Ordinanza ingiunzione o revoca n. 203 del 26/03/2026
Provvedimento del 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Ordine degli Avvocati di Piacenza ha mantenuto online, e indicizzato sui motori di ricerca, l’elenco degli avvocati sospesi contenente i dati di un professionista anche dopo la cessazione della sospensione disciplinare. Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza ed esattezza, oltre che per mancanza di una base giuridica idonea per la diffusione oltre il periodo strettamente necessario. È stata applicata una sanzione di 3.000 euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Ordine degli Avvocati di Piacenza: pubblicazione online non aggiornata dell'elenco degli avvocati sospesi oltre la durata della sospensione
Ordine degli Avvocati di Piacenza - pubblicazione online non aggiornata dell'elenco degli avvocati sospesi
Il Garante ha esaminato il reclamo di un avvocato nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza per la permanenza online del suo nominativo nell’elenco degli avvocati sospesi anche dopo la cessazione della sospensione disciplinare. Il provvedimento conclude per l’illiceità del trattamento e applica una sanzione amministrativa pecuniaria, disponendo anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito dell’Autorità.
Origine del procedimento e fatti essenziali
L’interessato aveva riportato una sospensione dall’esercizio della professione per due mesi, dal 1° aprile 2023 al 1° giugno 2023. Nonostante la fine della misura, il suo nominativo è rimasto pubblicato nell’elenco degli avvocati sospesi sul sito istituzionale dell’Ordine. In un primo momento la segreteria dell’Ordine aveva assicurato l’aggiornamento dell’elenco, ma successivamente è emerso che il file PDF era ancora accessibile e rintracciabile tramite motori di ricerca, con conseguente continua diffusione del dato personale.
Attività istruttoria
A seguito di richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice, l’Ordine ha dichiarato di avere aggiornato il PDF dopo la segnalazione del reclamante, ma ha ammesso che il file originario non era stato cancellato dalla pagina di caricamento, rimanendo raggiungibile dall’esterno. L’Ordine ha quindi affermato di aver provveduto alla rimozione del file e di aver incaricato il tecnico informatico di richiedere la deindicizzazione ai motori di ricerca.
Con l’atto di avvio del procedimento, il Garante ha contestato la violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza e la mancanza di base giuridica, richiamando gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3, GDPR, nonché l’art. 2-ter del Codice. L’Ordine ha difeso la permanenza della pubblicazione sostenendo che l’annotazione della sospensione dovesse restare disponibile sine die, sulla base dell’art. 15, commi 1, lett. e), e 3, della l. n. 247/2012, e ha rappresentato che il documento era conservato in un’area che riteneva riservata.
Valutazioni del Garante sulla disciplina applicabile
Il Garante ha ricordato che i soggetti pubblici possono trattare dati personali solo se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, e che la diffusione online richiede una specifica base normativa, ai sensi dell’art. 2-ter del Codice. Per gli ordini professionali, l’art. 61, comma 2, del Codice consente la comunicazione o diffusione dei dati inseriti in albi e registri professionali, compresa la menzione di provvedimenti che incidono sull’esercizio della professione, ma sempre nei limiti di legge e nel rispetto dei principi del GDPR.
In questo quadro, la normativa forense prevede che gli albi, gli elenchi e i registri siano pubblici e pubblicati sul sito internet dell’ordine, e che debba esistere un elenco degli avvocati sospesi. Tuttavia, il Garante ha affermato che l’indicazione del professionista in tale elenco può protrarsi solo fino alla scadenza della sospensione: decorso tale termine, l’elenco pubblico deve essere aggiornato, mentre la sospensione resta annotata nella posizione personale dell’iscritto per gli ulteriori effetti previsti da altre disposizioni di legge.
Il provvedimento richiama anche il parere del CNF, secondo cui, una volta decorso il periodo di sospensione, si riespande la tutela ordinaria della riservatezza dell’iscritto e la pubblicità non può eccedere la proporzionalità rispetto allo scopo perseguito.
Violazioni accertate
All’esito dell’istruttoria, il Garante ha accertato che l’Ordine aveva mantenuto online l’elenco degli avvocati sospesi con il nominativo del reclamante dal 2 al 29 giugno 2023 e, di fatto, fino al 13 settembre 2024, nonostante la sospensione fosse cessata il 1° giugno 2023. L’Autorità ha ritenuto non decisiva la circostanza che l’URL non fosse facilmente noto, poiché il contenuto era comunque accessibile e indicizzato dai motori di ricerca.
È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per difetto di liceità, correttezza e trasparenza;
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, per assenza di una valida base giuridica per la diffusione oltre il periodo di efficacia della sospensione;
- artt. 6, parr. 2 e 3, GDPR, in relazione alla necessità di una disciplina nazionale specifica;
- art. 2-ter del Codice, in tema di diffusione dei dati personali.
Il Garante ha anche osservato che l’elenco riportava il corretto intervallo temporale della sospensione, sicché il profilo di esattezza era in parte rispettato, ma ciò non sanava la permanenza illecita della diffusione oltre il termine della misura disciplinare.
Sanzione, criteri di quantificazione e misure disposte
Poiché le violazioni derivavano da un’unica condotta, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR. Ha richiamato i criteri di cui all’art. 83, par. 2, valutando in particolare:
- la durata della violazione, protrattasi per un lungo periodo;
- il carattere colposo dell’errore materiale nella gestione della pubblicazione online;
- la delicatezza delle informazioni relative a provvedimenti disciplinari, idonee a incidere sulla sfera professionale dell’interessato;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- le dimensioni dell’ordine professionale, di rilevanza provinciale.
Non avendo ravvisato i presupposti per ulteriori misure correttive, l’Autorità ha determinato la sanzione in euro 3.000, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva. Ha inoltre disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- l’annotazione della violazione nel registro interno previsto dal Regolamento n. 1/2019.
Esito finale
Il Garante ha quindi dichiarato illecito il trattamento effettuato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza e ha ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000, con facoltà di definire la controversia mediante pagamento in misura ridotta entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un avvocato sospeso dall’esercizio professionale per due mesi. L’interessato ha segnalato che, nonostante la sospensione fosse cessata, il suo nominativo continuava a comparire nell’elenco degli avvocati sospesi pubblicato sul sito dell’Ordine; l’Autorità ha poi verificato che tale file PDF risultava ancora accessibile e rintracciabile tramite motori di ricerca.
Istruttoria e difese dell'Ordine
L’Ordine ha riconosciuto che il file non era stato cancellato dalla pagina originaria di caricamento e che era ancora raggiungibile dall’esterno. In difesa, ha sostenuto la liceità della pubblicazione richiamando l’art. 15 della legge professionale forense e affermando che l’annotazione dovesse permanere anche oltre la durata della sospensione; ha inoltre riferito di aver chiesto un parere al CNF, poi depositato agli atti.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento
Il Garante ha ritenuto che, per gli ordini professionali, la pubblicità degli elenchi è ammessa nei limiti previsti dall’art. 61, comma 2, del Codice e dall’art. 15 della l. n. 247/2012, ma l’indicazione della sospensione nell’elenco pubblico può durare solo fino alla scadenza della misura disciplinare. Oltre tale termine, deve prevalere la tutela della riservatezza dell’iscritto, fermo restando che la sospensione resta agli atti nella posizione personale del professionista.
Violazioni accertate
L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice. Ha escluso che l’area del sito potesse dirsi davvero riservata, poiché risultava accessibile e indicizzata, e ha osservato che l’elenco pubblicato riportava comunque il corretto intervallo temporale della sospensione.
Sanzione e misure disposte
Non essendo state ritenute necessarie ulteriori misure correttive, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, valutando la durata della violazione, il carattere colposo dell’errore, la delicatezza delle informazioni e l’assenza di precedenti. È stata disposta anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.
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