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Legge

L.R. Molise 2/2003

Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario

Normativa regionaleL.R. Molise 2/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Molise un fondo presso FINMOLISE per concedere contributi ai Confidi che creano fondi separati di garanzia destinati a coprire fino all’80% di finanziamenti medio-lunghi alle PMI ad elevato rischio finanziario. Prevede requisiti dei beneficiari, domanda annuale, criteri di riparto, obblighi di rendicontazione e regole di restituzione delle somme non utilizzate entro i termini.

Contributi regionali ai Confidi per fondi di garanzia a favore di PMI molisane ad elevato rischio finanziario

Contributi regionali ai Confidi per fondi di garanzia alle PMI ad elevato rischio finanziario

La legge disciplina un intervento della Regione Molise a sostegno dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, finalizzato a facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese molisane considerate ad elevato rischio finanziario. L’operatività degli aiuti è soggetta al regime europeo sugli aiuti di Stato richiamato dalla norma.

Finalità e meccanismo dell’intervento

La Regione istituisce presso FINMOLISE - S.p.A. un fondo dedicato, utilizzato per erogare contributi ai Confidi che costituiscano speciali fondi di garanzia separati dai fondi rischi ordinari. Tali fondi speciali servono a garantire finanziamenti bancari e finanziari a medio-lungo termine, compresi tra 5 e 15 anni, concessi a PMI operanti in Molise. I finanziamenti possono essere destinati anche a transazioni con istituti di credito.

Beneficiari e condizioni di accesso

Possono beneficiare dei contributi i Confidi con sede operativa in Molise e con almeno il 60% dei soci o consorziati aventi sede operativa nella regione, iscritti o in corso di iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale previsto dal T.U. bancario. I beneficiari finali sono le PMI, anche in forma cooperativa o consortile, con sede operativa in Molise e in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle PMI vigente al momento della domanda.

Regole sulla garanzia e sulle imprese finanziate

La garanzia del fondo speciale può coprire fino all’80% del finanziamento, ma deve essere accompagnata da una garanzia integrativa minima del 5% a valere sul fondo rischi ordinario del medesimo Confidi. Sono considerate imprese ad elevato rischio finanziario quelle cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia almeno pari al 50% dell’importo richiesto, nonostante la disponibilità del Confidi a rilasciare la garanzia. Ogni impresa può accedere al fondo una sola volta. I finanziamenti devono essere concessi a tasso di mercato e non possono superare 1.000.000 euro per soggetto; è inoltre dovuta una commissione una tantum tra l’1,5% e il 2% del valore della garanzia.

Domanda, documentazione e procedura annuale

La domanda di contributo è presentata dai Confidi a FINMOLISE e deve indicare l’importo richiesto, le coordinate del conto su cui accreditare il contributo, la dichiarazione del legale rappresentante circa l’iscrizione nell’elenco generale e la sussistenza dei requisiti del fondo, oltre alle ulteriori informazioni richieste da FINMOLISE. Devono essere allegati, tra l’altro, le convenzioni con le banche, il bilancio approvato dell’ultimo esercizio o di quello precedente, l’atto costitutivo e ogni ulteriore documentazione richiesta. L’erogazione avviene annualmente previa pubblicazione di un avviso sul BURM e su un quotidiano a diffusione regionale.

Caratteristiche del fondo speciale

Il fondo oggetto del contributo deve essere costituito e gestito in modo separato dal fondo rischi ordinario, con autonoma disponibilità del Confidi, ed essere destinato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dalla legge.

Criteri di ripartizione tra i Confidi

Per il primo anno la ripartizione segue tre parametri: metà dello stanziamento in parti uguali tra i Confidi ammessi; un quarto in proporzione al numero di soci o consorziati con sede operativa in Molise; un quarto in proporzione al monte complessivo degli affidamenti attivati nel biennio precedente verso imprese con sede operativa in Molise. Negli anni successivi, metà del fondo continua a essere ripartita con i criteri iniziali e l’altra metà in base al volume delle garanzie rilasciate da ciascun Confidi nell’anno precedente.

Concessione ed impiego delle somme

FINMOLISE delibera l’assegnazione dei contributi secondo i criteri previsti e l’erogazione avviene mediante ordinativi di pagamento del suo presidente a favore dei beneficiari. Gli interessi maturati sulle somme erogate e depositate presso ciascun Confidi confluiscono nel fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario, al netto delle spese di gestione.

Regime europeo degli aiuti

Gli aiuti sono concessi in regime “de minimis”, secondo il regolamento CE n. 69/2001 richiamato dalla legge.

Obblighi di rendicontazione e restituzione

Entro il 31 marzo di ogni anno i Confidi beneficiari devono trasmettere a FINMOLISE una relazione firmata dal legale rappresentante sull’attività svolta nell’anno precedente, con dati sui prestiti garantiti, sui beneficiari, sulle garanzie escusse, sulla consistenza del fondo e sulle spese di gestione. Le somme non impegnate entro 24 mesi dall’erogazione devono essere restituite alla Regione con gli interessi maturati. In caso di cessazione, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, il contributo non impegnato va restituito entro sei mesi; per le somme già impegnate, il rimborso va effettuato entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze, restando dovuta anche la restituzione delle somme recuperate successivamente all’escussione.

Rapporti con FINMOLISE e copertura finanziaria

I rapporti tra Regione Molise e FINMOLISE per l’attuazione della legge sono regolati da una convenzione autorizzata dalla Giunta regionale. Gli oneri sono coperti per il 2003 con la legge di bilancio di previsione e, per gli anni successivi, con le rispettive leggi di bilancio.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Le disposizioni sugli aiuti alle imprese acquistano efficacia solo dalla pubblicazione del parere favorevole della Commissione europea a seguito della notifica prevista dal Trattato UE.

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