R.R. TAA 13/2007
Modifica del regolamento per l’uso di automezzi per viaggi di servizio degli amministratori e dei dipendenti dell’Amministrazione regionale (B.U. 2 gennaio 2008, n. 1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva il nuovo testo del regolamento sull’uso degli automezzi per i viaggi di servizio degli amministratori e dei dipendenti della Regione Trentino-Alto Adige. Disciplina chi può usare i veicoli, le richieste, i controlli, la manutenzione, l’assicurazione e la gestione degli incidenti. In vigore dal 2 gennaio 2008, sostituisce il testo coordinato del 2003.
Regolamento regionale sull’uso degli automezzi di servizio
Regolamento sull’uso degli automezzi di servizio della Regione Trentino-Alto Adige
Il provvedimento approva il nuovo testo del regolamento regionale che disciplina l’impiego degli automezzi della Regione per viaggi di servizio, nell’ambito dell’Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige. La disciplina riguarda sia i veicoli con conducente sia quelli senza conducente, nonché l’uso di mezzi privati dei dipendenti e il ricorso a noleggiatori esterni in casi urgenti.
Ambito di applicazione e soggetti autorizzati
Gli automezzi con conducente in dotazione agli uffici della Regione sono destinati al servizio del Presidente e degli Assessori. È inoltre consentito l’uso per i viaggi da e per gli aeroporti ai funzionari regionali.
L’utilizzo dei mezzi regionali è ammesso solo per ragioni di servizio connesse a compiti d’istituto. Il Presidente della Regione, gli Assessori e il Segretario della Giunta regionale possono autorizzare, caso per caso, esperti, consulenti, funzionari o altre persone incaricate di studi o collaborazione istituzionale a servirsi di autovetture con conducente per viaggi direttamente attinenti ai compiti affidati.
Il Presidente può autorizzare eccezionalmente l’uso degli automezzi regionali per il trasporto di autorità partecipanti a particolari manifestazioni di rilevante interesse civile o religioso svolte nel territorio regionale. Inoltre, per particolari esigenze connesse a compiti d’istituto, il Presidente e gli Assessori possono autorizzare il trasporto o l’ospitalità a bordo di persone estranee all’Amministrazione regionale.
Il funzionario trasportato può a sua volta ospitare sul mezzo, durante i viaggi autorizzati, persone esterne all’Amministrazione impegnate in attività connesse a fini istituzionali pubblici.
Organizzazione del servizio e prenotazione dei mezzi
La gestione amministrativo-contabile degli automezzi è affidata al Direttore dell’Ufficio cui è assegnato il servizio.
L’assegnazione dei veicoli con conducente è curata da un dipendente incaricato, denominato operatore di rimessa. In caso di assenza, vacanza o impedimento, tale funzione è svolta temporaneamente dal conducente con maggiore anzianità di servizio; in caso di pari anzianità, dal più anziano d’età o da altro dipendente incaricato.
La Presidenza e gli Assessorati devono informare preventivamente l’operatore di rimessa prima dell’inizio del viaggio. Per servizi superiori a 4 ore, la comunicazione va fatta entro le ore 12.00 per i viaggi da svolgere dopo le ore 14.00 e entro le ore 17.30 per i servizi da effettuare dal mattino del giorno successivo, salvo urgenze. I servizi richiesti per funzionari regionali devono essere chiesti dal Presidente, dall’Assessore, dal Segretario della Giunta regionale o dal Dirigente almeno 24 ore prima.
L’uscita dei veicoli dall’autorimessa è vietata se non espressamente autorizzata secondo il regolamento.
Limiti d’uso e divieti
I conducenti non impiegati con gli Amministratori o con i soggetti autorizzati possono essere utilizzati per i servizi di funzionamento dell’Ente.
È vietato usare gli autoveicoli per ragioni personali, salvo quelli destinati al servizio del Presidente e degli Assessori. È inoltre vietato trasportare cose o oggetti non attinenti al servizio da svolgere.
I trasportati non possono guidare i mezzi affidati ai conducenti, salvo casi particolari legati a indisposizione del conducente, eccessivo affaticamento per la lunghezza del viaggio o sopravvenute esigenze di celerità.
Le persone trasportate devono attenersi al giudizio del conducente sulla percorribilità di strade ritenute pericolose per l’incolumità delle persone o per l’efficienza del veicolo; eventuali infrazioni devono essere segnalate dall’autista all’operatore di rimessa e da questi al superiore gerarchico.
Documentazione dei viaggi e controlli
Ogni autista consegnatario deve essere munito di foglio di viaggio, nel quale vanno indicati data, ora di partenza e arrivo, località raggiunte seguendo i percorsi più brevi e agibili, chilometri percorsi e firma di controllo della persona trasportata.
Le trasferte riportate nel foglio di viaggio non sono liquidabili se manca la firma di controllo. A fine mese i conducenti devono consegnare il foglio di viaggio all’operatore di rimessa, che entro il 3 del mese successivo lo trasmette al Direttore dell’Ufficio per la statistica annuale.
L’operatore di rimessa segnala al Direttore dell’Ufficio le irregolarità riscontrate nel servizio, imputabili a trasportati, autisti o terzi; il Direttore riferisce poi al superiore gerarchico.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Direttore dell’Ufficio redige una statistica dei consumi e dei costi delle autovetture e dei motomezzi dell’Amministrazione regionale, suddivisa per ripartizioni o strutture equiparate, indicando chilometri, costo medio per chilometro, carburante, lubrificante, gomme, assicurazione, tassa di possesso e manutenzione.
Autorimesse regionali, custodia e manutenzione
Di norma i veicoli devono rientrare nelle autorimesse regionali o nei parcheggi appositamente destinati al termine del servizio. In casi particolari il Presidente, gli Assessori o il Segretario della Giunta regionale possono autorizzare il parcheggio in altro luogo.
In assenza di autorizzazione, il conducente assegnatario risponde personalmente degli eventuali danni al veicolo, oltre alle sanzioni disciplinari, se non lo ha parcheggiato nell’autorimessa regionale o nei parcheggi previsti.
I veicoli devono essere tenuti in piena efficienza a cura dei conducenti assegnatari, sotto la sorveglianza e responsabilità dell’operatore di rimessa. I conducenti devono eseguire la normale pulizia e le piccole riparazioni possibili con i mezzi disponibili; le riparazioni non eseguibili direttamente sono affidate a officine private. Le riparazioni urgenti necessarie per proseguire il viaggio possono essere eseguite da officine lungo il percorso, secondo la valutazione del conducente e le indicazioni del trasportato.
Presso le autorimesse regionali è istituito un registro di controllo, nel quale l’operatore di rimessa o, in sua assenza, il conducente annota ora di uscita e rientro e nome delle persone trasportate. Periodicamente l’operatore di rimessa trasmette al Direttore dell’Ufficio un rapporto con i dati del registro.
Nell’autorimessa regionale possono essere ricoverate, oltre ai mezzi dell’Amministrazione, anche le autovetture del Presidente della Regione, degli Assessori regionali, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio regionale. Ulteriori ricoveri sono possibili solo con formale autorizzazione del Presidente della Regione, in relazione a esigenze di servizio o istituzionali.
Assicurazione e gestione degli incidenti
La competente Ripartizione in materia di patrimonio provvede all’assicurazione dei veicoli, al pagamento dei premi e al rinnovo delle polizze. La copertura deve comprendere responsabilità civile, anche verso le persone trasportate, furto e incendio; i conducenti sono soggetti anche all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Ogni incidente che coinvolga un automezzo regionale deve essere segnalato tempestivamente dal conducente all’operatore di rimessa e da quest’ultimo ai superiori gerarchici. In caso di incidente grave, la notizia deve essere data immediatamente, ove possibile, telefonicamente dal conducente o da altra persona trasportata, con successiva comunicazione scritta.
Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sull’incidente sottoscritta dal conducente e vistata dai trasportati. Se vi sono danni alle persone, il conducente, se possibile, deve richiedere l’intervento della forza pubblica e annotare i dati identificativi dei veicoli, delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
Se l’omessa denuncia causa un danno, l’Amministrazione regionale si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile. La Ripartizione competente in materia di patrimonio e finanze cura il recupero dei danni subiti e le istruttorie in caso di incidenti.
Automezzi a noleggio con conducente
Quando gli Assessori dichiarano urgenti e indilazionabili richieste non soddisfabili con i mezzi regionali, l’Ufficio può ricorrere a automezzi con conducente in possesso di licenza di noleggio da rimessa. Il Direttore dell’Ufficio paga le fatture solo se vistate dalla persona che ha usufruito del servizio.
Il Direttore deve verificare che il conducente sia munito della licenza e che i veicoli siano assicurati per le persone trasportate e per la responsabilità civile verso terzi.
Automezzi senza conducente e veicoli privati dei dipendenti
Gli automezzi in dotazione alle autorimesse regionali possono essere utilizzati, per motivi di servizio e previa richiesta del superiore gerarchico, dai dipendenti regionali anche per il trasporto di persone o cose.
Per un uso razionale, i veicoli possono essere guidati anche da personale di altri enti pubblici per servizi nell’interesse della Regione o dell’altro ente; modalità di utilizzo e rapporti finanziari sono disciplinati da apposite convenzioni. La manutenzione dei mezzi senza conducente è affidata all’operatore di rimessa.
I dipendenti regionali possono essere singolarmente autorizzati a utilizzare, per viaggi di servizio, mezzi di trasporto di loro proprietà secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo.
Regime sanzionatorio
Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento risponde in sede disciplinare ed è tenuto a rimborsare le spese occasionate dal proprio comportamento.
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