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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26474/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 03/04/2024 che, accogliendo l'istanza di rescissione proposta dalla Villarino ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., ha revocato la sentenza di appello del 19/10/2022 (irrevocabile) che li aveva condannati, agli effetti civili, per furto. I ricorrenti denunciano la nullità della procedura di rescissione per mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., con conseguente impossibilità di partecipare al subprocedimento e di difendere gli interessi civili già riconosciuti in sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi delle parti civili. Ha escluso che la mancata comunicazione del ricorso per cassazione ai non impugnanti (art. 584 c.p.p.) costituisca causa di nullità, ma ha accertato che nel procedimento di rescissione la Corte di appello non ha dato avviso alle parti come imposto dall'art. 127 c.p.p., violazione che determina nullità speciale del provvedimento camerale. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione penale della Corte d'appello di Palermo per il nuovo giudizio di rescissione.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La Corte di appello provvede ai sensi dell'art. 127 [...]

    La norma rimanda espressamente al procedimento di cui all'art.127 c.p.p. per la celebrazione del giudizio di rescissione; dunque il modello procedurale e le garanzie previste dall'art.127 trovano piena applicazione nella rescissione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    "dall'avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori"; (v. comma 5: sanzione di nullità; comma 7: diritto di impugnare l'ordinanza)

    L'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere comunicato anche alla parte civile; l'omissione integra una nullità speciale rilevabile e impugnabile dalla parte che non è stata avvisata.

  • art. 584 cod. proc. pen.

    Norma generale che prevede la notificazione del ricorso per cassazione alle controparti; la Corte tuttavia conferma che la mancata notifica ai non impugnanti non comporta nullità dell'impugnazione in Cassazione quando l'impugnazione incidentale non è prevista (assenza di pregiudizio irreversibile).

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla parte civile come possibile causa di nullità 'generale'; la Corte ritiene che la mancata notifica ex art.584 non rientri tra le nullità riconducibili a questa fattispecie qualora non abbia inciso sulla partecipazione effettiva al giudizio impugnatorio.

  • art. 595, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato a spiegazione della ratio della comunicazione degli atti di gravame (consentire l'appello incidentale); la Corte lo usa per distinguere l'irrellevanza dell'omessa notifica ex art.584 quando non è previsto l'appello incidentale.

  • art. 568, comma 3 cod. proc. pen.

    "Il diritto all'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse"

    La norma è stata interpretata dalla Corte come conferma della legittimazione delle parti civili a impugnare l'ordinanza di rescissione, quando la legge non esclude l'impugnazione tra le parti processuali.

  • art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al termine per proporre il ricorso; la Corte osserva che, in assenza dell'avviso di deposito previsto dall'art.127 comma 7, il termine non può essere fatto decorrere e il ricorso delle parti civili è quindi tempestivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rescissione ex art.629-bis c.p.p. la Corte di appello deve applicare le regole dell'art.127 c.p.p.: l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato a tutte le "parti" e alle "altre persone interessate", comprensive delle parti civili.
  • L'omessa notificazione dell'avviso ex art.127 c.p.p. alla parte civile determina una nullità speciale del procedimento di rescissione che può essere fatta valere e che legittima l'annullamento del provvedimento camerale.
  • La parte civile è legittimata a partecipare al giudizio di rescissione e ad impugnare l'ordinanza che conclude quel procedimento, in ragione dell'interesse concreto all'esito (soprattutto se la sentenza rescissa contiene una condanna agli effetti civili ottenuta tramite appello della parte civile).
  • La mancata comunicazione del ricorso per cassazione ai non impugnanti (art.584 c.p.p.) non comporta di per sé nullità dell'impugnazione in Cassazione quando l'ordinamento non prevede ricorso incidentale (ossia in Cassazione); il rimedio e la rilevanza sono diversi rispetto all'omessa notificazione prevista dall'art.127 per i procedimenti camerali.
  • Se si scopre l'omessa notificazione successivamente (es. consultando il fascicolo), la parte civile deve agire tempestivamente: il termine per impugnare decorre dal momento in cui la parte è stata posta in condizione di conoscere l'avviso/il deposito (art.127 comma 7 e art.585 c.p.p.).
  • In presenza di nullità per difetto di avviso in rescissione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione per nuovo giudizio di rescissione.

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