Circolare Inail n. 26 del 16 settembre 2024
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi con decorrenza 1° luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi per danno biologico, disposta con decreto ministeriale 16 luglio 2024, n. 119, sulla base della variazione ISTAT 2022-2023 pari al 5,4%. L'incremento si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale decorrenti dal 1° luglio 2024, con modalità specifiche per accertamenti provvisori, revisioni e aggravamenti; gli importi saranno liquidati d'ufficio.
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi con decorrenza 1° luglio 2024.
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti normativi principali: DPR 30/6/1965 n.1124, D.lgs. 23/2/2000 n.38 (art.13), decreti ministeriali del 12/7/2000 e 23/4/2019 (tabelle), leggi di stabilità e delibera CdA Inail 29/5/2024 n.19. Rivalutazione disposta con decreto ministeriale 16/7/2024 n.119.
Misura della rivalutazione
L'adeguamento annuo è pari al 5,4%, corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT tra 2022 e 2023.
Decorrenza e ambito di applicazione
La rivalutazione decorre dal 1° luglio 2024 e riguarda i ratei di rendita maturati da tale data e gli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° luglio 2024, calcolati in relazione alla tabella vigente alla data dell'evento lesivo.
Accertamenti provvisori, revisioni e aggravamenti
Per accertamenti provvisori effettuati dal 1° luglio 2024 la rivalutazione sarà corrisposta al definitivo. Se acconti provvisori sono stati pagati prima del 1° luglio e il definitivo è successivo, la rivalutazione si applica al saldo. In caso di revisione o aggravamento si applica solo agli incrementi liquidati da 1° luglio 2024.
Modalità e tempistiche di liquidazione
Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d'ufficio con le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche; per i ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2024 gli importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2024.
Tabelle e casi particolari (2019 e precedenti)
Per indennizzi in capitale relativi ad eventi dal 1° gennaio 2019 si applicano i valori della tabella 23/4/2019; per eventi anteriori al 1° gennaio 2019 restano validi i valori delle tabelle precedenti (12/7/2000) con i criteri già adottati, salvo eccezioni per richieste di aggravamento o unificazioni con ultimo evento successivo al 1° gennaio 2019.
Atti di riferimento e responsabilità
La rivalutazione è stata proposta dal Consiglio di amministrazione Inail e disposta dal Ministro del lavoro con Decreto n.119/2024; la circolare richiama inoltre la delibera CdA n.19/2024. La gestione operativa della liquidazione sarà curata centralmente.
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