L.R. Toscana 66/2016
Nomine e designazioni di competenza della Regione. Modifiche alla l.r. 5/2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 66/2016 modifica la l.r. 5/2008 su nomine, designazioni, incompatibilità e limiti agli incarichi. Introduce regole sul parere della commissione se la designazione di terzi tarda, amplia alcuni casi di incompatibilità e limita i cumuli di incarichi. Si applica dalla pubblicazione sul BURT ed è tuttora rilevante come disciplina modificativa vigente.
Nomine e designazioni regionali: modifiche alla disciplina Toscana
Nomine e designazioni di competenza della Regione Toscana
La legge regionale Toscana 3 ottobre 2016, n. 66 interviene sulla disciplina delle nomine e designazioni di competenza regionale contenuta nella l.r. 5/2008. Il provvedimento aggiorna alcuni profili procedurali e sostanziali relativi alla formazione degli organi amministrativi, alle incompatibilità e ai limiti all’assunzione di incarichi.
Procedura delle nomine e delle designazioni
Quando la nomina deve prendere atto di una designazione effettuata da soggetti terzi e tale designazione non perviene in tempo utile per il parere della commissione, quest’ultima può comunque esprimersi su tutti i componenti dell’organo. Resta salva la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21, comma 6, della l.r. 5/2008.
Incompatibilità
La legge amplia da due a tre il numero di incarichi rilevanti ai fini di una specifica ipotesi di incompatibilità prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera f), della l.r. 5/2008.
Limiti all’esercizio degli incarichi
Vengono precisate le ipotesi escluse dal divieto di cumulo di incarichi: oltre agli incarichi non retribuiti, sono esclusi anche quelli per i quali sia previsto un gettone di presenza non superiore a 30 euro per seduta giornaliera. Inoltre, in un ulteriore limite quantitativo, il riferimento ai “due” incarichi è sostituito con “tre”.
La disciplina viene anche resa più ampia nel computo dei mandati: ai fini della verifica del limite, si considerano pure i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della legge e quelli svolti su nomina o designazione di soggetti diversi dalla Regione. Viene inoltre soppressa un’espressione che limitava il riferimento a incarichi o cariche diverse.
Sostituzione in caso di cessazione dell’incarico
Quando un incarico cessa, l’organo regionale competente deve avviare il procedimento per la nuova nomina o designazione entro quindici giorni dalla notizia della cessazione, utilizzando, se presenti, le candidature già indicate per quell’incarico oppure procedendo secondo le regole generali richiamate dalla l.r. 5/2008.
Se l’incarico cessato riguardava un soggetto nominato a seguito di designazione di soggetti esterni alla Regione, l’organo regionale competente deve chiedere una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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