L.R. Toscana 35/2024
Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana trasferisce ai comuni le funzioni amministrative sulle bonifiche di siti contaminati in ambito comunale, mantenendo alla Regione indirizzo, controllo, supporto e poteri sostitutivi. Disciplina inoltre il procedimento per l’accertamento e il risanamento delle aree da inquinamento diffuso e aggiorna la banca dati regionale, con effetti e transitori legati all’entrata in vigore e alla futura delibera attuativa.
Bonifica dei siti contaminati e inquinamento diffuso: conferimento ai comuni e modifiche alla l.r. 25/1998
Bonifica dei siti contaminati e inquinamento diffuso: riordino delle competenze in Toscana
La legge regionale disciplina, per il territorio della Toscana, il conferimento ai comuni di parte delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati e introduce una procedura specifica per l’accertamento e la gestione delle aree interessate da inquinamento diffuso. Contestualmente modifica la l.r. 25/1998, rafforza il sistema informativo regionale e coordina gli effetti urbanistico-edilizi dei procedimenti di bonifica.
Conferimento delle funzioni ai comuni e competenze riservate alla Regione
La Regione attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica, messa in sicurezza, riparazione e ripristino ambientale dei siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242-bis del d.lgs. 152/2006, quando il sito ricade nel territorio di un solo comune. Le funzioni possono essere esercitate anche in forma associata.
Restano invece alla Regione le funzioni relative a:
- procedimenti ex art. 242-ter e art. 249 del d.lgs. 152/2006;
- siti di cui all’art. 36-bis del d.l. 83/2012;
- gestione della banca dati dei siti interessati da bonifica;
- procedimenti ex art. 242 che interessano situazioni che si estendono senza soluzione di continuità su più comuni limitrofi;
- procedimenti relativi all’inquinamento diffuso disciplinato dal capo II.
Modalità di esercizio, indirizzo regionale, controllo e supporto tecnico
Per l’esercizio delle funzioni conferite, i comuni utilizzano i sistemi informativi regionali e, in particolare, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica.
La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento mediante deliberazioni della Giunta, secondo criteri di efficienza e in coerenza con il PRB-PREC. In tale ambito:
- individua le priorità di intervento e le azioni di supporto per i siti prioritari;
- segnala i casi tecnicamente o amministrativamente più complessi;
- fornisce indicazioni ai comuni che beneficiano di finanziamenti regionali;
- definisce forme di supporto tecnico-amministrativo per la riqualificazione e la rigenerazione dei suoli;
- promuove l’integrazione delle banche dati regionali e locali;
- disciplina il supporto di ARPAT e delle ASL;
- detta indicazioni sulle garanzie finanziarie;
- definisce criteri di redazione dei progetti e modalità procedurali per approvazione e autorizzazione.
La Regione controlla l’esercizio delle funzioni conferite mediante verifica della completezza e tempestività dei dati inseriti nella banca dati e tramite il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative. Fornisce inoltre supporto tecnico-amministrativo, anche attraverso il comitato tecnico della l.r. 25/1998, attività formative e strumenti informativi. In caso di inerzia dei comuni, può intervenire in via sostitutiva secondo la l.r. 53/2001.
Procedimento per l’accertamento dell’inquinamento diffuso
Il capo II disciplina il procedimento per individuare aree interessate da inquinamento diffuso nella Regione Toscana e le modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale. Sono esclusi i casi di contaminazione da attività agricole dovuta a nitrati o fitosanitari, che restano regolati dalle norme di settore.
La segnalazione della potenziale esistenza di un’area interessata da inquinamento diffuso può provenire dagli enti locali o da ARPAT e deve essere corredata da una relazione con elementi storici, quadro conoscitivo, cartografie, indicazione dell’areale potenzialmente interessato, esiti analitici disponibili e, se possibile, analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati.
La struttura regionale competente verifica la completezza formale della documentazione. Se la verifica è positiva, la Giunta avvia il procedimento e convoca il tavolo tecnico regionale; se è negativa, il dirigente dichiara la non procedibilità.
Piano di interventi per le aree da inquinamento diffuso
Il tavolo tecnico, una volta attivato, effettua gli accertamenti necessari e, se l’esito è positivo, la Giunta individua l’area interessata da inquinamento diffuso. Il tavolo predispone quindi la proposta di piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale, approvato dalla Giunta anche per stralci.
Il piano riguarda una singola area e contiene, tra l’altro:
- perimetrazione dell’area e mappatura delle isoconcentrazioni;
- piano di monitoraggio;
- interventi a breve, medio e lungo termine e soggetti attuatori;
- modelli concettuali preliminare e definitivo;
- valore di fondo antropico e relativi intervalli;
- eventuali prescrizioni per la tutela ambientale e sanitaria;
- elenco dei siti contaminati o potenzialmente contaminati interni all’area, prioritari per la bonifica;
- valutazione del rischio sanitario e ambientale;
- piano di comunicazione del rischio;
- programmazione degli interventi, misure di gestione o risanamento;
- eventuali monitoraggi preventivi;
- piano finanziario.
Le aree riconosciute come inquinate diffonde aggiornano il PRB-PREC.
Tavolo tecnico di coordinamento regionale
È istituito un tavolo tecnico consultivo della Giunta regionale per il coordinamento delle attività connesse all’inquinamento diffuso. Vi partecipano, tra gli altri, dirigenti regionali competenti, rappresentanti tecnici di provincia o Città metropolitana di Firenze, comuni/unioni, ARPAT, ASL, Autorità idrica toscana, autorità di bacino e gestore del servizio idrico integrato; possono essere invitati altri soggetti interessati.
La Giunta ne disciplina funzionamento e gestione. La partecipazione è gratuita e non dà diritto a compensi, gettoni o rimborsi.
Banca dati regionale dei procedimenti di bonifica e ripristino ambientale
La legge sostituisce l’art. 5-bis della l.r. 25/1998, istituendo la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, nell’ambito del sistema informativo regionale. La banca dati si articola in sezioni dedicate a:
- siti non ancora verificati dopo eventi potenzialmente contaminanti o per attività produttive potenzialmente inquinanti;
- siti potenzialmente contaminati con superamento delle CSC o con avvio del procedimento per varie ipotesi normative;
- siti soggetti a interventi di bonifica, compresi quelli con superamento delle CSR o con procedura ex art. 242-bis;
- siti per i quali non vi è necessità di intervento o per i quali il procedimento si è concluso con certificazione e vincoli d’uso.
La Giunta disciplina contenuti, criteri e modalità di gestione e informatizzazione. L’inserimento dei dati da parte degli enti competenti e dei soggetti obbligati costituisce adempimento procedimentale. La banca dati è anche quadro conoscitivo di riferimento per il PRB-PREC.
Effetti sui siti in procedura e disciplina edilizia
Per i siti interessati da procedimento di bonifica e inseriti nelle sezioni b) o c) della banca dati:
- è vietata la realizzazione di interventi edilizi diversi da quelli ammessi dalla normativa speciale, salvo le opere necessarie per ordinanze contingibili e urgenti e quanto previsto dall’art. 242-ter del d.lgs. 152/2006;
- il divieto dura fino all’accertamento della mancanza di superamento delle CSC, alla conclusione del procedimento per il mancato superamento delle CSR, oppure alla certificazione di cui all’art. 248 del d.lgs. 152/2006;
- permane l’obbligo di eseguire la bonifica o la messa in sicurezza sulla base di specifici progetti del soggetto competente.
Sui manufatti esistenti in tali siti possono essere realizzati solo gli interventi edilizi espressamente ammessi dall’art. 13-bis della l.r. 25/1998.
Disposizioni transitorie
Le funzioni già esercitate dai comuni ai sensi della l.r. 30/2006 continuano ad essere svolte dai comuni che concludono i procedimenti in corso secondo la nuova disciplina.
I procedimenti relativi ai siti interessati da inquinamento diffuso già avviati alla data di entrata in vigore della legge proseguono e si concludono secondo le nuove disposizioni.
Entro un anno dall’entrata in vigore deve essere istituita, con deliberazione di Giunta, la banca dati prevista dall’art. 5-bis della l.r. 25/1998. Fino alla pubblicazione di tale deliberazione continua ad operare la banca dati già esistente disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 301/2010.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti. La Giunta deve trasmettere una relazione entro due anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza triennale, indicando supporto ai comuni, attività formative, esiti del controllo regionale e criticità applicative.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione dell’art. 7 è autorizzata una spesa di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 10.000 euro per il 2026, coperta con risorse già disponibili nei pertinenti programmi regionali. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Le restanti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.
Abrogazione della precedente disciplina
Dalla data di entrata in vigore della nuova legge è abrogata la l.r. 30/2006, che disciplinava le funzioni comunali in materia di bonifica dei siti contaminati.
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