Cassazione Civile, Ordinanza n. 15981/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una società aveva stipulato con un comune un contratto di appalto per lavori di manutenzione edile del patrimonio comunale. In relazione a un ordine di servizio per il rifacimento della guaina del tetto di un edificio comunale, la società aveva poi concluso con un terzo un contratto per posa e noleggio di ponteggi e parapetti. Il comune avviava il procedimento e poi disponeva la risoluzione del contratto d'appalto, ritenendo che vi fosse un subappalto non autorizzato e comunque una violazione degli obblighi di sicurezza. La società conveniva il comune chiedendo l'accertamento della corretta esecuzione del contratto, dell'illegittimità della risoluzione e il risarcimento dei danni; il comune resisteva e chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione per grave inadempimento. Il Tribunale e la Corte d'appello respingevano le domande della società, ritenendo che il contratto con il terzo integrasse un subappalto illecito o comunque un nolo a caldo soggetto ad autorizzazione/comunicazione, e che la condotta costituisse grave inadempimento idoneo a legittimare la risoluzione unilaterale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 118 d.lgs. 163/2006 e dell'allegato I, sostenendo che si trattasse di nolo a caldo non equiparabile al subappalto salvo superamento delle soglie; nullità della sentenza per difetto assoluto o apparenza di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse ignorato la prova documentale sul mancato superamento delle soglie e sul valore del contratto; violazione dell'art. 118, comma 11, sostenendo che la norma non consente la risoluzione per omessa comunicazione; violazione dell'art. 136 d.lgs. 163/2006, sostenendo che mancavano la gravità dell'inadempimento e il concreto rischio di compromissione del buon esito dei lavori, anche perché il comune era già informato del coinvolgimento del terzo; violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita errata affermazione di genericità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto a censurare un apprezzamento di fatto della Corte d'appello sul superamento delle soglie di cui all'art. 118, comma 11, d.lgs. 163/2006, senza configurare un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha escluso che vi fosse motivazione apparente, poiché il giudice di merito aveva comunque esposto il proprio iter argomentativo. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili anche il primo e il terzo motivo, perché la decisione di merito era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e l'infondatezza di una di esse rendeva prive di interesse le ulteriori censure. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo perché si limitava a riproporre le difese di merito e a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di appello, attività preclusa in sede di legittimità; in ogni caso ha ribadito che il subappalto stipulato senza autorizzazione in violazione della disciplina antimafia è nullo e integra grave inadempimento che giustifica la risoluzione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni di irrilevanza derivanti dall'inammissibilità delle censure contro le rationes decidendi sul merito e dalla pretesa di rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 118 d.lgs. 163/2006
Le opere e i contratti aventi ad oggetto attività con impiego di manodopera possono essere ricondotti al subappalto; per forniture con posa in opera e noli a caldo, l'equiparazione al subappalto opera al ricorrere delle condizioni e soglie previste dal comma 11. L'omissione della comunicazione o la stipula in violazione della disciplina può integrare grave inadempimento.
allegato I d.lgs. 163/2006
L'elenco delle lavorazioni rileva per qualificare le attività come lavori soggetti alla disciplina del subappalto.
art. 136 d.lgs. 163/2006
La stazione appaltante può disporre la risoluzione unilaterale in presenza di grave inadempimento dell'appaltatore idoneo a compromettere il buon esito dei lavori.
art. 21 l. 646/1982
Vieta il subappalto o cottimo senza autorizzazione dell'amministrazione committente; la violazione comporta nullità del subappalto e può integrare grave inadempimento legittimante la risoluzione.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non la mera riproposizione di diverse valutazioni di fatto.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per difetto di motivazione è inammissibile se mira solo a contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione e non un vizio processuale effettivo.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione né l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o deduzioni difensive.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una critica specifica; tuttavia la censura in cassazione non può limitarsi a riproporre genericamente le difese già disattese.
art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi effettivi e specifici; la mera contrapposizione della propria valutazione a quella della sentenza impugnata integra un 'non motivo'.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare censure di diritto in contestazioni della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- L'omesso esame di singoli documenti o elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l'impugnazione di una sola ratio, ove infondata o inammissibile, rende inammissibili per difetto di interesse le censure sulle altre.
- Nel contratto di appalto pubblico, la stipula di subappalto o di contratti equiparati senza la prescritta autorizzazione può determinare nullità dell'accordo e costituire grave inadempimento legittimante la risoluzione unilaterale da parte della stazione appaltante.
- Per i noli a caldo e le forniture con posa in opera, rileva la disciplina speciale del codice dei contratti pubblici: l'equiparazione al subappalto dipende dal superamento delle soglie e dai requisiti previsti dalla norma, ma la loro esecuzione in violazione degli obblighi verso la stazione appaltante può comunque incidere sulla legittimità del rapporto.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito, anche richiamando le argomentazioni della controparte, renda comunque percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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