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Legge

L.R. Toscana 35/2024

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998.

Normativa regionaleL.R. Toscana 35/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana trasferisce ai comuni le funzioni amministrative sulle bonifiche di siti contaminati in ambito comunale, mantenendo alla Regione indirizzo, controllo, supporto e poteri sostitutivi. Disciplina inoltre il procedimento per l’accertamento e il risanamento delle aree da inquinamento diffuso e aggiorna la banca dati regionale, con effetti e transitori legati all’entrata in vigore e alla futura delibera attuativa.

Bonifica dei siti contaminati e inquinamento diffuso: conferimento ai comuni e modifiche alla l.r. 25/1998

Bonifica dei siti contaminati e inquinamento diffuso: riordino delle competenze in Toscana

La legge regionale disciplina, per il territorio della Toscana, il conferimento ai comuni di parte delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati e introduce una procedura specifica per l’accertamento e la gestione delle aree interessate da inquinamento diffuso. Contestualmente modifica la l.r. 25/1998, rafforza il sistema informativo regionale e coordina gli effetti urbanistico-edilizi dei procedimenti di bonifica.

Conferimento delle funzioni ai comuni e competenze riservate alla Regione

La Regione attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica, messa in sicurezza, riparazione e ripristino ambientale dei siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242-bis del d.lgs. 152/2006, quando il sito ricade nel territorio di un solo comune. Le funzioni possono essere esercitate anche in forma associata.

Restano invece alla Regione le funzioni relative a:

  • procedimenti ex art. 242-ter e art. 249 del d.lgs. 152/2006;
  • siti di cui all’art. 36-bis del d.l. 83/2012;
  • gestione della banca dati dei siti interessati da bonifica;
  • procedimenti ex art. 242 che interessano situazioni che si estendono senza soluzione di continuità su più comuni limitrofi;
  • procedimenti relativi all’inquinamento diffuso disciplinato dal capo II.

Modalità di esercizio, indirizzo regionale, controllo e supporto tecnico

Per l’esercizio delle funzioni conferite, i comuni utilizzano i sistemi informativi regionali e, in particolare, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica.

La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento mediante deliberazioni della Giunta, secondo criteri di efficienza e in coerenza con il PRB-PREC. In tale ambito:

  • individua le priorità di intervento e le azioni di supporto per i siti prioritari;
  • segnala i casi tecnicamente o amministrativamente più complessi;
  • fornisce indicazioni ai comuni che beneficiano di finanziamenti regionali;
  • definisce forme di supporto tecnico-amministrativo per la riqualificazione e la rigenerazione dei suoli;
  • promuove l’integrazione delle banche dati regionali e locali;
  • disciplina il supporto di ARPAT e delle ASL;
  • detta indicazioni sulle garanzie finanziarie;
  • definisce criteri di redazione dei progetti e modalità procedurali per approvazione e autorizzazione.

La Regione controlla l’esercizio delle funzioni conferite mediante verifica della completezza e tempestività dei dati inseriti nella banca dati e tramite il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative. Fornisce inoltre supporto tecnico-amministrativo, anche attraverso il comitato tecnico della l.r. 25/1998, attività formative e strumenti informativi. In caso di inerzia dei comuni, può intervenire in via sostitutiva secondo la l.r. 53/2001.

Procedimento per l’accertamento dell’inquinamento diffuso

Il capo II disciplina il procedimento per individuare aree interessate da inquinamento diffuso nella Regione Toscana e le modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale. Sono esclusi i casi di contaminazione da attività agricole dovuta a nitrati o fitosanitari, che restano regolati dalle norme di settore.

La segnalazione della potenziale esistenza di un’area interessata da inquinamento diffuso può provenire dagli enti locali o da ARPAT e deve essere corredata da una relazione con elementi storici, quadro conoscitivo, cartografie, indicazione dell’areale potenzialmente interessato, esiti analitici disponibili e, se possibile, analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati.

La struttura regionale competente verifica la completezza formale della documentazione. Se la verifica è positiva, la Giunta avvia il procedimento e convoca il tavolo tecnico regionale; se è negativa, il dirigente dichiara la non procedibilità.

Piano di interventi per le aree da inquinamento diffuso

Il tavolo tecnico, una volta attivato, effettua gli accertamenti necessari e, se l’esito è positivo, la Giunta individua l’area interessata da inquinamento diffuso. Il tavolo predispone quindi la proposta di piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale, approvato dalla Giunta anche per stralci.

Il piano riguarda una singola area e contiene, tra l’altro:

  • perimetrazione dell’area e mappatura delle isoconcentrazioni;
  • piano di monitoraggio;
  • interventi a breve, medio e lungo termine e soggetti attuatori;
  • modelli concettuali preliminare e definitivo;
  • valore di fondo antropico e relativi intervalli;
  • eventuali prescrizioni per la tutela ambientale e sanitaria;
  • elenco dei siti contaminati o potenzialmente contaminati interni all’area, prioritari per la bonifica;
  • valutazione del rischio sanitario e ambientale;
  • piano di comunicazione del rischio;
  • programmazione degli interventi, misure di gestione o risanamento;
  • eventuali monitoraggi preventivi;
  • piano finanziario.

Le aree riconosciute come inquinate diffonde aggiornano il PRB-PREC.

Tavolo tecnico di coordinamento regionale

È istituito un tavolo tecnico consultivo della Giunta regionale per il coordinamento delle attività connesse all’inquinamento diffuso. Vi partecipano, tra gli altri, dirigenti regionali competenti, rappresentanti tecnici di provincia o Città metropolitana di Firenze, comuni/unioni, ARPAT, ASL, Autorità idrica toscana, autorità di bacino e gestore del servizio idrico integrato; possono essere invitati altri soggetti interessati.

La Giunta ne disciplina funzionamento e gestione. La partecipazione è gratuita e non dà diritto a compensi, gettoni o rimborsi.

Banca dati regionale dei procedimenti di bonifica e ripristino ambientale

La legge sostituisce l’art. 5-bis della l.r. 25/1998, istituendo la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, nell’ambito del sistema informativo regionale. La banca dati si articola in sezioni dedicate a:

  • siti non ancora verificati dopo eventi potenzialmente contaminanti o per attività produttive potenzialmente inquinanti;
  • siti potenzialmente contaminati con superamento delle CSC o con avvio del procedimento per varie ipotesi normative;
  • siti soggetti a interventi di bonifica, compresi quelli con superamento delle CSR o con procedura ex art. 242-bis;
  • siti per i quali non vi è necessità di intervento o per i quali il procedimento si è concluso con certificazione e vincoli d’uso.

La Giunta disciplina contenuti, criteri e modalità di gestione e informatizzazione. L’inserimento dei dati da parte degli enti competenti e dei soggetti obbligati costituisce adempimento procedimentale. La banca dati è anche quadro conoscitivo di riferimento per il PRB-PREC.

Effetti sui siti in procedura e disciplina edilizia

Per i siti interessati da procedimento di bonifica e inseriti nelle sezioni b) o c) della banca dati:

  • è vietata la realizzazione di interventi edilizi diversi da quelli ammessi dalla normativa speciale, salvo le opere necessarie per ordinanze contingibili e urgenti e quanto previsto dall’art. 242-ter del d.lgs. 152/2006;
  • il divieto dura fino all’accertamento della mancanza di superamento delle CSC, alla conclusione del procedimento per il mancato superamento delle CSR, oppure alla certificazione di cui all’art. 248 del d.lgs. 152/2006;
  • permane l’obbligo di eseguire la bonifica o la messa in sicurezza sulla base di specifici progetti del soggetto competente.

Sui manufatti esistenti in tali siti possono essere realizzati solo gli interventi edilizi espressamente ammessi dall’art. 13-bis della l.r. 25/1998.

Disposizioni transitorie

Le funzioni già esercitate dai comuni ai sensi della l.r. 30/2006 continuano ad essere svolte dai comuni che concludono i procedimenti in corso secondo la nuova disciplina.

I procedimenti relativi ai siti interessati da inquinamento diffuso già avviati alla data di entrata in vigore della legge proseguono e si concludono secondo le nuove disposizioni.

Entro un anno dall’entrata in vigore deve essere istituita, con deliberazione di Giunta, la banca dati prevista dall’art. 5-bis della l.r. 25/1998. Fino alla pubblicazione di tale deliberazione continua ad operare la banca dati già esistente disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 301/2010.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti. La Giunta deve trasmettere una relazione entro due anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza triennale, indicando supporto ai comuni, attività formative, esiti del controllo regionale e criticità applicative.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione dell’art. 7 è autorizzata una spesa di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 10.000 euro per il 2026, coperta con risorse già disponibili nei pertinenti programmi regionali. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Le restanti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

Abrogazione della precedente disciplina

Dalla data di entrata in vigore della nuova legge è abrogata la l.r. 30/2006, che disciplinava le funzioni comunali in materia di bonifica dei siti contaminati.

Testo integrale

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