Messaggio numero 1617 del 13-04-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, in caso di cessione o trasferimento di azienda o di ramo, è possibile proseguire senza soluzione di continuità i programmi di riduzione o sospensione già autorizzati alla cedente. La prosecuzione è però subordinata, per i trattamenti che richiedono l’accordo sindacale, a una manifestazione di interesse della cessionaria e a un nuovo accordo collettivo oppure a una comunicazione di continuazione sottoscritta da tutte le parti sociali del precedente accordo. L’indirizzo vale per tutti i Fondi di solidarietà vigenti e, per l’assegno di solidarietà, anche per il Fondo di integrazione salariale.
Chiarimenti sulla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale in caso di cessione o trasferimento d’azienda
Prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale in caso di cessione d’azienda
Il documento affronta il tema della continuità dei trattamenti di integrazione salariale quando intervenga un mutamento nella titolarità di un’attività economica, in particolare nelle ipotesi di cessione o trasferimento di azienda o di ramo. L’obiettivo è chiarire se e a quali condizioni i programmi di riduzione o sospensione dell’attività già avviati dalla cedente possano proseguire in capo alla cessionaria.
Contesto normativo e ambito applicativo
Nel corso del 2015 hanno ripreso ad operare, o sono diventati operativi per la prima volta, quasi tutti i Fondi di solidarietà adeguati o istituiti ai sensi dell’art. 3 della L. 92/2012, come modificato dall’art. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015. La disciplina di dettaglio dei singoli Fondi e, limitatamente all’assegno di solidarietà, quella del Fondo di integrazione salariale, prevedono una fase preliminare di valutazione della crisi svolta congiuntamente dall’azienda e dalle parti sociali.
Tale fase deve concludersi obbligatoriamente con la sottoscrizione di un accordo sindacale, che costituisce presupposto per la successiva fase concessoria delle prestazioni.
Chiarimento ministeriale sulla continuità dei programmi
A seguito di alcune istruttorie relative a domande di accesso alle prestazioni del Fondo, è emersa la necessità di chiarire se, in caso di cessione o trasferimento, fosse possibile proseguire senza soluzione di continuità trattamenti già autorizzati alla cedente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su richiesta dell’Istituto, ha risolto positivamente la questione, confermando la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione o sospensione già autorizzati in capo alla cedente, trasferendoli alla cessionaria.
Condizioni per la prosecuzione da parte della cessionaria
Il Ministero ha precisato che, quando il mutamento della titolarità dell’attività economica intervenga durante l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale per il quale, oltre ai requisiti ordinari, sia richiesto anche un previo accordo sindacale, la prosecuzione resta subordinata all’espletamento da parte dell’azienda subentrante di specifici adempimenti:
- manifestazione di interesse alla prosecuzione dei programmi già concordati;
- nuovo accordo collettivo, oppure in alternativa comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali che avevano firmato il precedente accordo.
Estensione dell’indirizzo interpretativo
L’indirizzo fornito deve ritenersi applicabile a tutti i Fondi di solidarietà attualmente vigenti. Esso si applica inoltre, limitatamente all’assegno di solidarietà, anche al Fondo di integrazione salariale.
Sintesi operativa
In caso di cessione o trasferimento d’azienda, i trattamenti di integrazione salariale già in corso possono proseguire in capo alla cessionaria, ma solo se quest’ultima manifesta formalmente il proprio interesse e si perfeziona una delle due soluzioni richieste sul piano sindacale: un nuovo accordo collettivo oppure una comunicazione di continuazione firmata da tutte le parti sociali del precedente accordo.
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