Regolamento (UE) 2023/1697
Regolamento delegato (UE) 2023/1697 della Commissione del 19 giugno 2023 sull’attuazione degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda lo spinarolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga mirata all’obbligo di sbarco per gli esemplari di spinarolo superiori a 100 cm, in attuazione degli impegni assunti dall’Unione nelle consultazioni annuali con il Regno Unito. La misura è collegata alla gestione di uno stock condiviso e mira a tutelare una componente vulnerabile della popolazione, imponendo il rilascio immediato in mare degli esemplari catturati incidentalmente. Il regolamento ha natura temporanea e si applica fino al 31 dicembre 2023.
Deroga all’obbligo di sbarco per lo spinarolo, al fine di attuare gli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito delle consultazioni di pesca UE-Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca svolte nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, anche fuori dalle acque dell’Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi. Riguarda gli stock condivisi oggetto delle consultazioni annuali UE-Regno Unito nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, con specifico riferimento allo spinarolo (Squalus acanthias). La disciplina opera in via temporanea dal giorno successivo alla pubblicazione fino al 31 dicembre 2023.
Deroga all’obbligo di sbarco per lo spinarolo
Il regolamento delegato (UE) 2023/1697 dà attuazione, sul piano del diritto dell’Unione, agli impegni internazionali derivanti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito. La misura è adottata nel quadro della politica comune della pesca e si inserisce nelle consultazioni annuali UE-Regno Unito sui TAC e sulle misure di gestione degli stock condivisi.
Contesto normativo e finalità
Il considerando evidenzia che le consultazioni annuali tra Unione e Regno Unito si svolgono ai sensi dell’articolo 498 dell’accordo e che la posizione dell’Unione è stata fondata sui migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli del CIEM, in coerenza con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei piani pluriennali richiamati. In tale contesto, per lo spinarolo (Squalus acanthias) le parti hanno ritenuto che lo stock non dovesse più essere trattato come specie vietata, ma hanno anche concordato una misura di protezione specifica per gli esemplari più grandi, vulnerabili alla mortalità da pesca.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento riguarda gli stock condivisi oggetto delle consultazioni in materia di pesca con il Regno Unito nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L’applicazione è limitata alle attività di pesca svolte nelle acque dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione operanti fuori dalle acque dell’Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
Disciplina specifica dello spinarolo
L’articolo 2 prevede una deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013: è vietato pescare, detenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo di taglia superiore a 100 cm. La soglia di 100 cm recepisce la misura concordata con il Regno Unito per scoraggiare la pesca diretta di aggregazioni di femmine mature e proteggere una componente particolarmente vulnerabile dello stock.
Obbligo di rilascio delle catture accidentali
Se gli esemplari di spinarolo oltre la taglia massima sono catturati accidentalmente, essi non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare. La norma è costruita per evitare che l’obbligo di sbarco comprometta la finalità conservativa della misura e per garantire la sopravvivenza degli individui accidentalmente catturati.
Durata, efficacia e rapporto con altri atti
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è espressamente limitata al 31 dicembre 2023, in coerenza con la scadenza delle misure concordate nel verbale scritto tra Unione e Regno Unito. I considerando chiariscono inoltre che il regolamento offre un quadro giuridico più stabile rispetto alle misure temporanee adottate dal Consiglio nel regolamento (UE) 2023/194, le quali cessano di applicarsi quando diventa applicabile l’atto delegato corrispondente.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito territoriale
Il regolamento istituisce una deroga all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per attuare gli obblighi internazionali dell’Unione relativi agli stock condivisi oggetto delle consultazioni in materia di pesca con il Regno Unito nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Si applica alle attività di pesca nelle acque dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione che operano al di fuori dell’Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.
Divieto per lo spinarolo oltre 100 cm
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo (Squalus acanthias) di taglia superiore a 100 cm.
Rilascio degli esemplari catturati accidentalmente
Gli esemplari di spinarolo superiori a 100 cm catturati incidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare, così da evitarne lo sbarco e tutelare la componente vulnerabile dello stock.
Durata e entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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