L.R. Basilicata 32/2005
MODIFICHE ALLA L.R. 12 NOVEMBRE 2004, N. 19 - REGOLARIZZAZIONE DEI VIGNETI DI UVA DA VINO IMPIANTATI SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata 7 dicembre 2005, n. 32 modifica la L.R. 12 novembre 2004, n. 19, introducendo una sanzione amministrativa di 50 euro/ettaro per superfici vitate impiantate senza autorizzazione tra il 1° ottobre 1987 e il 31 agosto 1993 e una sanzione di 50 euro per decara per le dichiarazioni di superfici vitate presentate oltre il termine del D.M. 28 novembre 2001. Si tratta di una disciplina riferita a fattispecie e termini ormai conclusi.
Modifiche alla disciplina sulla regolarizzazione dei vigneti impiantati senza autorizzazione
Modifiche alla regolarizzazione dei vigneti impiantati senza autorizzazione
La legge regionale Basilicata n. 32 del 2005 interviene sulla disciplina regionale già dettata per la regolarizzazione dei vigneti da vino impiantati senza autorizzazione. Il provvedimento non istituisce un nuovo regime generale, ma integra la L.R. 12 novembre 2004, n. 19 con ulteriori sanzioni per situazioni specifiche e temporalmente delimitate.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda due categorie di fattispecie connesse alla viticoltura da vino:
- superfici vitate impiantate senza autorizzazione regionale in un determinato arco temporale;
- dichiarazioni di superfici vitate presentate oltre il termine previsto dalla normativa ministeriale richiamata.
L’efficacia pratica della disciplina è limitata a situazioni già maturate nel passato e non a comportamenti attuali.
Sanzione per impianti abusivi di vigneti
Viene introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 1 della L.R. n. 19/2004, stabilendo che:
- a tutte le superfici impiantate senza autorizzazione regionale dal 1° ottobre 1987 al 31 agosto 1993 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ettaro o frazione di ettaro.
Si tratta quindi di una sanzione forfettaria collegata alla superficie interessata dall’impianto irregolare.
Sanzione per dichiarazioni tardive delle superfici vitate
La legge inserisce anche un nuovo articolo 2-bis nella legge del 2004, prevedendo che:
- i conduttori di vigneti da vino che hanno effettuato le dichiarazioni di superfici vitate oltre il termine fissato dal D.M. 28 novembre 2001 del MIPAF sono soggetti alla sanzione di 50 euro per ogni decara, ossia 1.000 metri quadri, o frazione di decara.
La sanzione colpisce il ritardo nella dichiarazione e non riguarda, sulla base del testo fornito, ulteriori profili procedurali o esimenti.
Pubblicazione ed efficacia
La legge dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e la sua osservanza come legge regionale. Non risultano nel testo ulteriori norme transitorie o disposizioni applicative, oltre alla delimitazione temporale delle fattispecie sanzionate.
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