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Legge

L.R. Basilicata 33/2005

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004, N. 18 E DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2004, N. 1

Normativa regionaleL.R. Basilicata 33/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 33/2005 modifica la disciplina regionale sulla sanatoria degli abusi edilizi, imponendo ai Comuni la definizione delle domande e prevedendo, in caso di inerzia, la nomina di commissari ad acta a carico dell’ente. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione; i termini originari del 31 dicembre 2007 risultano poi prorogati da successive leggi regionali.

Proroga e gestione delle sanatorie edilizie e modifica di disposizioni regionali Basilicata

Modifiche alla disciplina regionale sulla sanatoria edilizia

La legge regionale Basilicata n. 33 del 2005 interviene su precedenti disposizioni regionali in materia edilizia, aggiornando il coordinamento normativo relativo alle domande di sanatoria e ai procedimenti amministrativi connessi. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata.

Domande presentate dopo il 7 luglio 2004

La modifica all’art. 5 della legge regionale n. 18 del 2004 sostituisce l’espressione originaria con un riferimento espresso alle domande presentate successivamente al 7 luglio 2004. La norma incide quindi sul regime applicabile alle istanze inoltrate dopo tale data, ai fini della disciplina regionale richiamata.

Definizione dei procedimenti di sanatoria

La disposizione sostitutiva dell’art. 13 della legge regionale n. 1 del 2004, già modificata nel 2004, disciplina i procedimenti relativi alle domande di rilascio del titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi:

  • del capo IV della legge n. 47 del 1985;
  • dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994.

I Comuni devono definire tali procedimenti entro il 31 dicembre 2007, dando priorità alle richieste sulle quali risultano pendenti procedimenti penali in corso.

Commissari ad acta e conseguenze dell’inadempimento

Per i procedimenti non conclusi entro il termine fissato, la Regione è tenuta a nominare commissari ad acta. Le relative spese sono poste a carico delle amministrazioni comunali interessate. I commissari devono concludere i procedimenti entro un anno dall’affidamento dell’incarico.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Profili temporali e attualità applicativa

Il testo aggiornato richiama espressamente proroghe successive dei termini del 31 dicembre 2007, operate da leggi regionali del 2007 e del 2008. La disciplina è quindi legata a procedimenti di sanatoria riferiti a una fase ormai conclusa e, per tale ragione, ha oggi rilevanza soprattutto storica o residuale, salvo gli effetti ancora pendenti delle proroghe richiamate.

Testo integrale

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