Circolare Inail n. 31 del 10 ottobre 2024
Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive. Regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024. Modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 apportate dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dall'art.30 del DL 19/2024 (conv. L.56/2024) sul regime delle sanzioni civili per omissioni ed evasioni contributive a partire dal 1° settembre 2024. Principali cambiamenti: introduzione di misure sanzionatorie più favorevoli per pagamenti spontanei (termine di 120 giorni per omissioni; 30 o 90 giorni per regolarizzazioni d'evasione), ridefinizione dell'evasione includendo dichiarazioni omesse o non veritiere, riduzioni del 50% per pagamenti entro 30 giorni dalla contestazione d'ufficio, e sostituzione della sanzione con interessi legali nei casi di oggettive incertezze. Sono inoltre specificate modalità operative, limiti massimi (tetti percentuali), condizioni per la rateazione e decorrenza applicativa.
Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive. Regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024 (modifiche art.116, commi 8,10,15 L. 23/12/2000 n.388 introdotte dall'art.30 DL 2/3/2024 n.19, conv. L.56/2024)
Punti principali
Decorrenza e ambito di applicazione
Il nuovo regime si applica dal 1° settembre 2024 ai premi richiesti con scadenza pari o successiva a tale data; restano salve norme o regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.
Omissioni contributive (art.116, comma 8, lett. a)
Se il pagamento spontaneo in unica soluzione avviene entro 120 giorni dalla scadenza si applica la sanzione civile in ragione d'anno pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP). Oltre 120 giorni si applica ORP maggiorato di 5,5 punti. In entrambi i casi la sanzione è comunque soggetta al tetto del 40% dell'importo non versato.
Evasione contributiva (art.116, comma 8, lett. b)
La fattispecie è estesa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero poste con intenzione specifica di occultare rapporti/retribuzioni. La sanzione ordinaria resta il 30% annuo con tetto al 60%.
Spontanea regolarizzazione per evasione: termini e misure favorevoli
Se la denuncia avviene spontaneamente entro 12 mesi dal termine di pagamento e il versamento è in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia si applica la sanzione pari a ORP+5,5 punti; se il versamento in unica soluzione avviene entro 90 giorni dalla denuncia si applica ORP+7,5 punti. In entrambi i casi il tetto è 40%. Per la determinazione dei premi INAIL può indicare un termine specifico nel certificato di assicurazione/variazione (tenuto conto dei tempi di quantificazione).
Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive
Se il pagamento è effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, la sanzione (sia per omissione sia per evasione) è ridotta al 50% della misura ordinaria. Per rateazione la riduzione è subordinata al versamento della prima rata; inadempienze successive comportano l'applicazione della sanzione piena per evasione.
Mancato/ritardato pagamento per oggettive incertezze
Nei casi dovuti a oggettive incertezze (contrasti giurisprudenziali/amministrativi) e se il versamento è effettuato entro il termine fissato dagli enti, sono dovuti solo gli interessi legali (art.1284 c.c.) anziché la sanzione civile (ORP+5,5).
Rateazioni: condizioni e conseguenze
La possibilità di rateazione è prevista; l'applicazione delle misure sanzionatorie più favorevoli (ORP+5,5 o ORP+7,5 o riduzione 50%) è subordinata al pagamento della prima rata. Mancati o insufficienti versamenti delle rate successive comportano l'applicazione della sanzione per evasione (30% annuo, tetto 60%).
Modalità di quantificazione e procedura operativa
Le sanzioni sono calcolate in ragione d'anno dal giorno successivo all'inadempimento fino al pagamento effettivo; INAIL calcola le sanzioni con procedure batch e può emettere un secondo provvedimento per integrare la differenza della sanzione in funzione della data effettiva di pagamento. Per le regolarizzazioni che richiedono la determinazione del premio (es. variazioni tariffarie) INAIL indica termini specifici nel certificato di assicurazione/variazione.
Tetti, interessi e riferimenti tecnici
Tetti: omissione e regimi favorevoli fino al 40% dell'importo non versato; evasione ordinaria fino al 60%. Dopo il raggiungimento del tetto continuano a essere dovuti gli interessi di mora (D.P.R. n.602/1973). Il "tasso ufficiale di riferimento" si intende l'ORP fissato dalla BCE.
Ulteriori disposizioni e riferimenti normativi
Si richiamano le norme vigenti (D.P.R. 30/6/1965 n.1124, L. 23/12/2000 n.388 art.116, DL 2/3/2024 n.19 conv. L.56/2024 art.30) e le istruzioni operative accompagnate dal parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro; sono fatti salvi regimi più favorevoli previsti da norme speciali.
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