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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1674

Regolamento delegato (UE) 2023/1674 della Commissione del 19 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l’inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, ampliandolo a ulteriori categorie di alimenti a basso rischio e allineando i riferimenti normativi alle nuove prescrizioni per l’ingresso nell’Unione. Conseguentemente, modifica anche il regime applicabile ai bagagli personali dei passeggeri per coordinare gli elenchi di merci esenti e non esenti. L’atto interviene principalmente sul regolamento delegato (UE) 2021/630 e sul regolamento delegato (UE) 2019/2122, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Modifica il regime UE di esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per taluni prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio, aggiornando anche i relativi elenchi per i bagagli dei passeggeri.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio che entrano nell’Unione europea da paesi terzi o loro regioni e che, se conformi alle prescrizioni richiamate, sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Incide inoltre sull’elenco delle merci non esenti nei bagagli personali dei passeggeri e sull’elenco dei prodotti esenti del regolamento delegato (UE) 2019/2122. Le modifiche riguardano in particolare talune paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, prodotti a base di cereali, preparazioni a base di riso e altri cereali, chips e snack croccanti, salse, condimenti, miso, salsa di soia, prodotti da forno, integratori alimentari e liquori; restano escluse le merci che non soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.

Esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per determinati prodotti composti

Il regolamento delegato (UE) 2023/1674 modifica il quadro UE sui prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. L’intervento è adottato in base al regolamento (UE) 2017/625 e risponde all’esigenza di aggiornare i rinvii normativi e di estendere l’elenco delle merci esentate a nuove categorie alimentari considerate a basso rischio.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento delegato (UE) 2021/630 contiene l’elenco dei prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Poiché il regolamento delegato (UE) 2019/625, richiamato da tale disciplina, è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2022/2292, il presente atto sostituisce il rinvio obsoleto per preservare la certezza del diritto. Inoltre, considerando il basso rischio per la salute umana e animale di alcune nuove categorie di prodotti, l’atto estende il perimetro delle esenzioni e allinea tra loro i diversi elenchi applicabili anche ai passeggeri.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/630

L’articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 in due punti principali:

  • all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), il riferimento alle condizioni di ingresso nell’Unione è aggiornato all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;
  • l’allegato è sostituito integralmente.

Il nuovo allegato elenca i prodotti composti esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, individuati mediante codici NC e descrizioni merceologiche. Tra i prodotti esentati figurano, in sintesi:

  • prodotti della confetteria, cioccolato bianco e preparazioni con cacao, incluse paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao;
  • paste alimentari, tagliatelle e cuscus;
  • prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, cereali da prima colazione, muesli, granola, e preparazioni a base di riso e di altri cereali;
  • prodotti da forno, di pasticceria e biscotteria, compresi cracker, cialde, fette biscottate, pane tostato, chips e snack croccanti;
  • olive ripiene di pesce;
  • estratti, essenze e concentrati di caffè, tè o mate, e succedanei torrefatti del caffè;
  • miso e salsa di soia contenenti una piccola quantità di brodo di pesce per minestre;
  • brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
  • integratori alimentari confezionati per il consumatore finale contenenti prodotti trasformati di origine animale, compresi glucosamina, condroitina o chitosano;
  • liquori.

Le esenzioni operano solo se i prodotti soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630; per i prodotti composti che contengono come unici prodotti di origine animale enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 si applica la lettera b) dello stesso articolo.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2122

L’articolo 2 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/2122, che disciplina l’esenzione di alcune categorie di animali e merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e altre fattispecie collegate.

Allegato I, parte 2: merci non esenti

La parte 2 dell’allegato I è sostituita con un nuovo elenco di merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. L’elenco, basato sulla nomenclatura combinata, comprende in particolare:

  • carni e frattaglie commestibili, con esclusione delle cosce di rana;
  • latte e derivati del latte;
  • budella, vesciche e stomaci di animali, salvo gli involucri;
  • prodotti di origine animale non altrove nominati, con specifica per gli alimenti per animali da compagnia;
  • grassi e oli animali di varie specie;
  • salsicce, salami e preparazioni a base di tali prodotti, con esclusione degli insetti;
  • altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue o insetti, con esclusione degli insetti;
  • lattosio e sciroppo di lattosio;
  • alcune preparazioni alimentari contenenti carne o latte;
  • taluni prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria;
  • ortaggi e legumi preparati o conservati;
  • salse e condimenti; preparazioni per zuppe, minestre o brodi; gelati; preparazioni alimentari non nominate altrove; preparazioni per l’alimentazione animale.

Le note chiariscono l’uso dei codici preceduti da “ex” e rinviano alla descrizione delle merci della nomenclatura combinata.

Allegato III, punto 7: prodotti esenti

Il punto 7 dell’allegato III è sostituito per allineare l’elenco dei prodotti esenti a quello del regolamento delegato (UE) 2021/630. Restano esenti, purché conformi alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), i seguenti gruppi di prodotti:

  • prodotti della confetteria, cioccolato bianco e altre preparazioni alimentari non contenenti cacao, nonché prodotti della confetteria, cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao;
  • paste alimentari, tagliatelle e cuscus;
  • prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, cereali da prima colazione, muesli, granola, e preparazioni a base di riso e di altri cereali;
  • prodotti della panetteria, preparati di pasticceria o biscotteria, cracker, cialde, fette biscottate, pane tostato, chips e snack croccanti;
  • olive ripiene di pesce;
  • estratti, essenze e concentrati di caffè, tè o mate e relativi preparati;
  • cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè;
  • miso e salsa di soia contenenti una piccola quantità di brodo di pesce per minestre;
  • brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
  • integratori alimentari confezionati per il consumatore finale contenenti prodotti trasformati di origine animale;
  • liquori.

È inoltre confermato che i prodotti composti contenenti, come prodotti di origine animale, solo enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti se rispettano l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento del riferimento normativo per l’ingresso nell’Unione

Nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2021/630, il rinvio all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625 è sostituito dal rinvio all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, al fine di mantenere la certezza giuridica dopo l’abrogazione del primo regolamento.

Ampliamento dell’elenco dei prodotti composti esenti

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630 è sostituito per includere nuovi prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne, tra cui paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, prodotti a base di cereali, preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, prodotti da forno e biscotteria, chips e snack croccanti, miso e salsa di soia con piccola quantità di brodo di pesce per minestre, brodi per minestre, integratori alimentari e liquori, purché conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630.

Modifica dell’elenco delle merci non esenti nei bagagli dei passeggeri

Nell’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2122, viene sostituito l’elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, con aggiornamento dei codici NC e delle relative specificazioni per carni, latte e derivati, prodotti di origine animale, preparazioni alimentari contenenti carne o latte, pasta alimentare, prodotti della panetteria e della biscotteria, preparazioni a base di cereali, olive ripiene di pesce, salse, brodi, integratori alimentari e liquori.

Allineamento dell’elenco dei prodotti esenti per i passeggeri

Nell’allegato III, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2019/2122, l’elenco dei prodotti esenti è sostituito per allinearlo a quello del regolamento delegato (UE) 2021/630. Restano esenti, se conformi all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), i prodotti della confetteria e il cioccolato bianco, le paste alimentari, i prodotti a base di cereali, i prodotti della panetteria e biscotteria, le olive ripiene di pesce, caffè/tè/mate e succedanei, il miso e la salsa di soia con piccola quantità di brodo di pesce, i brodi per minestre e aromi per il consumatore finale, gli integratori alimentari con prodotti trasformati di origine animale e i liquori; inoltre, i prodotti composti che contengono come unici prodotti di origine animale enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti se conformi all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentaremerci di origine animalecommercio con paesi terzidogane

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