L.R. Toscana 70/2016
Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana riforma la cooperazione finanziaria con gli enti locali, aggiorna la disciplina di unioni e fusioni di comuni e adegua varie norme sul riordino delle funzioni provinciali. Introduce anche modifiche su trasferimenti di personale, beni e risorse. È una legge di sistemazione normativa con applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione, ma contiene diverse previsioni transitorie riferite soprattutto al 2016-2017.
Cooperazione finanziaria con enti locali, unioni di comuni e riordino funzioni provinciali
Cooperazione finanziaria e finanza locale
La legge riorganizza la disciplina toscana della cooperazione finanziaria con gli enti locali, rafforzando il coordinamento regionale in materia di saldi di finanza pubblica, indebitamento, investimenti e fiscalità locale. L’intervento opera nell’ambito del territorio della Regione Toscana e si coordina con la normativa statale.
Principi, strumenti e sistemi informativi
La Regione persegue l’ottimizzazione dell’uso delle risorse proprie e degli enti locali, nonché il mantenimento dei saldi di finanza pubblica, con attenzione al debito e agli investimenti, specie quelli di interesse strategico regionale. La cooperazione avviene tramite accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali.
Il sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali viene aggiornato per includere le informazioni finanziarie relative:
- al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
- al livello di indebitamento.
Gli enti locali e la Regione sono tenuti a trasmettere anche le informazioni necessarie per alimentare e mantenere gli archivi regionali; la Giunta regionale individua tali informazioni e ne stabilisce termini e modalità di trasmissione.
Obiettivo di finanza pubblica e indebitamento
La Regione attua gli strumenti previsti dalla normativa nazionale per il mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale e per il ricorso all’indebitamento da parte di Regione ed enti locali, al fine di garantire le priorità della programmazione regionale.
Contrasto all’evasione fiscale e partecipazione dei comuni
Viene ridisegnato il sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale: la Regione promuove e sostiene anche finanziariamente progetti degli enti locali realizzati in zone territoriali omogenee, con l’obiettivo di rafforzare la fiscalità locale e il contrasto all’evasione. I progetti devono produrre effetti all’interno della zona individuata e definire procedure e modelli comuni tra gli enti partecipanti.
La partecipazione all’accertamento dei tributi regionali è ricondotta ai soli comuni, tramite segnalazioni qualificate. Parte della disciplina previgente viene abrogata.
Unioni di comuni: statuto, presidente e funzioni
La disciplina delle unioni di comuni viene modificata sotto diversi profili:
- lo statuto può prevedere la rotazione della presidenza tra i sindaci dei comuni associati, stabilendone i criteri;
- il presidente dell’unione è eletto dalla giunta, salvo diversa previsione statutaria per l’elezione da parte del consiglio, sempre tra i sindaci;
- la rotazione può essere prevista dallo statuto, senza più le regole rigide precedenti.
Per l’accesso ai contributi regionali, le unioni devono esercitare per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali, con possibilità di considerare anche specifiche funzioni associative aggiuntive, tra cui SUAP, procedimenti ambientali e paesaggistici, piano strutturale intercomunale e alcune funzioni amministrative solo se esercitate secondo i criteri indicati.
Dal 2017, l’esercizio associato del SUAP è computabile solo se sussistono i requisiti di interoperabilità stabiliti dalla Giunta regionale. Inoltre, le unioni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni non possono accedere ai contributi, salvo quelle già costituite all’entrata in vigore della norma.
Fusioni di comuni e comuni in maggior disagio
Sono rivisti i contributi per le fusioni di comuni, con riduzione da quattro a tre anni del periodo rilevante in una delle ipotesi disciplinate e incremento del 60% del contributo quando il comune risultante supera i 15.000 abitanti.
Per i comuni in situazione di maggior disagio, la disciplina dei contributi viene resa più puntuale: si prevede una quota teorica pari al 2% delle risorse disponibili, criteri di selezione dei comuni beneficiari, tetto massimo di 25.000 euro per ciascun contributo e utilizzo delle eventuali risorse residue per altri comuni in graduatoria aventi i requisiti.
Riordino delle funzioni provinciali: accordi, personale, beni e risorse
La legge interviene sulla disciplina del riordino delle funzioni provinciali, precisando il contenuto e la procedura degli accordi formalizzati dalla Giunta regionale. Tali accordi richiedono intesa tecnica tra i dirigenti competenti, assenso politico delle amministrazioni interessate e atto formale di recepimento dell’ente locale; possono essere integrati successivamente, con effetti anche sulla data di efficacia e, se comportano maggiori spese regionali, richiedono una proposta di legge di recepimento.
Sono inoltre chiariti:
- la gestione del salario accessorio del personale trasferito, con erogazione compatibile con le esigenze di contenimento della spesa e possibile pagamento parziale in base ai vincoli di riassorbimento;
- il trasferimento di beni, opere, interventi e rapporti attivi e passivi, includendo anche situazioni in cui sia già stata adottata la determinazione a contrarre o escussa la garanzia finanziaria;
- il subentro della Regione anche nelle risorse già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate, che costituiscono copertura finanziaria delle opere trasferite;
- il principio per cui, fino al subentro regionale nei rapporti in corso, province e città metropolitana restano titolari dei rapporti medesimi.
Vengono inoltre aggiornate le spese di funzionamento della Regione a decorrere dal 2016, tenendo conto dell’aumento di personale e autovetture derivante dal riordino.
Trasferimenti ai comuni capoluogo e alle unioni
Per il trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni, la legge precisa che alcune attribuzioni decorrono dal 2016 e richiede il rispetto di requisiti e condizioni ulteriori. Le risorse regionali sono inoltre vincolate alla prosecuzione prevalente delle funzioni oggetto di riordino da parte del personale trasferito.
Per le funzioni trasferite alla Regione, resta alla provincia la competenza sui procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima del trasferimento.
Aggiornamento degli elenchi del personale e casi particolari
Sono aggiornate le tabelle sul costo del personale trasferito, tenendo conto anche di funzioni forestali e di rettifiche intervenute entro l’entrata in vigore della legge.
La disciplina consente il riconoscimento di indennità al personale trasferito anche in caso di correzioni successive operate dagli enti locali per errore materiale o nuova valutazione. Per il Comune di Arezzo è prevista, dal 2017, l’attribuzione di risorse aggiuntive per un’unità di personale destinata alle funzioni del turismo, con termini specifici per la trasmissione del nominativo e del costo al 1° dicembre 2016.
Trasferimento di beni mobili nella l.r. 9/2016
Le modifiche agli allegati della legge sul riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze aggiornano l’elenco dei beni mobili da trasferire dalla Regione alle unioni di comuni. Tali beni, in quanto connessi a funzioni oggetto di riordino, sono ricondotti al regime di esenzione da oneri fiscali previsto dalla legge statale sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni.
Disposizioni transitorie ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Diverse previsioni hanno però effetti limitati o riferiti a specifici anni, in particolare il 2016 e il 2017, soprattutto in materia di contributi, personale trasferito e requisiti delle unioni di comuni.
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