Sentenza del 12/12/2019 n. 32738 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, accertando che la contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50 del 2017 mediante il pagamento integrale degli importi dovuti. Le spese dell'intero giudizio sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione degli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2004-2007 per un immobile di categoria catastale D/2, soggetto a vincolo alberghiero. La contribuente sosteneva che l'immobile fosse utilizzato come casa vacanze riservata ai soci, mentre il Comune riteneva che fosse adibito ad attività alberghiera. La CTP e la CTR avevano ritenuto provato l'esercizio dell'attività alberghiera e respinto le doglianze della contribuente. Nel giudizio di cassazione, la contribuente ha successivamente chiesto l'estinzione del processo avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Norme richiamate
Art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
La definizione delle controversie pendenti prevede la presentazione di un'apposita istanza e il pagamento integrale degli importi contestati e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; non sono dovute le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
La norma consente al contribuente di definire in via agevolata una controversia tributaria pendente, pagando quanto previsto dalla legge. Una volta perfezionata la procedura, il giudizio perde il proprio oggetto e deve essere dichiarato estinto.
Art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.
Tali interessi rientrano negli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata.
Art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Gli interessi di mora non sono dovuti nell'ambito della definizione agevolata ordinaria prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50 del 2017.
Art. 11, comma 10, del D.L. n. 50 del 2017
Le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non viene effettuata una pronuncia ordinaria di soccombenza sulle spese: ciascuna parte sopporta quelle già sostenute.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria pendente viene validamente definita mediante una procedura di definizione agevolata e il pagamento dovuto è integrale, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza decidere nel merito le questioni fiscali originarie.
- Il perfezionamento della definizione agevolata richiede normalmente sia la presentazione dell'istanza sia il pagamento degli importi previsti dalla legge; la documentazione del pagamento è essenziale per dimostrare l'efficacia della procedura.
- L'adesione alla definizione agevolata non equivale necessariamente a una pronuncia di vittoria nel merito del contribuente: consente di chiudere la controversia alle condizioni agevolate previste dalla legge.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali già sostenute restano generalmente a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni specifiche.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
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