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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1224

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1224 della Commissione del 19 giugno 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Riviera Ligure» (DOP)]

Normativa europea32023R1224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Riviera Ligure" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione aveva esaminato la domanda dell’Italia, pubblicata in Gazzetta ufficiale, e non essendo pervenute opposizioni ha adottato l’approvazione. Il testo è essenziale e si limita a confermare la modifica del disciplinare e a stabilire l’entrata in vigore.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Riviera Ligure", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e alla modifica del relativo disciplinare richiesta dall’Italia. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda quindi gli operatori che producono, trasformano o commercializzano il prodotto tutelato nel quadro del disciplinare aggiornato. Non disciplina altri settori o prodotti, né introduce esclusioni specifiche nel testo fornito.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Riviera Ligure"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1224 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura di esame della domanda presentata dall’Italia.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’atto. Nei considerando si precisa che la domanda italiana di modifica del disciplinare è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Esito della procedura di opposizione

La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare deve essere approvata.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa al nome "Riviera Ligure" (DOP). Il regolamento non dettaglia nel proprio testo il contenuto materiale della modifica, limitandosi a recepirne l’approvazione formale.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre chiarito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Riviera Ligure" (DOP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Base giuridica e procedura di esame

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e che la domanda è stata pubblicata in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare viene approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariproprietà intellettuale

Testo integrale

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