L.R. Lombardia 3/2023
Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge conferisce ai comuni le funzioni amministrative su bonifiche, messa in sicurezza, riparazione e ripristino di siti contaminati situati interamente in un solo comune, con poteri regionali di indirizzo, controllo, supporto e sostituzione. Le funzioni decorrono dall’entrata in vigore, salvo i procedimenti già in conferenza di servizi alla stessa data, che restano in capo alla Regione per il provvedimento conclusivo della fase in corso.
Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati
Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati
La legge disciplina il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati ricadenti interamente nel territorio di un solo comune, nonché alle connesse misure di messa in sicurezza, riparazione e ripristino ambientale. Nell’ambito della Regione sono inoltre definiti i poteri regionali di indirizzo, coordinamento, controllo, supporto tecnico-amministrativo e, in caso di inerzia, di esercizio sostitutivo.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Il conferimento riguarda i siti contaminati che insistono sull’ambito territoriale di un solo comune. I comuni possono esercitare le funzioni anche avvalendosi delle unioni di comuni. La disciplina si inserisce nel quadro della pianificazione regionale e nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati.
Esercizio delle funzioni da parte dei comuni
Per svolgere le nuove funzioni, i comuni utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione. Tali strumenti sono parte essenziale dell’attività di monitoraggio, gestione e controllo dei procedimenti di bonifica e consentono la tracciabilità delle fasi tecnico-amministrative.
Indirizzo e coordinamento regionale
La Regione conserva un ruolo di governo unitario della materia, esercitando indirizzo e coordinamento in base a criteri di efficienza e tenendo conto delle diverse realtà territoriali, della complessità degli adempimenti e degli obiettivi della pianificazione in materia di bonifica.
In particolare, la Regione:
- definisce le priorità di intervento per i siti contaminati e potenzialmente contaminati e, per quelli prioritari, individua le azioni di supporto ai comuni;
- individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sotto il profilo tecnico o procedurale, e supporta i comuni nelle ulteriori azioni necessarie;
- fornisce indicazioni ai comuni che beneficiano di finanziamenti regionali per la gestione coordinata delle risorse;
- stabilisce le modalità di supporto tecnico-amministrativo per interventi finalizzati alla riqualificazione di suoli degradati, alla rigenerazione e alla riduzione del consumo di suolo;
- coordina, se richiesto, le azioni comunali sui plume di contaminazione e sulle situazioni di inquinamento diffuso;
- promuove l’integrazione delle banche dati regionali ed enti locali;
- stabilisce le modalità di supporto dei comuni da parte degli enti del sistema regionale;
- fornisce indicazioni sulle garanzie finanziarie per la corretta esecuzione e conclusione degli interventi;
- definisce i criteri per la redazione dei progetti e le modalità procedurali per l’approvazione e l’autorizzazione dei progetti di bonifica.
Controllo regionale
La Regione controlla l’esercizio delle funzioni conferite ai comuni, nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle autonomie. Il controllo è graduato in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei procedimenti e alle priorità stabilite dalla pianificazione.
Il controllo avviene mediante:
- verifica della completezza e tempestività dell’inserimento dei dati e delle informazioni sulla procedura;
- monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative dei procedimenti di bonifica;
- utilizzo dei sistemi informativi regionali.
Supporto tecnico-amministrativo ai comuni
La Regione garantisce supporto tecnico-amministrativo, con particolare attenzione ai comuni di ridotte dimensioni, a quelli con elevata concentrazione di siti da bonificare e, in generale, ai casi di particolare complessità.
Il supporto si realizza attraverso:
- organismi di concertazione e unità operative per l’esame costante delle criticità tecnico-procedurali e per l’accelerazione dei procedimenti;
- attività formative rivolte ai comuni sulla normativa, sulla conduzione dei procedimenti e sulle azioni previste dalla programmazione regionale;
- messa a disposizione dei sistemi informativi regionali;
- possibilità per i comuni di avvalersi di strutture di supporto costituite presso gli enti del sistema regionale.
Poteri sostitutivi
In caso di accertata e procrastinata inerzia dei comuni nell’esercizio delle funzioni conferite, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere e secondo la procedura prevista dalla normativa regionale sul potere sostitutivo.
Regime transitorio
Le funzioni conferite sono esercitate dai comuni dalla data di entrata in vigore della legge. Restano tuttavia in capo alla Regione, per i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore sia già stata convocata la conferenza di servizi, gli atti conclusivi della singola fase procedimentale.
Atti attuativi regionali
La Giunta regionale deve specificare, con proprie deliberazioni da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo secondo i criteri fissati dalla legge.
Valutazione dell’attuazione
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati raggiunti tramite una relazione triennale della Giunta, che deve illustrare le azioni di supporto ai comuni, la formazione svolta, gli esiti del controllo e del monitoraggio e le criticità emerse. I dati e le informazioni raccolti per tali attività devono essere resi accessibili, e la relazione viene esaminata e pubblicata secondo le regole consiliari.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
La legge dichiara l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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