L.R. Toscana 34/2024
Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali. Modifiche alla l.r. 59/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 34/2024 aggiorna l’art. 15 della l.r. 59/2009: per le manifestazioni con impiego di animali il richiamo passa dal vecchio elenco delle rievocazioni storiche al calendario regionale delle rievocazioni storiche di cui alla l.r. 27/2021, e viene eliminato il previo parere favorevole dell’USL competente. Nessun nuovo onere finanziario per la Regione.
Modifiche alla disciplina toscana sulle manifestazioni con animali
Modifiche alla disciplina delle manifestazioni con impiego di animali
La legge regionale Toscana 31 luglio 2024, n. 34 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale delle manifestazioni che prevedono l’impiego di animali, modificando l’articolo 15 della l.r. 59/2009. L’obiettivo è aggiornare il riferimento normativo collegato alle rievocazioni storiche e semplificare il relativo procedimento autorizzatorio.
Ambito della modifica normativa
La legge non introduce una disciplina autonoma e completa, ma modifica la legge regionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59, limitatamente alle condizioni richiamate dall’articolo 15 per lo svolgimento di manifestazioni con animali.
In particolare, la modifica riguarda:
- il richiamo al sistema regionale delle rievocazioni storiche;
- l’eliminazione del previo parere favorevole dell’azienda USL competente.
Aggiornamento del riferimento alle rievocazioni storiche
Nel testo dell’articolo 15 della l.r. 59/2009, il riferimento all’“elenco di cui all’articolo 5 della l.r. 5/2012” viene sostituito con il riferimento al “calendario di cui all’articolo 3 della l.r. 27/2021”.
La conseguenza è che, ai fini della disciplina delle manifestazioni con impiego di animali, il collegamento non è più con il precedente elenco delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, ma con il calendario regionale delle rievocazioni storiche previsto dalla normativa più recente.
Eliminazione del parere preventivo dell’azienda USL
La legge sopprime le parole che prevedevano il “previo parere favorevole dell’azienda USL competente”.
Ne deriva che, per la fattispecie considerata dall’articolo 15 della l.r. 59/2009, non risulta più richiesto quel parere preventivo come condizione espressamente prevista nel testo modificato.
Regime economico-finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza e attualità della disciplina
Il testo fornito non contiene una disciplina transitoria o termini particolari di applicazione. Si tratta di una modifica normativa tuttora rilevante in quanto aggiorna un articolo vigente della l.r. 59/2009, senza risultare limitata a un esercizio finanziario o a un evento ormai concluso.
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