro generale regionale delle sanzioni amministrative, ma alcune sue previsioni originarie sono state superate o abrogate nel tempo.
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