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Legge

L.R. Molise 5/2003

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne"

Normativa regionaleL.R. Molise 5/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la legge regionale Molise n. 7/1998 su pesca nelle acque interne, fauna ittica, concessioni, attrezzi e sanzioni. Introduce nuovi divieti, rafforza i controlli e adegua varie disposizioni economiche e procedurali, con termini transitori per i laghetti di pesca a pagamento da adeguare entro il 2003. I riferimenti monetari sono espressi in lire.

Modifiche alla disciplina regionale della pesca nelle acque interne del Molise

Modifiche alla disciplina regionale della pesca nelle acque interne del Molise

La legge regionale del Molise interviene in modo esteso sulla disciplina della pesca nelle acque interne contenuta nella l.r. 30 luglio 1998, n. 7. Il provvedimento aggiorna autorizzazioni, divieti, attrezzi consentiti, regime delle concessioni, controlli e apparato sanzionatorio, oltre a dettare un termine transitorio per l’adeguamento dei laghetti di pesca a pagamento.

Ambito e finalità dell’intervento

La modifica riguarda la normativa regionale molisana sulla protezione e l’incremento della fauna ittica e sull’esercizio della pesca nelle acque interne. Le nuove disposizioni disciplinano, in particolare, l’immissione di specie ittiche, le attività di pesca sportiva e commerciale consentite, le concessioni di tratti d’acqua, la pesca a pagamento e le relative violazioni.

Regime sanzionatorio per licenze, tasse e obblighi di pesca

Viene inasprito e specificato il sistema delle sanzioni per diverse violazioni:

  • l’esercizio della pesca senza licenza o con licenza scaduta è punito con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000;
  • l’esercizio della pesca senza pagamento della tassa regionale comporta una sanzione da un minimo pari al doppio a un massimo pari al sestuplo della tassa dovuta, in relazione al tipo di pesca praticata;
  • la violazione di alcuni divieti e obblighi previsti in materia di pesca comporta sanzioni differenziate e, in alcuni casi, il ritiro o la sospensione della licenza per più anni;
  • per varie violazioni della disciplina di settore sono previste ulteriori sanzioni, spesso accompagnate da importi aggiuntivi per ogni capo pescato o per ogni attrezzo in eccesso.

Immissione di specie ittiche e tutela della fauna locale

Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnico-Consultiva regionale. Restano escluse da tale autorizzazione le operazioni di ripopolamento pronta pesca con Trota Iridea nelle acque di categoria B. La violazione di tali regole è sanzionata amministrativamente.

Divieti ambientali e interventi su opere idrauliche

La disciplina aggiornata impone che lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi avvenga previa decantazione dei fanghi e nel rispetto della normativa statale in materia ambientale. Per dighette, briglie e sbarramenti già esistenti, quando siano necessari interventi straordinari o di ristrutturazione, devono essere realizzate anche le opere richieste dalla legge regionale. La loro violazione comporta sanzioni rilevanti.

Concessioni di tratti di acque pubbliche per pesca sportiva

Per la pesca sportiva e l’incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche possono essere concessi dalle Province, previa convenzione, alle sezioni provinciali di associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale o ad associazioni locali attive da almeno cinque anni. La Giunta regionale, sentite le Province, deve approvare e divulgare una convenzione tipo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Le concessioni sono soggette a limiti stringenti:

  • per ciascuna provincia l’estensione complessiva non può superare il 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico;
  • il limite massimo è di 8 km per le associazioni riconosciute a livello nazionale e operanti nella Regione, e di 4 km per le associazioni locali organizzate nel Molise;
  • tra due tratti in concessione deve essere rispettata una distanza minima di 1 km;
  • nei tratti concessi è vietato consentire gare di pesca di altre associazioni od organizzazioni;
  • per laghi e bacini naturali o artificiali le concessioni non possono superare il 50% della lunghezza perimetrale complessiva;
  • tra più autorizzazioni deve restare una fascia libera non inferiore al 10% della lunghezza perimetrale complessiva.

L’inosservanza di tali regole comporta sanzione amministrativa e revoca immediata della concessione.

Laghetti di pesca a pagamento

I titolari dei laghetti per la pesca a pagamento esistenti alla data di pubblicazione della legge devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 2003. Inoltre, l’introduzione di fauna ittica negli invasi destinati alla pesca a pagamento deve essere accompagnata da idonea certificazione veterinaria. La violazione è punita con sanzioni amministrative specifiche.

Attrezzi, modalità di pesca e specie regolamentate

La legge aggiorna la disciplina degli attrezzi e delle tecniche consentite, includendo la definizione del “trabucco” e specificando caratteristiche e limiti della bilancella. Vengono inoltre disciplinate:

  • la pesca notturna, consentita solo per l’anguilla nelle acque di categoria A e B, con esclusione del fiume Biferno salvo il tratto a valle della diga del Liscione;
  • il divieto di pesca mediante pasturazione ed esche contenenti sangue e sostanze chimiche;
  • il divieto di pesca nei tratti in concessione senza il permesso del concessionario;
  • le distanze minime tra pescatori, con regole particolari per l’uso della bilancella e per i corsi d’acqua di ridotta larghezza;
  • le sanzioni per l’uso di attrezzi vietati o in numero superiore a quello consentito, con incremento dell’importo per ogni attrezzo in più.

Per alcune violazioni è inoltre prevista la denuncia all’autorità giudiziaria.

Tutela ambientale e compiti della Regione

La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999 in materia di inquinamento delle acque, anche ai fini della conservazione e dell’incremento della fauna acquatica.

Vigilanza e verbalizzazione delle violazioni

La vigilanza sull’osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è affidata agli agenti delle amministrazioni provinciali, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie municipali, alle guardie forestali e campestri delle Comunità montane, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché agli agenti volontari delle associazioni di categoria e a quelli di protezione ambientale. I volontari possono operare anche al di fuori dei tratti concessi.

Le violazioni devono essere verbalizzate su appositi moduli o verbali conformi alla normativa vigente, con indicazione completa dei fatti e delle eventuali osservazioni del contravventore, e trasmesse all’ente di appartenenza e all’autorità competente.

Clausola sanzionatoria residuale

Per le violazioni ai divieti previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione che non siano espressamente sanzionate, si applica una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.

Regime temporale e applicabilità

La legge interviene su una disciplina settoriale ancora riferita in parte a importi in lire e a un contesto normativo successivo al decreto legislativo n. 152/1999. Il termine espressamente indicato riguarda l’adeguamento dei laghetti di pesca a pagamento, da completare entro il 2003. Per il resto, il provvedimento opera come modifica permanente della normativa regionale sulla pesca nelle acque interne del Molise.

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