Regolamento (UE) 2023/1674
Regolamento delegato (UE) 2023/1674 della Commissione del 19 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda l’inclusione di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, di determinati prodotti a base di cereali, di determinate preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, di determinate chips e determinati snack croccanti e di determinate salse e determinati condimenti nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, ampliandolo a ulteriori categorie di alimenti a basso rischio e allineando i riferimenti normativi alle nuove prescrizioni per l’ingresso nell’Unione. Conseguentemente, modifica anche il regime applicabile ai bagagli personali dei passeggeri per coordinare gli elenchi di merci esenti e non esenti. L’atto interviene principalmente sul regolamento delegato (UE) 2021/630 e sul regolamento delegato (UE) 2019/2122, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Modifica il regime UE di esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per taluni prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio, aggiornando anche i relativi elenchi per i bagagli dei passeggeri.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio che entrano nell’Unione europea da paesi terzi o loro regioni e che, se conformi alle prescrizioni richiamate, sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Incide inoltre sull’elenco delle merci non esenti nei bagagli personali dei passeggeri e sull’elenco dei prodotti esenti del regolamento delegato (UE) 2019/2122. Le modifiche riguardano in particolare talune paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, prodotti a base di cereali, preparazioni a base di riso e altri cereali, chips e snack croccanti, salse, condimenti, miso, salsa di soia, prodotti da forno, integratori alimentari e liquori; restano escluse le merci che non soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.
Esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per determinati prodotti composti
Il regolamento delegato (UE) 2023/1674 modifica il quadro UE sui prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. L’intervento è adottato in base al regolamento (UE) 2017/625 e risponde all’esigenza di aggiornare i rinvii normativi e di estendere l’elenco delle merci esentate a nuove categorie alimentari considerate a basso rischio.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento delegato (UE) 2021/630 contiene l’elenco dei prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Poiché il regolamento delegato (UE) 2019/625, richiamato da tale disciplina, è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2022/2292, il presente atto sostituisce il rinvio obsoleto per preservare la certezza del diritto. Inoltre, considerando il basso rischio per la salute umana e animale di alcune nuove categorie di prodotti, l’atto estende il perimetro delle esenzioni e allinea tra loro i diversi elenchi applicabili anche ai passeggeri.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/630
L’articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 in due punti principali:
- all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), il riferimento alle condizioni di ingresso nell’Unione è aggiornato all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;
- l’allegato è sostituito integralmente.
Il nuovo allegato elenca i prodotti composti esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, individuati mediante codici NC e descrizioni merceologiche. Tra i prodotti esentati figurano, in sintesi:
- prodotti della confetteria, cioccolato bianco e preparazioni con cacao, incluse paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao;
- paste alimentari, tagliatelle e cuscus;
- prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, cereali da prima colazione, muesli, granola, e preparazioni a base di riso e di altri cereali;
- prodotti da forno, di pasticceria e biscotteria, compresi cracker, cialde, fette biscottate, pane tostato, chips e snack croccanti;
- olive ripiene di pesce;
- estratti, essenze e concentrati di caffè, tè o mate, e succedanei torrefatti del caffè;
- miso e salsa di soia contenenti una piccola quantità di brodo di pesce per minestre;
- brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
- integratori alimentari confezionati per il consumatore finale contenenti prodotti trasformati di origine animale, compresi glucosamina, condroitina o chitosano;
- liquori.
Le esenzioni operano solo se i prodotti soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630; per i prodotti composti che contengono come unici prodotti di origine animale enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 si applica la lettera b) dello stesso articolo.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2122
L’articolo 2 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/2122, che disciplina l’esenzione di alcune categorie di animali e merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e altre fattispecie collegate.
Allegato I, parte 2: merci non esenti
La parte 2 dell’allegato I è sostituita con un nuovo elenco di merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. L’elenco, basato sulla nomenclatura combinata, comprende in particolare:
- carni e frattaglie commestibili, con esclusione delle cosce di rana;
- latte e derivati del latte;
- budella, vesciche e stomaci di animali, salvo gli involucri;
- prodotti di origine animale non altrove nominati, con specifica per gli alimenti per animali da compagnia;
- grassi e oli animali di varie specie;
- salsicce, salami e preparazioni a base di tali prodotti, con esclusione degli insetti;
- altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue o insetti, con esclusione degli insetti;
- lattosio e sciroppo di lattosio;
- alcune preparazioni alimentari contenenti carne o latte;
- taluni prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria;
- ortaggi e legumi preparati o conservati;
- salse e condimenti; preparazioni per zuppe, minestre o brodi; gelati; preparazioni alimentari non nominate altrove; preparazioni per l’alimentazione animale.
Le note chiariscono l’uso dei codici preceduti da “ex” e rinviano alla descrizione delle merci della nomenclatura combinata.
Allegato III, punto 7: prodotti esenti
Il punto 7 dell’allegato III è sostituito per allineare l’elenco dei prodotti esenti a quello del regolamento delegato (UE) 2021/630. Restano esenti, purché conformi alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), i seguenti gruppi di prodotti:
- prodotti della confetteria, cioccolato bianco e altre preparazioni alimentari non contenenti cacao, nonché prodotti della confetteria, cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao;
- paste alimentari, tagliatelle e cuscus;
- prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, cereali da prima colazione, muesli, granola, e preparazioni a base di riso e di altri cereali;
- prodotti della panetteria, preparati di pasticceria o biscotteria, cracker, cialde, fette biscottate, pane tostato, chips e snack croccanti;
- olive ripiene di pesce;
- estratti, essenze e concentrati di caffè, tè o mate e relativi preparati;
- cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè;
- miso e salsa di soia contenenti una piccola quantità di brodo di pesce per minestre;
- brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
- integratori alimentari confezionati per il consumatore finale contenenti prodotti trasformati di origine animale;
- liquori.
È inoltre confermato che i prodotti composti contenenti, come prodotti di origine animale, solo enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti se rispettano l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento del riferimento normativo per l’ingresso nell’Unione
Nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2021/630, il rinvio all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625 è sostituito dal rinvio all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, al fine di mantenere la certezza giuridica dopo l’abrogazione del primo regolamento.
Ampliamento dell’elenco dei prodotti composti esenti
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630 è sostituito per includere nuovi prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne, tra cui paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, prodotti a base di cereali, preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, prodotti da forno e biscotteria, chips e snack croccanti, miso e salsa di soia con piccola quantità di brodo di pesce per minestre, brodi per minestre, integratori alimentari e liquori, purché conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630.
Modifica dell’elenco delle merci non esenti nei bagagli dei passeggeri
Nell’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2122, viene sostituito l’elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, con aggiornamento dei codici NC e delle relative specificazioni per carni, latte e derivati, prodotti di origine animale, preparazioni alimentari contenenti carne o latte, pasta alimentare, prodotti della panetteria e della biscotteria, preparazioni a base di cereali, olive ripiene di pesce, salse, brodi, integratori alimentari e liquori.
Allineamento dell’elenco dei prodotti esenti per i passeggeri
Nell’allegato III, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2019/2122, l’elenco dei prodotti esenti è sostituito per allinearlo a quello del regolamento delegato (UE) 2021/630. Restano esenti, se conformi all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), i prodotti della confetteria e il cioccolato bianco, le paste alimentari, i prodotti a base di cereali, i prodotti della panetteria e biscotteria, le olive ripiene di pesce, caffè/tè/mate e succedanei, il miso e la salsa di soia con piccola quantità di brodo di pesce, i brodi per minestre e aromi per il consumatore finale, gli integratori alimentari con prodotti trasformati di origine animale e i liquori; inoltre, i prodotti composti che contengono come unici prodotti di origine animale enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti se conformi all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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