Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 1679 del 15-04-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra il Fondo di solidarietà INPS per il personale del credito cooperativo e riporta le delibere del Comitato amministratore su beneficiari, interventi formativi, assegno ordinario e ricorso congiunto alle prestazioni. Specifica inoltre durata massima delle domande, criteri di finanziamento, termini di presentazione e documentazione da allegare.

Istruzioni operative sul Fondo di solidarietà del credito cooperativo e sugli interventi formativi

Fondo di solidarietà del credito cooperativo

Il documento richiama l’istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, istituito con D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014. Il Fondo, inizialmente adeguato alla l. 92/2012 e poi ricondotto nel riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dal D.Lgs. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, è una gestione INPS priva di personalità giuridica ma dotata di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Finalità e prestazioni

Il Fondo opera nell’ambito di processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro. La sua funzione è quella di erogare prestazioni di sostegno al reddito, in particolare:

  • assegni ordinari;
  • interventi di formazione per lavoratori con riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività lavorativa;
  • assegni emergenziali;
  • outplacement per lavoratori licenziati.

Delibera n. 2 del 26 novembre 2015: aziende e lavoratori destinatari

Con la delibera n. 2 del 26/11/2015 il Comitato amministratore ha chiarito che sono beneficiari degli interventi del Fondo tutti i lavoratori e tutte le aziende da cui dipendono, purché siano tenute ad applicare e applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali stipulanti con Federcasse stessa.

Delibera n. 3 del 26 novembre 2015: interventi formativi e assegno ordinario

Con la delibera n. 3 del 26/11/2015 il Comitato amministratore ha disciplinato gli interventi formativi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del D.I. n. 82761/2014, nonché l’assegno ordinario in attuazione dei contratti di solidarietà espansivi ex art. 5, comma 1, lett. a), punto 3 del medesimo decreto.

Per i programmi formativi, ciascuna domanda può riguardare prestazioni di durata non superiore a dodici mesi. Le domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti previsti, sono accolte nei limiti di cui all’art. 9, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, cioè entro la metà della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo fino a tutto il trimestre precedente la domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate e fruite per programmi formativi dalla medesima azienda.

Ricorso congiunto a formazione e prestazioni ordinarie

Quando gli interventi formativi siano richiesti congiuntamente a un’altra prestazione ordinaria, cioè assegno ordinario o assegno ordinario per solidarietà espansiva, le domande sono accolte nei limiti di cui all’art. 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014. In tale ipotesi il limite è pari al doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda dalla data di iscrizione al Fondo fino a tutto il trimestre precedente la domanda, sempre al netto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni già deliberate e fruite per programmi formativi, assegno ordinario e assegno ordinario per la solidarietà espansiva.

Il ricorso congiunto è inteso come coincidenza temporale, anche parziale, tra le prestazioni, purché prevista dall’accordo sindacale di cui all’art. 7, comma 2, del D.I. n. 82761/2014.

Presentazione delle domande di finanziamento per formazione

Le domande di finanziamento per interventi formativi possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo oggetto di finanziamento e comunque non oltre il sesto mese da tale data, oppure dalla data dell’accordo se successiva.

Le domande sono esaminate dal Comitato secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Adempimenti documentali e istruzioni operative

Al momento dell’invio della domanda per formazione, l’azienda deve allegare una dichiarazione di responsabilità attestante l’avvenuta effettuazione dei programmi formativi per i quali è richiesto il finanziamento. Per le modalità di presentazione delle domande occorre fare riferimento alle circolari n. 122/2015 e n. 201/2015.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.