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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18011/2021 del 23/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Francesco De Rossi aveva chiesto l'accertamento dell'interclusione del proprio fondo e la costituzione coattiva di servitù per il passaggio di sottoservizi (tubazioni e allacciamenti per acqua, elettricità, gas, linee telefoniche, scarichi, ecc.) e di passo carrabile sulla particella adiacente di proprietà del Condominio San Tommaso; il Condominio resistette chiedendo in riconvenzionale che la servitù originaria (costituita nel 1979 dalla sorella dell'attore) fosse limitata a uso agricolo o estinta per mancato esercizio e chiamò in causa l'impresa costruttrice per eventuale responsabilità. In primo grado e in appello era stata accertata la servitù di passo (anche carrabile) e disposta la costituzione delle servitù coattive di sottoservizi, con un'indennità modesta a favore dei convenuti

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Condominio limitatamente al motivo con cui si contestava la costituzione coattiva, da parte del giudice, delle servitù per il passaggio di cavi telefonici e per condotte del gas. Ha ritenuto che: (i) il passaggio di cavi telefonici, quando sia destinato a servizio di pubblico interesse, non può essere imposto da una pronuncia giudiziale ma richiede la procedura ablativa amministrativa prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalle norme sull'espropriazione; (ii) la legge n.154/2016 ha inserito nel nostro ordinamento la servitù coattiva per tubazioni di allacciamento al gas, ma il titolare del diritto è l'esercente del servizio di distribuzione (non il proprietario dell'immobile che chiede l'allaccio), per cui non può essere costituita ope judicis a favore del singolo proprietario. Per queste ragioni la Corte ha cassato in parte la sentenza d'appello e, con pronuncia di merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., ha rigettato le domande di De Rossi relative a gasdotto e passaggio di cavi telefonici. Gli altri punti della sentenza di merito (accertamento della servitù di passo del 1979, costituzione delle servitù coattive di acquedotto, scarico e elettrodotto, rigetto delle azioni contro l'impresa) sono stati confermati. Il ricorso incidentale di De Rossi è stato dichiarato assorbito. Le spese di Cassazione si sono compensate

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    Regola i requisiti della domanda (petitum e causa petendi); la Corte ha ritenuto la citazione del De Rossi sufficientemente determinata rispetto alle servitù di sottoservizi principali (acquedotto, scarico, elettrodotto, gas, telefonia) e quindi non nulla nella sua interezza

  • art. 164 c.p.c.

    Disciplina la nullità della citazione per indeterminatezza; la Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui la nullità sussiste solo se l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto

  • art. 1032 c.c.

    Principio del numerus clausus delle servitù coattive: le servitù coattive sono tipiche e non soggette ad estensione analogica; la Corte l'ha richiamato per valutare quali servitù possano essere costituite coattivamente

  • art. 1033 e ss. c.c.

    Disciplina specifica delle servitù coattive tradizionali (es. acquedotto); la Corte ha ritenuto che acquedotto, scarico ed elettrodotto rientrino nelle figure tipiche costituibili coattivamente

  • d.lgs. 10 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 92

    Stabilisce che le servitù per il passaggio di fili e cavi per reti di comunicazione possono essere imposte tramite il procedimento di cui al DPR n.327/2001 e legge n.166/2002; da ciò la Corte ha dedotto che la costituzione coattiva di cavi telefonici non può essere decisa direttamente dal giudice civile

  • D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico espropriazioni)

    Norme procedurali per l'imposizione su proprietà privata di servitù di pubblica utilità; richiamato come percorso amministrativo necessario per la imposizione di cavi di telecomunicazione

  • legge 1 agosto 2002, n. 166

    Collegato in materia di infrastrutture e trasporti; richiamata insieme al DPR n.327/2001 quale quadro procedurale per servitù imposte per pubblica utilità

  • legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 3

    I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.

    Introduce la servitù coattiva per tubazioni di allacciamento al gas a carico dei proprietari di strade private ma pone il potere di autorizzazione e impostazione degli oneri in capo all'amministrazione o al gestore: la Corte ha ricavato che il titolare del diritto alla costituzione coattiva è l'esercente il servizio di distribuzione, non il singolo proprietario che chiede l'allaccio

  • art. 1027 c.c.

    Stabilisce che la servitù deve apportare utilità al fondo dominante e che l'utilità deve essere attuale e concreta; la Corte ha applicato questo principio per valutare l'interesse all'azione, ritenendo comunque presente interesse per le servitù tipiche richieste

  • art. 1029 c.c.

    Regole sull'oggetto delle servitù e su come interpretare il titolo costitutivo; richiamato nella discussione sull'interpretazione della scrittura privata del 1979

  • art. 1063-1067 c.c.

    Principi sull'interpretazione del titolo costitutivo (1063), adminicula (1064), il criterio del minor aggravio del fondo servente e la possibilità di modificare l'esercizio della servitù (1065-1067): la Corte ha ribadito che, se il titolo è chiaro, esso prevale e che l'aggravamento è valutabile alla luce della prevedibilità della trasformazione dell'uso del fondo

  • art. 1037 c.c.

    Requisiti per la costituzione delle servitù coattive di acquedotto; la Corte ha ricordato che non è necessaria interclusione assoluta per la costituzione di talune servitù coattive

  • art. 1043 c.c.

    Disciplina dello scarico coattivo che segue, in linea di principio, la disciplina dell'acquedotto; richiamato per affermare la costituzione coattiva dello scarico

  • art. 1051 c.c.

    Riferimento normativo in tema di servitù di passaggio carrabile e problematiche connesse; citato nel quadro delle questioni sull'assorbimento dell'appello incidentale

  • art. 115 c.p.c.

    Regola l'onere della prova; citato dai ricorrenti ma la Corte ha giudicato inammissibile la censura relativa a contestazioni fattuali non decisive o prive di interesse

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    Permette alla Cassazione di decidere la causa nel merito quando la decisione non richiede nuovi accertamenti di fatto; la Corte ha utilizzato questo potere per rigettare in via definitiva le domande relative a gasdotto e cavi telefonici

Massime di principio

  • Le servitù coattive costituiscono un numerus clausus: il giudice civile non può estendere la disciplina coattiva a tipologie non previste dalla legge salvo che una norma speciale attribuisca espressamente tale possibilità
  • Il passaggio di cavi e fili per servizi di comunicazione e altre infrastrutture di pubblica utilità segue procedure amministrative/ablative (D.lgs. n.259/2003, DPR n.327/2001, legge n.166/2002); non può essere creato coattivamente dal giudice ordinario quando la legge riserva la materia all'autorità amministrativa
  • La legge n.154/2016 ha previsto l'imposizione di tubazioni per l'allacciamento al gas ma la titolarità dell'azione per la costituzione coattiva spetta al gestore/distributore del servizio o alla procedura amministrativa, non al singolo utente da costituire quale fondo dominante via sentenza civile
  • Se il titolo costitutivo di servitù è chiaro e determina il contenuto ed i limiti della servitù, esso prevale sui criteri sussidiari (art.1063 c.c.); l'eventuale aggravamento ammissibile è valutato alla luce della prevedibilità oggettiva della trasformazione dell'uso del fondo
  • La nullità della citazione per indeterminatezza è un rimedio estremo: sussiste solo se l'intero oggetto della domanda è indeterminato; richieste parzialmente generiche ma con elementi identificabili possono essere trattate in parte
  • La qualificazione di aree come 'cortile' o 'giardino' che esoneri dalle servitù coattive è questione di fatto che il giudice di merito decide, e la Cassazione non può sostituirsi a quella valutazione se correttamente motivata
  • Quando la Cassazione rileva profili di illegittimità che non richiedono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere il merito direttamente ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c.; altrimenti rinvia

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