R.R. Toscana 9/2000
Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento toscano che disciplina autorizzazioni, procedure, controlli, collaudi, sanatorie e criteri tecnici per linee e impianti elettrici, in attuazione della LR 51/1999. Stabilisce termini di efficacia delle autorizzazioni, documentazione progettuale, monitoraggio dei campi elettromagnetici, regole per opere soggette o escluse da autorizzazione e norme transitorie per impianti già esistenti.
Attuazione della disciplina toscana su linee e impianti elettrici
Regolamento di attuazione della LR Toscana 11 agosto 1999, n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici
Il regolamento detta, per il territorio della Regione Toscana, la disciplina tecnica e procedurale per autorizzazione, realizzazione, controllo e collaudo di linee e impianti elettrici. Integra la legge regionale n. 51/1999 con criteri localizzativi, ambientali e di tutela della salute, oltre a regole transitorie per impianti già esistenti.
Durata e contenuto dell’autorizzazione
L’autorizzazione per linee e impianti elettrici non può superare tre anni dall’inizio dei lavori e i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio. Per comprovate motivazioni indipendenti dal richiedente l’avvio può essere prorogato di un ulteriore anno; se la complessità dell’opera o particolari condizioni operative lo richiedono, la durata dell’autorizzazione può essere differita di un anno. Se l’intervento è soggetto a VIA, l’autorizzazione decade comunque nei termini previsti dalla normativa di VIA applicabile.
L’autorizzazione può riguardare linee, condutture aeree, interrate o subacquee e apparati necessari alla gestione della rete, ma non le localizzazioni di nuove centrali, stazioni o cabine e le relative opere edilizie, che restano soggette ai procedimenti urbanistici o edilizi comunali. Su richiesta, l’autorizzazione può valere anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Criteri di progettazione e obiettivi di qualità
La progettazione deve tener conto degli obiettivi di qualità e delle indicazioni territoriali e ambientali rilevanti: pianificazione regionale, provinciale e comunale, siti naturalistici e di tutela, parchi, beni culturali e ambientali, vincoli idrogeologici, rischio idraulico, aree di bonifica, zone sismiche, patrimonio storico, posa in mare dei cavi, esposizione ai campi elettrici e magnetici, interferenze con telecomunicazioni, inquinamento acustico e luminoso.
In presenza di interferenze, devono essere preferiti tracciati e soluzioni tecnologiche che evitino o riducano il contrasto con il contesto, con possibilità di interramento di tratti, uso di cavi, barriere verdi, particolari coloriture e altre misure di mitigazione.
Per le linee o impianti oltre 20.000 Volt, la domanda deve essere corredata da specifici elaborati su caratteristiche tecniche, esercizio, situazioni insediative con permanenza umana prolungata e calcolo dei livelli medi di campo elettrico e magnetico. L’autorità può imporre fasce di riferimento fino a 80 metri per lato tra 100 e 150 kV e fino a 120 metri oltre 150 kV; in caso di compresenza di più linee o impianti le prescrizioni possono spingersi fino alla fascia risultante dal calcolo del campo magnetico.
Tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici e monitoraggio
Per linee superiori a 20 kV deve essere considerata una fascia territoriale corrispondente al livello di campo magnetico calcolato di 0,2 mT. Se in tale ambito sono presenti o inevitabili luoghi con prolungata permanenza umana, devono essere adottate misure di mitigazione tecnologica o di esercizio, anche mediante interramento di tratti, e deve essere attivato un programma di monitoraggio.
Se il monitoraggio evidenzia valori superiori rispetto a quelli di riferimento nelle specifiche situazioni di permanenza umana prolungata, l’autorità può imporre prescrizioni tecnologiche o di esercizio; l’esercente deve adeguarsi, pena la revoca dell’autorizzazione.
Pianificazione territoriale e corridoi infrastrutturali
Le Province, sulla base del quadro conoscitivo della rete elettrica, definiscono gli indirizzi urbanistici di settore. Devono verificare la rete esistente e i programmi di manutenzione, potenziamento e sviluppo del gestore della rete o dei soggetti titolari delle reti, confrontandoli con le altre infrastrutture e con le previsioni del piano territoriale di coordinamento e gli obiettivi di qualità.
Le linee ammissibili costituiscono riferimento per l’individuazione di corridoi infrastrutturali entro i quali va regolamentata l’attività urbanistico-edilizia con permanenza umana prolungata. Le opere incompatibili sono destinate a interventi di risanamento.
Procedimento autorizzativo
Le domande per nuovi impianti o modifiche sostanziali sono presentate alla Regione o alla Provincia secondo competenza, corredate dalla documentazione progettuale e dall’attestazione del pagamento degli oneri istruttori. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, indicare il titolo convenzionale o concessorio del richiedente e, per linee oltre 120 kV della rete del gestore nazionale, contenere il parere conforme del gestore di trasmissione nazionale. Deve inoltre indicare se si chiede la dichiarazione di pubblica utilità e precisare i termini di inizio e fine lavori.
Il richiedente deve procurare gli altri atti di assenso necessari, allegando quelli già ottenuti e segnalando quelli non ancora rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. Il progetto deve essere firmato da tecnico abilitato e includere relazioni tecniche, cartografia, localizzazione dei sostegni, piano particellare, relazione geomorfologica e, per impianti oltre 20.000 Volt, relazione geotecnica e documentazione di conformità alle norme tecniche e ai limiti di esposizione elettromagnetica.
Istruttoria, pubblicazione e conferenza di servizi
Entro 15 giorni dalla presentazione, l’ufficio competente verifica la completezza della domanda e la situazione di VIA; se la domanda è incompleta richiede integrazioni e i termini procedimentali restano sospesi fino all’adempimento. L’avvio del procedimento è pubblicato sul BURT o sul FAL e comunicato ai Comuni interessati.
L’amministrazione valuta l’intervento nel rispetto della disciplina tecnica, dei vincoli territoriali e ambientali, della sicurezza del territorio e della tutela della salute pubblica, in particolare per l’esposizione ai campi elettromagnetici. Il provvedimento deve essere adottato entro 180 giorni, con indicazione delle eventuali osservazioni o opposizioni ricevute.
Se entro 90 giorni dalla pubblicazione non sono pervenuti tutti i pareri necessari, si convoca la conferenza di servizi. Il verbale favorevole sostituisce l’autorizzazione ed è efficace dopo il decorso di 20 giorni dal ricevimento delle determinazioni alle amministrazioni convocate che non abbiano partecipato con piena rappresentatività, salvo dissenso motivato tempestivo.
Per linee e impianti da 401 a 20.000 Volt, la Provincia verifica se la domanda può accedere alla procedura semplificata. Copia dell’autorizzazione e degli elaborati approvati è trasmessa alla Provincia e ai Comuni competenti.
Controlli, monitoraggi e ruolo di ARPAT
In sede autorizzativa o di controllo possono essere prescritti programmi di monitoraggio in corrispondenza di situazioni insediative con lunga permanenza umana. Il monitoraggio è normalmente affidato all’ARPAT, cui il titolare dell’autorizzazione deve fornire mensilmente i dati necessari, oltre a collaborazione e supporto logistico.
Le misure devono essere eseguite con strumentazione dotata di certificato di calibrazione; per gli ambienti interni la misura si effettua a 1,5 metri dal pavimento. Per il campo elettrico il rilievo avviene nella massima esposizione all’esterno dell’edificio; per l’induzione magnetica il campionamento minimo è di 1 minuto e i dati vanno mediati su base oraria. Le metodologie seguono le norme CEI o, in mancanza, standard internazionali. I costi delle misure sono a carico del titolare dell’autorizzazione.
Controllo dei lavori e dei titoli abilitativi
Il titolare deve comunicare l’inizio dei lavori con almeno 7 giorni di preavviso e il termine entro 30 giorni dalla conclusione; la comunicazione va inviata anche ai Comuni interessati. Province e Comuni esercitano il controllo anche sulle opere di competenza regionale; in caso di violazioni devono verbalizzare le difformità e trasmettere gli atti alla Regione entro 30 giorni. Le strutture regionali applicano le conseguenti misure previste dalla legge.
I Comuni controllano le linee e gli impianti fino a 400 Volt e quelli esclusi dall’autorizzazione. Per l’esercizio dei controlli gli enti si avvalgono di norma dell’ARPAT.
Collaudo e dichiarazioni sostitutive
Il collaudo della linea o dell’impianto va effettuato, a cura e spese del titolare, entro un anno successivo ai primi tre anni dall’entrata in esercizio dell’opera autorizzata. Se interviene opposizione del Ministero delle Comunicazioni secondo la disciplina tecnica richiamata, decorre un nuovo termine di sei mesi dalla conclusione degli interventi correttivi.
Il collaudo è eseguito da tecnici qualificati iscritti ai rispettivi albi. Deve comprendere verifiche progettuali e prove reali sui campi elettrico e magnetico. Il verbale è trasmesso all’amministrazione che ha autorizzato l’opera e si intende approvato se non vi sono opposizioni entro 30 giorni.
Per le opere escluse da autorizzazione, l’esercente invia una certificazione tecnica sostitutiva entro gli stessi termini. Per le opere non soggette ad autorizzazione, entro un mese dalla fine dei lavori deve essere inviata dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione. In caso di esito negativo o omissione degli adempimenti, si applicano le conseguenze sanzionatorie e ripristinatorie previste dalla legge regionale.
Opere non soggette ad autorizzazione e procedura semplificata
Per gli interventi soggetti a semplice comunicazione, la comunicazione preventiva va inviata con almeno 20 giorni di anticipo ed è corredata degli elementi identificativi dell’intervento, dell’attestazione del rispetto delle norme di sicurezza e tutela sanitaria e, se necessario, delle autorizzazioni o della dichiarazione di assenza di vincoli. In mancanza, l’amministrazione può sospendere gli effetti della comunicazione e avviare la procedura per la decadenza.
I lavori devono concludersi entro un anno dal ricevimento della comunicazione e, entro tale termine, deve essere resa la dichiarazione di fine lavori.
Possono accedere alla procedura semplificata gli impianti tra 400 e 20.000 Volt di modesta rilevanza, tra cui: elettrodotti a conduttori nudi fino a 3 km, elettrodotti in cavo aereo fino a 5 km, elettrodotti interrati o subacquei di qualsiasi lunghezza purché non superino 0,2 mT nei luoghi di permanenza umana, impianti in aree già destinate urbanisticamente alla funzione e interventi in corridoi infrastrutturali o territori da risanare già recepiti dagli strumenti urbanistici comunali. Il riconoscimento di tali condizioni comporta l’obbligo della comunicazione secondo la disciplina ordinaria.
Autorizzazione in sanatoria
Per opere eseguite senza autorizzazione, il titolare può presentare istanza di sanatoria entro 120 giorni dalla contestazione dell’illecito. L’amministrazione, se ricorrono le condizioni previste dalla legge regionale e risultano pagate le sanzioni, sospende le ulteriori azioni di decadenza, revoca o ripristino in attesa della definizione del procedimento.
L’istanza segue le stesse modalità della domanda ordinaria e deve indicare la data di inizio e fine lavori già eseguiti, attestare il rispetto della normativa vigente al momento della realizzazione, i pareri e nulla osta acquisiti e la salvaguardia dei diritti di terzi. La sanatoria può essere concessa solo se l’opera sarebbe stata autorizzabile al momento della realizzazione; è invece respinta se emerge incompatibilità con gli obiettivi di qualità, con ordine motivato di ripristino.
Comunicazione annuale dei dati e programmi di rete
Tutti i soggetti operanti nel trasporto, distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica nell’ambito regionale devono comunicare alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla legge regionale. La mancata comunicazione può comportare la sospensione dei nuovi procedimenti autorizzativi relativi al soggetto inadempiente.
È prevista una fase iniziale, da completare entro il 30 aprile 2001, con rilievo topografico della rete esistente, indicazione dei progetti di risanamento, programmi di potenziamento/adeguamento, caratteristiche tecniche degli impianti e situazioni insediative non conformi alla disciplina sui campi elettromagnetici. Segue una fase a regime con aggiornamento annuale su nuove opere, impianti dismessi, situazioni insediative nella fascia di tutela, programmi di sviluppo e risanamento, e, per le linee oltre 100 kV, sulla corrente media annuale e sul 95° percentile.
La Regione può rendere disponibili supporti informatici e cartografici agli operatori, a fronte di un contributo e con vincolo d’uso riservato.
Oneri istruttori e contributi ai Comuni
Per l’attività istruttoria, di verifica e di controllo si applicano tariffe fisse: 300.000 lire per singoli impianti o linee fino a 3 km; 600.000 lire per linee oltre 3 e fino a 10 km; 1.200.000 lire per linee oltre 10 km. Il richiedente versa inoltre il 50% di tali importi ai Comuni interessati, proporzionalmente allo sviluppo della linea o alla superficie dell’impianto; per gli interventi soggetti a semplice comunicazione si versa un solo importo di pari misura e proporzione ai Comuni interessati. Gli importi sono aggiornati ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale.
Tipologie di opere: nuove opere, varianti, manutenzioni
Sono nuove opere, per linee e impianti oltre 400 Volt, le realizzazioni di nuove tratte funzionali o di nuovi impianti che occupano aree prima libere o destinate ad altro uso. Sono assimilati alle nuove opere il rifacimento con totale rimozione e ricollocazione dell’opera o di parte sostanziale di essa e gli interventi parziali che ne modifichino in modo sostanziale struttura e funzione.
Sono opere accessorie o varianti essenziali gli interventi che modificano in modo sostanziale strutture esistenti e determinano una modifica permanente dello stato dei luoghi, inclusi nuovi manufatti o aree recintate, interventi su linee oltre 20.000 Volt e su linee aeree fino a 20.000 Volt oltre le soglie di sviluppo indicate.
Sono straordinaria manutenzione o varianti non essenziali gli interventi che non producono innovazioni sostanziali, compresi ricostruzioni identiche, modifiche locali limitate, rifacimenti entro i limiti di sviluppo previsti, sostituzione di linee aeree con tratte interrate fino a 20.000 Volt entro il limite di 0,2 mT e allacciamenti provvisori oltre 20.000 Volt per esigenze di servizio o cantiere fino a tre anni, prorogabili di un anno.
Sono ordinaria manutenzione le attività di mantenimento o ripristino dell’efficienza, del funzionamento, della sicurezza o del solo aspetto esteriore, incluse sostituzioni di conduttori, piccole componenti, apparati di sicurezza, elementi di mitigazione ambientale e allacciamenti agli utenti finali entro 120 metri, nonché allacciamenti provvisori fino a 20.000 Volt entro un anno o fino al termine della concessione edilizia. Tali interventi non sono soggetti ad autorizzazione né a comunicazione.
Standardizzazione tecnologica e requisiti antisismici
I soggetti convenzionati della rete o concessionari di distribuzione devono depositare presso le amministrazioni competenti elaborati standard relativi a sostegni e componenti costruttive, aggiornandoli nel tempo. Tali elaborati devono essere verificati o certificati sotto il profilo antisismico.
Se il deposito non è effettuato, il progetto deve documentare per ciascuna componente le verifiche o certificazioni richieste. La verifica sismica può sostituire integralmente, per le componenti depositate, gli adempimenti previsti dalle norme antisismiche richiamate; altrimenti resta necessario il nulla osta del competente ufficio di prevenzione sismica. La documentazione comprende elaborati grafici di dettaglio, descrizione costruttiva e calcoli statici; per componenti prefabbricate è ammessa certificazione di qualità del fornitore.
Regime transitorio e sanatorie per impianti esistenti
Gli impianti esistenti tra 401 e 30.000 Volt realizzati senza autorizzazione alla data di entrata in vigore della LR 51/1999 devono essere oggetto di istanza di sanatoria per elenco entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento. L’istanza va corredata da domanda del legale rappresentante, relazione tecnico-descrittiva, attestazione di conformità alla normativa vigente al momento della realizzazione e cartografia 1:25.000.
Per linee o impianti oltre 30.000 Volt realizzati senza autorizzazione deve essere presentata una specifica richiesta di sanatoria alla struttura regionale competente, secondo la disciplina generale della sanatoria. Per le istanze istruttorie pendenti prima della LR 51/1999 non incluse negli elenchi, il richiedente deve dichiarare il permanere dell’interesse all’opera entro il termine fissato, pena la decadenza.
Definizioni tecniche
Il regolamento chiarisce le principali definizioni della rete elettrica: AAT sopra 150 kV, AT tra 30 e 150 kV, MT tra 1 e 30 kV, BT fino a 1000 V in corrente alternata o continua, nonché RTN e reti di distribuzione AT, MT e BT. Viene inoltre definito il GRTN come soggetto preposto alla gestione e al dispacciamento dei flussi della rete di trasmissione nazionale.
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