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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare o dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Sardegna deducendo censure articolate, con riferimento anche al rapporto tra una disposizione regolamentare richiamata dall'amministrazione e la disciplina dell'Unione europea invocata in giudizio. Le amministrazioni appellate hanno sollevato eccezioni e contestato, tra l'altro, i profili relativi all'organico. La domanda cautelare è stata proposta in relazione alle esigenze assistenziali di una persona disabile, rispetto alle quali l'appellante prospettava la necessità di una tutela immediata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la trasmissione dell'ordinanza al giudice di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che le censure dell'appellante e le eccezioni delle amministrazioni richiedessero un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, in particolare quanto al rapporto tra la disciplina regolamentare e quella unionale, nonché ai profili di organico. Quanto al periculum, ha ritenuto adeguata la fissazione ravvicinata del merito, considerando che, fino alla decisione, l'assistenza alla persona disabile poteva essere assicurata dagli altri soggetti obbligati, grazie all'ampia rete familiare e senza eccessiva gravosità individuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, richiamato quale base processuale del giudizio.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell'udienza di merito

    Consente al giudice, quando la tutela cautelare può essere soddisfatta mediante una rapida definizione del merito, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito invece di accordare una misura cautelare sostanziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, il presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, posta a fondamento dell'ordine di oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le censure e le difese contrapposte richiedono un approfondimento proprio del merito, il giudice può evitare di anticipare la decisione sostanziale e accordare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La sollecita fissazione dell'udienza di merito può costituire tutela cautelare sufficiente quando, nel periodo necessario a giungere alla decisione, le esigenze assistenziali della persona disabile risultino concretamente fronteggiabili da altri soggetti obbligati all'assistenza, anche mediante un'ampia rete familiare, senza eccessiva gravosità per ciascuno.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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