Cassazione Penale, Sentenza n. 26425/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Forlì del 12/02/2025 che aveva rigettato le istanze di riesame, proposte ai sensi dell'art. 322 c.p.p., avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) emesso dal G.I.P. il 13/01/2025 nei confronti di NI e XU. Il sequestro si riferisce al reato continuato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per gli anni d'imposta 2019-2022. I motivi di censura riguardano: vizio di motivazione (asserita motivazione apparente), prova documentale dei pagamenti che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto escludere l'artificiosità delle fatture, superficialità delle indagini, sproporzione/avulsione delle somme sequestrate rispetto al reato e illegittima esclusione del criterio di pertinenzialità.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Sul punto la Corte ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale di Forlì ampiamente motivata: il Tribunale aveva compiuto un'articolata disamina degli elementi a sostegno della misura, ritenendo inidonea la produzione difensiva a confutare l'ipotesi accusatoria. Inoltre la censura sulla pertinenzialità è risultata priva di efficacia logica poiché il sequestro è stato disposto a fini di confisca anche per equivalente, modalità che prescinde dal rapporto di pertinenzialità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di riesame avente ad oggetto provvedimenti cautelari; nel caso di specie il riesame era stato proposto ai sensi di tale articolo e l'ordinanza impugnata ha rigettato tale richiesta.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Disposizione che contempla il reato di cui sono accusati i ricorrenti (frode fiscale continuata) per gli anni d'imposta 2019-2022; il sequestro è stato disposto in relazione a questo titolo di reato.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo, Rv. 285608 - 01)
il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice
Principio applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità: la Corte di Cassazione in materia cautelare reale interviene solo per questioni di diritto o per vizi motivazionali gravissimi; le critiche meramente valutative o di fatto al giudizio del riesame non sono ammissibili in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è molto limitato: è ammissibile principalmente per violazioni di legge o per vizi motivazionali estremi che rendano il provvedimento incomprensibile o incoerente.
- Le contestazioni che attengono alla valutazione delle prove, alla valutazione di fatti o alla ricostruzione della sproporzione/pertinenzialità sono di regola questioni di merito e non rientrano nell'ambito cognitivo della Corte di Cassazione in sede cautelare reale.
- Quando il sequestro è disposto a fini di confisca per equivalente, la focalizzazione sulla 'pertinenzialità' delle somme è meno rilevante, perché la confisca per equivalente mira a soddisfare la misura patrimoniale al netto del rapporto diretto di pertinenzialità tra bene e reato.
- Per contrastare efficacemente un sequestro preventivo in sede di riesame è necessario produrre elementi probatori concreti e specifici che possano incidere sulle deduzioni del giudice di merito; critiche generiche o la mera produzione di documentazione non chiarificatrice rischiano di essere ritenute insufficienti.
- Presentare un ricorso in cassazione privo di prospettazione di un vizio di diritto concreto espone al rischio di inammissibilità e di condanna per spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende).
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