Messaggio numero 1643 del 14-04-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeINPS ha attivato un servizio online per i datori di lavoro domestico che consente di comunicare, modificare o annullare la sospensione dell'obbligo contributivo per specifici rapporti di lavoro e per interi trimestri, in presenza di determinate cause (maternità, aspettativa per motivi personali, malattia/infortunio oltre il periodo retribuito). La comunicazione è ammessa per trimestri non ancora scaduti o, se scaduti, entro il mese di scadenza del pagamento; oltre tali termini occorre rivolgersi alla sede INPS con documentazione. Il servizio consente anche l'allegazione di documenti e la gestione delle sospensioni già registrate.
Nuovo servizio online INPS per la comunicazione della sospensione dell'obbligo contributivo
Nuovo servizio INPS per la sospensione dell'obbligo contributivo
Il documento illustra l’attivazione di un nuovo servizio online dell’INPS destinato al datore di lavoro domestico per la comunicazione della sospensione dell’obbligo contributivo. Il servizio consente di gestire la sospensione riferita a uno specifico rapporto di lavoro e a un intero trimestre, nei casi in cui la contribuzione non sia dovuta per particolari cause di sospensione.
Ambito di applicazione e cause ammesse
La procedura riguarda i rapporti di lavoro domestico e può essere utilizzata soltanto nei casi in cui non sia dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. Le cause di sospensione indicate sono:
- congedo per maternità;
- aspettativa per motivi personali;
- malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
Per la motivazione relativa a malattia o infortunio è previsto anche l’inserimento del numero del certificato medico.
Modalità di accesso al servizio
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’INPS, nella sezione dei Servizi Online, seguendo il percorso:
- Servizi per il cittadino;
- Lavoratori domestici;
- Autenticazione con PIN/CNS;
- Sospensione obbligo contributivo.
Termini per la comunicazione
La comunicazione della sospensione può essere effettuata:
- per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti;
- oppure, se già scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento.
Per i periodi per i quali non sia più possibile usare il canale internet, il datore di lavoro deve rivolgersi alla sede INPS, presentando la documentazione che attesti la sospensione.
Funzionalità operative dell’applicativo
Dopo la selezione del rapporto di lavoro, il sistema mostra l’elenco delle sospensioni attive già registrate e protocollate. Da tale elenco è possibile:
- modificare le comunicazioni già inserite;
- annullarle;
- inserire una nuova sospensione.
Per la nuova comunicazione devono essere indicati:
- il trimestre di riferimento;
- la motivazione della sospensione, scegliendo tra le tre opzioni previste.
Allegazione documentale
L’applicativo consente di allegare alla domanda uno o più documenti nei seguenti formati:
- jpg;
- jpeg;
- tiff;
- pdf.
Ogni singolo file allegato non può superare la dimensione massima di 2 MB.
Limiti e chiarimento sulla sospensione nei trimestri parzialmente coperti
Il documento precisa che la sospensione può essere comunicata solo per trimestri nei quali non sia dovuto alcun contributo. Se la sospensione ricade all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione, essa è già insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.
Sottoscrizione del documento
Il testo si chiude con l’indicazione del Direttore Generale Cioffi, senza ulteriori contenuti dispositivi o interpretativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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