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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1732

Regolamento delegato (UE) 2020/1732 della Commissione del 18 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo analitico il sistema di commissioni che ESMA può imporre ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Definisce le regole per il calcolo delle commissioni di registrazione, di estensione della registrazione e della vigilanza annuale, distinguendo tra operatori nuovi e soggetti già registrati come repertori di dati sulle negoziazioni. Prevede anche modalità di pagamento, rimborsi parziali in caso di ritiro della domanda e il rimborso alle autorità competenti dei costi effettivamente sostenuti per attività delegate.

Regolamento delegato che stabilisce le commissioni dovute ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni per registrazione, estensione della registrazione e vigilanza annuale da parte di ESMA.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni disciplinati dal regolamento (UE) 2017/2402, sia a quelli registrati solo ai sensi di tale regolamento sia a quelli già registrati come repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365 e che chiedano l’estensione della registrazione. Riguarda inoltre i rapporti finanziari con ESMA e il rimborso delle autorità competenti che svolgono compiti delegati; è applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.

Regime delle commissioni per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni

Il regolamento delegato (UE) 2020/1732 completa il regolamento (UE) 2017/2402 disciplinando il finanziamento dell’attività di registrazione e vigilanza svolta da ESMA sui repertori di dati sulle cartolarizzazioni. La logica di fondo è quella del recupero integrale dei costi, con una ripartizione delle commissioni che tenga conto della tipologia di servizi offerti e dell’eventuale cumulo con altre registrazioni già detenute dal soggetto.

Finalità e principi generali

Le considerazioni introduttive chiariscono che il costo a carico dei repertori deve riflettere le spese effettive di ESMA. Il regolamento distingue tra repertori che offrono solo servizi di base, quelli che offrono anche servizi accessori e quelli già registrati come repertori di dati sulle negoziazioni, per i quali l’onere amministrativo può essere inferiore grazie alle sinergie istruttorie. Viene inoltre ribadito che le autorità competenti coinvolte in compiti delegati devono essere rimborsate dei soli costi effettivamente sostenuti.

Ambito soggettivo e oggettivo

Sono destinatari del regolamento i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, inclusi quelli che chiedono l’estensione della registrazione perché già operano come repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365. Le disposizioni incidono sulle commissioni dovute a ESMA per la registrazione iniziale, per l’estensione della registrazione e per la vigilanza annuale; riguardano inoltre il rimborso delle autorità competenti quando svolgono compiti delegati.

Fatturato applicabile e criteri di calcolo

Il sistema di vigilanza annuale è fondato sul fatturato applicabile del repertorio. Il regolamento impone conti sottoposti a revisione contabile che separino i ricavi derivanti dai servizi di base, dai servizi accessori e dagli altri servizi; per i soggetti con registrazione multipla si richiede una separazione ulteriore fra attività riferite a cartolarizzazioni, derivati e operazioni di finanziamento tramite titoli. Il fatturato rilevante per l’anno n è, in linea generale, ricavato dai conti dell’anno n-2; se tali conti non sono disponibili, ESMA utilizza i proventi attesi indicati nei piani aziendali, con possibilità di aggiornamento entro il 30 settembre dell’anno n-1.

Commissioni di registrazione ed estensione

Per i nuovi richiedenti non ancora registrati come repertori di dati sulle negoziazioni, la commissione di registrazione è pari a 100.000 EUR quando il repertorio intende offrire determinati servizi accessori, ovvero a 65.000 EUR negli altri casi. Per chi è già registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni, la commissione per l’estensione della registrazione è ridotta a 50.000 EUR o 32.500 EUR, sempre a seconda dei servizi accessori offerti. In caso di domanda simultanea con la registrazione come trade repository, il richiedente versa integralmente la commissione prevista dal regime pertinente per il trade repository e, per il presente regolamento, la commissione di estensione ridotta. Se dopo la registrazione vengono aggiunti servizi accessori, il repertorio deve integrare il versamento fino all’importo più elevato dovuto.

Commissione annuale di vigilanza

La commissione annuale è determinata sulla base dei costi di vigilanza iscritti nel bilancio ESMA e ripartita fra i repertori in proporzione al fatturato applicabile. Nel primo anno, la commissione è parametrata al periodo residuo dell’anno di registrazione; per i repertori registrati dal 1° ottobre dell’anno precedente in poi, la commissione annuale coincide con la commissione di registrazione. La commissione annuale non può essere inferiore a 30.000 EUR, salvo l’ipotesi del primo anno di attività regolata dal paragrafo 2 dell’articolo 4.

Pagamento, mora e rimborsi

Le commissioni sono dovute in euro. La commissione di registrazione e quella per l’estensione sono pagate al momento della domanda; se la domanda è ritirata prima della notifica di completezza da parte di ESMA, si rimborsa il 50% di quanto versato. Dopo tale notifica non è più dovuto alcun rimborso, e la stessa regola si applica in sostanza ai casi di rigetto della registrazione. Per la vigilanza annuale, il pagamento avviene in un’unica rata entro la fine di marzo, con preavviso di almeno 30 giorni mediante nota di addebito. Il ritardo comporta una penalità giornaliera dello 0,1% dell’importo dovuto.

Rapporti con le autorità competenti ed entrata in vigore

ESMA è l’unica autorità che impone e riscuote le commissioni disciplinate dal regolamento. Essa rimborsa alle autorità competenti soltanto i costi effettivi sostenuti per attività svolte in forza del regolamento (UE) 2017/2402 e delle deleghe previste dagli altri atti richiamati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Copertura integrale dei costi

Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono coprire tutti i costi sostenuti da ESMA per registrazione e vigilanza, compresi quelli derivanti dall’estensione della registrazione di repertori già attivi nel settore delle negoziazioni, nonché i costi di rimborso delle autorità competenti che svolgono attività delegate ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402.

Determinazione del fatturato applicabile

Il calcolo della vigilanza si basa sul fatturato del repertorio. I soggetti tengono conti sottoposti a revisione contabile distinti per servizi di base, servizi accessori e altri servizi; per i soggetti già registrati anche come trade repository sono previste ulteriori separazioni per le funzioni relative a derivati e operazioni di finanziamento tramite titoli. In mancanza di conti storici per l’anno n-2, ESMA utilizza i proventi attesi indicati nei piani aziendali; eventuali aggiornamenti dei proventi attesi vanno comunicati entro il 30 settembre dell’anno n-1.

Commissione di registrazione e di estensione della registrazione

Per i richiedenti non già registrati come repertori di dati sulle negoziazioni, la commissione di registrazione è pari a 100.000 EUR se sono previsti servizi accessori particolari, oppure 65.000 EUR negli altri casi. Per i soggetti già registrati come repertori di dati sulle negoziazioni, la commissione per l’estensione della registrazione è pari a 50.000 EUR oppure 32.500 EUR a seconda dei servizi accessori offerti. Se la domanda di registrazione/cartolarizzazione è presentata simultaneamente con quella per il trade repository, il richiedente paga integralmente la commissione dovuta per la registrazione nel regime di riferimento e la commissione per l’estensione della registrazione prevista dal presente regolamento. Se dopo la registrazione il repertorio introduce servizi accessori più onerosi, deve versare solo la differenza rispetto alla commissione originaria.

Commissione annuale di vigilanza

La commissione annuale è calcolata sulla base della stima dei costi di vigilanza inclusi nel bilancio ESMA e ripartita tra i repertori in proporzione al fatturato applicabile. Nel primo anno di attività la commissione segue regole particolari: è rapportata ai giorni lavorativi residui dell’anno di registrazione; per i repertori registrati dal 1° ottobre dell’anno precedente o successivamente, la commissione annuale coincide con la commissione di registrazione. La commissione annuale non può essere inferiore a 30.000 EUR, salvo il caso specifico previsto per l’anno di registrazione.

Modalità di pagamento e mora

Tutte le commissioni sono pagate in euro. Il ritardo di pagamento comporta una penalità giornaliera pari allo 0,1% dell’importo dovuto.

Rimborsi per ritiro o rigetto della domanda

Le commissioni di registrazione o di estensione sono dovute al momento della presentazione della domanda. Se il richiedente ritira la domanda prima della notifica di completezza da parte di ESMA, è rimborsato il 50% dell’importo versato. Dopo la notifica di completezza, nessun rimborso è dovuto; inoltre, in caso di rigetto della registrazione le commissioni non sono rimborsate.

Pagamento della vigilanza annuale

La commissione annuale di vigilanza si paga in un’unica soluzione entro la fine di marzo dell’anno di riferimento. ESMA invia ai repertori una nota di addebito almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza.

Rimborso alle autorità competenti

Solo ESMA impone e riscuote le commissioni. ESMA rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento di compiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e delle deleghe di compiti previste dall’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 e dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiecartolarizzazionevigilanza finanziariamercati finanziaricommissioni amministrativerepertori di dati

Testo integrale

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