Messaggio numero 1591 del 11-04-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe associazioni allevatori classificate nel settore agricoltura con c.s.c. 5.01.02 e tenute ai relativi contributi possono essere ammesse alla CISOA. Le domande devono comunque essere istruite e sottoposte alle Commissioni Provinciali per l’Agricoltura per la verifica della causale.
Chiarimenti sull’accesso alla CISOA per le associazioni allevatori classificate in agricoltura
Chiarimenti sull’accesso alla CISOA per le associazioni allevatori classificate in agricoltura
Il documento fornisce un chiarimento interpretativo sulla possibilità, per determinate associazioni di allevatori, di accedere al trattamento di integrazione salariale previsto dalla CISOA. La conclusione è favorevole, ma subordinata alla verifica istruttoria e al vaglio delle Commissioni Provinciali per l’Agricoltura.
Oggetto della richiesta
Le associazioni interessate hanno chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di accedere alla CISOA, evidenziando che risultano:
- classificate nel settore agricoltura con il c.s.c. 5.01.02;
- tenute al versamento dei relativi contributi.
Inquadramento normativo richiamato
Il documento ricostruisce la base giuridica dell’inquadramento nel settore agricolo, richiamando due elementi principali:
- il Decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale dell’11 febbraio 1952, che ha disposto l’aggregazione di tali associazioni al settore agricolo ai fini CUAF;
- l’art. 2, comma 215, della Legge 662/1996, che ha fatto cessare al 31 dicembre 1996 la disciplina prevista dall’art. 49, terzo comma, della Legge 9 marzo 1989, n. 88, mantenendo però gli inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione emanati ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Valutazione conclusiva sull’accesso alla CISOA
Alla luce del quadro normativo richiamato, si ritiene che:
- l’Associazione Italiana Allevatori;
- le Associazioni Provinciali e Regionali di Allevatori classificate nel settore agricoltura con c.s.c. 5.01.02; possano essere ammesse al trattamento di integrazione salariale disciplinato dalla Legge 8 agosto 1972, n. 457, ossia la CISOA.
Verifica delle domande e ruolo delle Commissioni Provinciali
Il documento precisa tuttavia che l’ammissione non è automatica. Le domande, una volta debitamente istruite, devono essere sottoposte all’esame delle locali Commissioni Provinciali per l’Agricoltura, che dovranno verificare l’integrabilità della causale indicata nell’istanza.
Sintesi operativa
In termini pratici, il documento stabilisce che:
- l’inquadramento agricolo delle associazioni allevatori resta rilevante ai fini dell’accesso alla CISOA;
- le associazioni indicate possono, in linea di principio, accedere al trattamento;
- resta necessario il controllo caso per caso sulla causale della domanda da parte delle competenti Commissioni Provinciali per l’Agricoltura.
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