Cassazione Penale, Sentenza n. 13621/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza del 25/06/2021, con cui Fusco era stato condannato per riciclaggio. Il ricorrente contestava l'affermazione della Corte d'appello secondo cui dalle dichiarazioni di Di Sarli emergerebbe che Fusco avrebbe fornito il numero di telaio dell'auto rottamata sull'auto rubata, sostenendo che tale circostanza non sarebbe provata e chiedendo una rivisitazione delle evidenze probatorie acquisite nel processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto si limitasse a una mera rivisitazione delle prove già acquisite e non contenesse alcun richiamo all'art. 630 cod. proc. pen. né le ragioni per cui la sentenza dovrebbe essere oggetto di revisione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte segnala che per proporre una revisione della sentenza è necessario richiamare espressamente l'art. 630 c.p.p. e specificare le ragioni di revisione (nuovi fatti, documenti o elementi tali da giustificare la revisione). L'assenza di tale richiamo e delle relative ragioni rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Una richiesta di revisione della sentenza non può limitarsi a chiedere la rivisitazione delle prove già valutate: deve indicare espressamente i presupposti normativi (art. 630 c.p.p.) e motivi concreti di revisione (es. nuovi documenti, fatti decisivi o errori procedurali rilevanti).
- Il semplice dissenso circa la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni o della prova non è di per sé idoneo ad attivare la procedura di revisione; occorre dimostrare che esistono elementi nuovi o una palese contraddizione che incida sulla fondatezza della sentenza.
- La Corte di cassazione valuta preliminarmente l'ammissibilità formale dei ricorsi per revisione: l'omissione dei riferimenti normativi e delle ragioni determinanti comporta l'inammissibilità.
- Chi propone un ricorso di revisione deve esporre in modo chiaro e documentato le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la riapertura del giudizio, evitando argomentazioni basate solo su una diversa interpretazione delle prove già acquisite.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; è dunque importante valutare preventivamente la sussistenza dei requisiti legali per la revisione prima di proporre ricorso.
Testo integrale
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