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Interpello

Risposta n. 1 del 12/01/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente prospetta di applicare la ritenuta solo sulla quota dell'indennità sostitutiva del preavviso corrisposta dalla società italiana (€362.880) e non sulla quota pagata dalla società finlandese (€57.120) né sull'indennità per cessazione del rapporto e del distacco (€930.000), ritenendo queste ultime imponibili solo in Finlandia in base alla residenza fiscale del dirigente e alla Convenzione Italia-Finlandia (art. 15/Commentario OCSE).

Trattamento fiscale delle somme riconosciute in sede di conciliazione per licenziamento e individuazione del Paese avente la potestà impositiva

Il quesito

La Società istante chiede se debba operare la ritenuta ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973 sulle somme corrisposte al dirigente a seguito di conciliazione per licenziamento, considerando che una parte dell'indennità sostitutiva del preavviso è stata pagata dalla società italiana e una parte dalla consociata finlandese, e che la consociata finlandese ha corrisposto un'ulteriore somma per la cessazione del rapporto e del distacco; inoltre, quale Stato ha la potestà impositiva essendo il dirigente fiscalmente residente in Finlandia nel 2025.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia, pur richiamando l'impossibilità di accertare la residenza fiscale nell'ambito dell'interpello, assume i fatti prospettati (residenza in Finlandia, società italiana residente in Italia, assenza di stabile organizzazione della società finlandese in Italia). Ai sensi del TUIR e del d.P.R. n. 600/1973 le indennità di cessazione sono tassate separatamente e soggette a ritenuta se prodotte in Italia; pertanto solo la quota corrisposta dalla società italiana (€362.880) è imponibile in Italia e soggetta a ritenuta a titolo d'acconto, mentre le somme corrisposte dalla società finlandese (€57.120 e €930.000) non sono imponibili in Italia. Il parere si conforma anche all'interpretazione convenzionale e al Commentario OCSE secondo cui le remunerazioni connesse alla cessazione sono attribuite allo Stato in cui l'attività è stata svolta; la conclusione è però data sulla base dei fatti forniti e resta impregiudicato il potere di verifica dell'Amministrazione.

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