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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 597 del 09/10/2025

Provvedimento del 9 ottobre 2025

Garante Privacy597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un interessato che chiedeva a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca, associati al proprio nominativo, di alcuni URL contenenti articoli giornalistici su incarichi e vicende del suo percorso professionale. Google ha opposto il permanere dell'interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni, valorizzando il ruolo pubblico tuttora svolto dall'interessato. Il Garante, applicando i criteri sul diritto all'oblio elaborati dalla giurisprudenza UE e dalle Linee guida del WP29 e dell'EDPB, ritiene infondato il reclamo: le informazioni sono oggettive, attengono alla dimensione pubblica dell'interessato e restano attuali in ragione dell'incarico pubblico che egli ricopre.

Reclamo di un interessato contro Google LLC per mancata deindicizzazione di URL associati al proprio nome: reclamo dichiarato infondato

Reclamo contro Google LLC per la deindicizzazione di URL associati al nome di un titolare di incarichi pubblici

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato nei confronti di Google LLC da un interessato che chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL contenenti articoli giornalistici relativi al suo percorso professionale e a incarichi pubblici ricoperti in passato. Il reclamo è stato dichiarato infondato.

Origine del procedimento e posizioni delle parti

Il procedimento è stato avviato ai sensi dell'art. 77 GDPR. L'interessato ha sostenuto che i contenuti indicizzati fossero risalenti, non più attuali e non coerenti con la sua attività odierna, ritenendo che la loro permanenza nei risultati di ricerca potesse generare una percezione erronea di legami politici e compromettere l'imparzialità richiesta nel ruolo attualmente svolto.

Google LLC, interpellata dall'Autorità, ha dichiarato di non poter procedere alla deindicizzazione degli URL indicati. La società ha evidenziato che i contenuti rinviano ad articoli giornalistici su incarichi istituzionali e vicende politico-istituzionali dell'epoca, e ha ritenuto ancora sussistente l'interesse della collettività a conoscerli, sia per la natura pubblica del ruolo ricoperto dall'interessato nel tempo, sia perché i contenuti sarebbero corretti, veritieri e riferiti alla sua sfera professionale pubblica.

Le deduzioni dell'interessato

Nella memoria successiva, l'interessato ha contestato che il proprio attuale incarico abbia rilevanza esterna o natura politica, affermando di svolgere funzioni tecniche e di garanzia a supporto di un'istituzione. Ha inoltre dedotto che:

  • gli articoli più risalenti non avrebbero più alcuna attinenza con gli incarichi successivi o con le funzioni attuali;
  • alcuni contenuti riporterebbero anche informazioni di carattere personale;
  • la reperibilità di notizie contenenti riferimenti a orientamenti politici o a vicende di oltre vent'anni prima potrebbe danneggiare la sua posizione nell'ente presso cui opera.

Quadro normativo richiamato

L'Autorità richiama, in via preliminare, la propria competenza nei confronti di Google LLC alla luce dell'art. 3, par. 1, GDPR, nonché dell'art. 55, par. 1, GDPR. Per la valutazione dell'istanza di rimozione, il Garante considera i criteri elaborati dal WP29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e dall'EDPB nelle Linee guida n. 5/2019 del 7 luglio 2020, in relazione all'applicazione del diritto all'oblio da parte dei motori di ricerca.

Valutazione sul diritto all'oblio e interesse pubblico

Il Garante osserva che gli URL oggetto di reclamo coprono un arco temporale ampio, con articoli in parte recenti e in parte molto risalenti, ma tutti riconducibili al percorso professionale dell'interessato all'interno di istituzioni pubbliche. Le informazioni sono riportate in termini oggettivi e non emergono elementi tali da far ritenere che la loro circolazione arrechi, di per sé, un pregiudizio alla funzione attualmente svolta.

L'Autorità valorizza inoltre il fatto che l'interessato svolga tuttora un incarico pubblico presso un'istituzione, circostanza che rende ancora attuale l'interesse della collettività a conoscere dati e notizie riferiti alla sua dimensione professionale pubblica. Il termine "ruolo pubblico", ai fini delle citate linee guida, è interpretato in senso ampio e comprende non solo le cariche politiche, ma anche titolari di cariche pubbliche e utilizzatori di risorse pubbliche.

Esito del procedimento

Alla luce di tali elementi, il Garante ritiene infondato il reclamo e lo dichiara tale ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.

Impugnazione

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, nonché degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta dell'interessato

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, regolarizzato il 9 ottobre 2024. L'interessato ha chiesto di ordinare a Google LLC la deindicizzazione di alcuni URL associati al proprio nome, ritenendo che gli articoli richiamati contenessero informazioni risalenti e non più corrispondenti al suo attuale percorso professionale.

Difese di Google LLC

Google ha sostenuto di non poter intervenire sugli URL indicati, poiché rimandano ad articoli giornalistici relativi a incarichi istituzionali ricoperti in passato e a vicende politico-istituzionali dell'epoca. Secondo la società, permane l'interesse della collettività a conoscere tali informazioni, anche perché l'interessato ricopre tuttora un ruolo pubblico; i contenuti sono stati ritenuti corretti, veritieri e riferiti alla sfera professionale pubblica.

Deduzioni dell'interessato

Nella memoria l'interessato ha contestato di svolgere attualmente un ruolo di rilevante interesse pubblico, sostenendo di avere funzioni tecniche e di garanzia prive di rilevanza esterna. Ha inoltre evidenziato la risalenza degli articoli, l'assenza di nuove pubblicazioni a suo nome dopo il rientro presso l'ente e il possibile pregiudizio alla propria imparzialità percepita.

Valutazione del Garante sul diritto all'oblio

Il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Nella valutazione considera il decorso del tempo, la natura oggettiva delle informazioni, la loro attinenza alla dimensione pubblica dell'interessato e la permanenza di un interesse collettivo alla reperibilità dei contenuti.

Esito finale

Il Garante rileva che gli articoli coprono un arco temporale ampio, delineano il percorso professionale dell'interessato nelle istituzioni pubbliche e non riguardano la sua vita privata. Poiché l'interessato svolge tuttora un incarico pubblico, le informazioni restano rispondenti all'interesse della collettività. Il reclamo è pertanto dichiarato infondato ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e deindicizzazioneobliotrasparenza e interesse pubblico

Testo integrale

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