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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15445 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di classamento notificato il 28 giugno 2007, con cui l'immobile era stato attribuito alla categoria catastale C/1, classe 8, anziché alla classe 3 proposta tramite procedura DOCFA. Deduceva l'insufficiente motivazione dell'avviso, l'assenza di prova degli elementi giustificativi della maggiore classe e la disparità rispetto ad altri immobili similari ai quali erano state attribuite classi inferiori. In Cassazione contestava inoltre la violazione delle norme sull'onere della prova, sull'obbligo di motivazione degli atti tributari e sulla produzione documentale in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le contestazioni sul classamento. La notificazione del ricorso era stata effettuata direttamente tramite il servizio postale, senza rispettare le forme previste dal codice di procedura civile né i requisiti della notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 2.300 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Disciplina l'onere della prova. Il ricorrente sosteneva che l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare concretamente gli elementi posti a fondamento dell'attribuzione della classe catastale più elevata, ma la Corte non ha esaminato la questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. La doglianza relativa alla motivazione dell'avviso di classamento è rimasta assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità.

  • Artt. 20, 22 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Consentono, nel processo tributario di merito, la proposizione del ricorso e dell'appello anche mediante consegna diretta o spedizione postale. Tale disciplina, secondo la Corte, non si estende al ricorso per cassazione.

  • Art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello tributario. Il ricorrente lo invocava per giustificare la produzione dell'avviso di classamento in appello, ma la questione non è stata esaminata nel merito.

  • Artt. 3 e 4 della legge n. 53 del 1994

    Stabiliscono requisiti e formalità per la notificazione degli atti giudiziari da parte degli avvocati tramite il servizio postale, tra cui la relazione di notificazione, l'indicazione dell'ufficio postale, la vidimazione e i riferimenti all'autorizzazione e al registro cronologico. La loro inosservanza ha determinato l'inammissibilità.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e all'omesso esame di un fatto decisivo. I motivi prospettati non sono stati valutati perché il ricorso era inammissibile per vizio della notificazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.

  • Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, le modalità semplificate di notificazione tramite posta previste per ricorso e appello davanti alle commissioni tributarie non si applicano automaticamente al ricorso per cassazione.
  • Un ricorso per cassazione notificato in modo non conforme alle forme del codice di procedura civile o ai requisiti della legge n. 53 del 1994 può essere dichiarato inammissibile senza alcun esame delle questioni sostanziali.
  • Prima di valutare i motivi di merito, è essenziale verificare la regolarità della notificazione, la competenza del destinatario e tutte le formalità richieste per il tipo di giudizio.
  • In materia di classamento catastale, le contestazioni sulla motivazione dell'atto e sulla prova dei presupposti della classe attribuita devono essere esaminate nel merito solo se il ricorso supera i requisiti processuali di ammissibilità.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta normalmente la condanna alle spese della parte soccombente e può determinare l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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