Circolare Inail n. 32 del 22 ottobre 2024
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Banca centrale europea ha fissato al 3,40% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (ORP) con decisione del 17 ottobre 2024; tale misura, con decorrenza 23 ottobre 2024, aggiorna i tassi applicabili alle rateazioni dei debiti per premi e accessori e alle sanzioni civili previste dalla normativa. Per le nuove richieste di rateazione si applica ORP+6 punti (9,40%). Le sanzioni civili variano in funzione dei casi: pagamento spontaneo entro 120 giorni pari a ORP (3,40%); in caso di mancato/ritardato pagamento ORP+5,5 (8,90%); per omessa/non conforme denuncia, se la regolarizzazione è spontanea entro 30 o 90 giorni si applicano rispettivamente ORP+5,5 (8,90%) e ORP+7,5 (10,90%). Le rateazioni in corso non cambiano; è prevista la possibilità di riduzione delle sanzioni in procedure concorsuali (minimo tasso legale) con specifiche misure ridotte: 3,40% per omissione e 5,40% per evasione.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
Punti principali
Decisione BCE e decorrenza
BCE ha fissato l'ORP al 3,40% (decisione 17/10/2024); le modifiche operative decorrono dal 23/10/2024.
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Per le istanze di rateazione presentate dal 23/10/2024 si applica il tasso pari a ORP+6 punti = 9,40%. Le rateazioni già in corso mantengono il tasso applicato alla data di presentazione dell'istanza.
Sanzioni civili per mancato/ritardato pagamento
Sanzione ordinaria = ORP+5,5 punti = 8,90% annuo a decorrere dal 23/10/2024 per mancato o ritardato pagamento rilevabile dalle denunce/registrazioni.
Sanzioni per pagamento spontaneo e per omissione/evasione
Pagamento spontaneo in unica soluzione entro 120 giorni: sanzione = ORP = 3,40%. Per omissione/non conformità: se spontanea prima di contestazioni entro 30 giorni sanzione = ORP+5,5 = 8,90%; entro 90 giorni sanzione = ORP+7,5 = 10,90%.
Limite massimo della sanzione
La sanzione civile non può comunque superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Riduzioni nelle procedure concorsuali
Se i contributi e le spese sono integralmente pagati in procedure concorsuali, le sanzioni possono essere ridotte: per omissione al tasso ORP = 3,40%; per evasione a ORP+2 punti = 5,40%. È applicata la soglia minima non inferiore al tasso degli interessi legali (attualmente 2,50%) se previsto.
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