L.R. Lombardia 4/2023
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene in modo omnibus su numerose leggi regionali lombarde, aggiornando disciplina di controllo interno, turismo, agricoltura e foreste, caccia, sanità, servizi abitativi, trasporti, ambiente, urbanistica, protezione civile e altre materie. Molte modifiche sono già operative dall’entrata in vigore della legge; alcune decorrono da costituzioni/attuazioni successive o prevedono regolamenti entro termini specifici.
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023 della Lombardia
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
La legge regionale Lombardia 14 novembre 2023, n. 4, introduce una revisione diffusa di disposizioni ordinamentali in più settori, con numerose modifiche puntuali a leggi regionali vigenti. Il provvedimento coordina testi, aggiorna procedure, ridefinisce competenze e in alcuni casi introduce norme transitorie o rinvii a futuri regolamenti.
Controllo interno regionale e Organismo regionale per le attività di controllo
La disciplina dell’Organismo regionale per le attività di controllo viene aggiornata sotto il profilo della composizione e del raccordo con altre strutture regionali. Viene eliminata la nozione di componenti “esterni” e viene previsto il coinvolgimento, senza diritto di voto, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta, del responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali e del responsabile della funzione di audit.
I componenti dell’Organismo possono essere confermati una sola volta. La nuova disciplina si applica dalla prima costituzione dell’Organismo successiva all’entrata in vigore della legge; la limitazione della conferma vale anche per chi era già componente alla data di entrata in vigore.
Turismo e attrattività del territorio lombardo
La programmazione turistica regionale passa dal piano annuale al Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività, che attua il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività del territorio lombardo. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale competente e previo parere della commissione consiliare.
Le modifiche adeguano vari riferimenti normativi interni alla nuova scansione “intermedia” e sostituiscono la relazione annuale con la relazione biennale. È quindi introdotta una logica di programmazione e rendicontazione su base biennale anziché annuale.
Impresa e accesso al credito
La legge su “Impresa Lombardia” viene aggiornata nella definizione dell’area di intervento relativa all’accesso al credito: essa comprende interventi di facilitazione dell’accesso al credito per le imprese lombarde e la promozione di strumenti di finanza alternativa tramite lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito.
Foreste, filiere forestali, viabilità agro-silvo-pastorale e sanzioni
La riforma della l.r. 31/2008 è ampia e ridefinisce la programmazione forestale regionale. La Giunta adotta un Programma forestale regionale coerente con la strategia forestale nazionale e con il piano territoriale regionale; il programma coordina gli interventi di sostegno al settore e alle filiere forestali, promuove i servizi ecosistemici e deve essere rivisto ogni dieci anni. L’approvazione avviene previo parere della commissione consiliare.
ERSAF deve redigere annualmente un rapporto sullo stato delle foreste e dei servizi ecosistemici, comprensivo di incendi boschivi, difesa fitosanitaria e filiera bosco-legno-energia, da trasmettere entro il 31 ottobre dell’anno successivo.
I piani di indirizzo forestale e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Provincia di Sondrio per il proprio territorio, con parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante territorio, previa verifica di coerenza con gli strumenti provinciali/metropolitani; hanno validità minima di quindici anni. Sono previste ulteriori disposizioni su soggetti abilitati alle attività selvicolturali, infrastrutture forestali temporanee, viabilità agro-silvo-pastorale, pubblicità dell’albo delle imprese e sanzioni amministrative.
Le violazioni in materia forestale sono rimodulate: tra l’altro, vengono sanzionate le attività selvicolturali svolte senza titolo, il mancato rispetto delle modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee o sentieri, e la manutenzione/gestione del bosco senza SCIA o autorizzazione. Vengono inoltre ampliati i soggetti deputati alla vigilanza, includendo anche GEV formate e dipendenti pubblici abilitati.
Agriturismo, tartufi e usi civici
Per l’agriturismo, si restringe e si precisa il perimetro dei fabbricati utilizzabili: devono essere nella disponibilità dell’azienda agricola, non più impiegati per le attività agricole, non diversamente utilizzati, connessi fisicamente e funzionalmente all’azienda, esistenti da almeno tre anni e tali da non compromettere l’attività agricola. L’utilizzo avviene previa acquisizione del certificato di connessione; alcune modifiche non si applicano ai fabbricati già indicati nei certificati già rilasciati.
In materia di tartufi viene introdotta una sanzione per chi ricerca tartufi in aree di raccolta riservata, se non legittimato, anche se munito di animali o attrezzi tipici della ricerca.
Sugli usi civici viene introdotta la previsione di un regolamento regionale, da adottare entro nove mesi, che disciplinerà procedure per alienazione, liquidazione e mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli paesaggistici e ambientali e degli strumenti territoriali. I procedimenti pendenti o presentati prima dell’entrata in vigore del regolamento si concludono secondo le nuove disposizioni regolamentari.
Fauna selvatica, richiami vivi e attività venatoria
In materia venatoria vengono aggiornate le regole sui richiami vivi: il sistema di contrassegnatura degli uccelli viene reso più dettagliato, con contrassegni inamovibili numerati e certificati da laboratorio accreditato; dalla stagione venatoria 2023/2024 il nuovo contrassegno rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio è l’unico con valore legale per la detenzione e l’uso venatorio. Sono disciplinate sostituzioni per ragioni di benessere animale, deterioramento o uniformazione.
Per la caccia da appostamento fisso si introduce una disciplina più precisa sulla mancata decadenza in caso di rinnovo o subentro tardivo, se la domanda è presentata entro il 31 dicembre successivo alla scadenza. Nei siti Natura 2000 si rafforza il raccordo con la valutazione di incidenza per i nuovi appostamenti; sono inoltre previste regole sui capanni per avifauna acquatica, sul recupero della selvaggina ferita nella caccia temporanea e sul divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte migratorie per un raggio di 1.000 metri.
Per la zona Alpi di maggior tutela, l’istituzione di nuovi appostamenti fissi richiede verifica di compatibilità con i piani faunistico-venatori e il parere vincolante del comprensorio alpino, fermo il possibile assoggettamento a valutazione di incidenza.
Cinghiale e recupero ungulati feriti
La disciplina regionale sul cinghiale viene modificata aumentando da due a quattro gli operatori previsti in un comma dell’articolo 6 della l.r. 19/2017, estendendo così il numero dei soggetti coinvolti nell’attività disciplinata dalla norma.
Istruzione e contributi alle scuole paritarie non comunali
I contributi per le scuole paritarie vengono riferiti espressamente alle scuole paritarie non comunali. L’erogazione del contributo avviene con decreto dirigenziale sulla base dei dati acquisiti dall’Ufficio scolastico regionale.
Sanità: controllo chimico, apparecchiature e sicurezza sul lavoro
Nel testo unico della sanità, la struttura regionale competente in prevenzione è individuata come autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica, con raccordo con l’autorità nazionale. Le ATS sono qualificate come autorità uniche territoriali di controllo per la sicurezza chimica.
Viene inserito il controllo sui cosmetici tra le competenze di controllo ufficiale. Le autorizzazioni per apparecchiature sanitarie devono essere rinnovate quando le modifiche incidono su rischi e misure di sicurezza; in caso di modifiche non sostanziali è prevista la comunicazione all’ATS per l’aggiornamento. È prevista anche la revoca previa diffida in caso di perdita, anche parziale, dei requisiti di sicurezza.
Per il finanziamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, gli introiti rilevanti sono ripartiti annualmente fra le ATS secondo criteri di rischio e gravità degli eventi, con priorità per sorveglianza epidemiologica, rafforzamento dei servizi prevenzione e sicurezza, personale e formazione. Una quota non superiore al 2% può finanziare progetti formativi e informativi della struttura regionale.
Servizi mortuari e trasporto dei cadaveri
Per il trasporto di cadaveri da comune a comune e comunque entro i confini regionali non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo nei termini del d.p.r. 285/1990. L’impiego di preparati alternativi alla formaldeide è previsto solo per trasporti all’estero se richiesto da trattati internazionali o se prescritto dal medico necroscopo per esigenze di salute pubblica.
Sono aggiornati anche i riferimenti ai trattamenti sanitari di salma e cadavere, includendo i casi di trattamento antiputrefattivo ora disciplinati.
Dipendenze patologiche
Il gruppo di coordinamento sul nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche è ampliato con la partecipazione del Presidente della commissione consiliare competente, oltre ai soggetti già previsti.
Servizi abitativi pubblici
La disciplina dei servizi abitativi viene aggiornata in più punti. Il consiglio territoriale delle ALER è ridefinito: è composto dai sindaci dei comuni capofila o dai presidenti delle assemblee dei sindaci, elegge il presidente nella prima seduta, si riunisce almeno una volta l’anno e svolge funzioni propositive e consultive. La partecipazione è gratuita.
Vengono soppressi alcuni passaggi di raccordo con il consiglio territoriale in diverse procedure e si introduce il potere del direttore generale dell’ALER di formulare proposte coerenti con gli indirizzi regionali.
Per i limiti di proprietà degli alloggi, si introduce una specifica fascia per comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti, mentre per gli alloggi destinati a nuclei con requisiti economici per i servizi abitativi pubblici e canone agevolato tali unità concorrono al fabbisogno abitativo ma non si computano ai fini dei limiti percentuali.
Trasporti pubblici e mobilità
Nel settore dei trasporti viene inserita l’autorizzazione, nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti nei comuni montani, per il servizio di trasporto di persone e merci di prima necessità ai sensi della legge statale sulle zone montane.
La Giunta regionale può apportare modifiche o integrazioni al sistema di azioni del programma regionale della mobilità e dei trasporti, purché non alterino i contenuti sostanziali della programmazione e siano coerenti con obiettivi e strategie; tra una modifica e l’altra deve intercorrere almeno un biennio.
Per il sistema tariffario integrato, le Agenzie per il TPL e l’Autorità di Bacino di Iseo, Endine e Moro applicano regole specifiche in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità, attribuzione di pesi agli indicatori e mancato adeguamento tariffario nel biennio successivo all’entrata in vigore di un sistema integrato di bacino. Se l’assemblea vota negativamente il mancato o parziale adeguamento tariffario, gli enti partecipanti devono garantire la copertura economica e finanziaria dei servizi interessati.
È inoltre introdotta una disciplina sulle attività subacquee nei bacini lacuali lombardi: obbligo di segnalazione con boa, uso di unità di appoggio salvo immersioni da riva, e divieti in aree di navigazione, porti, balneazione, canneti, zone di protezione e corridoi di lancio; restano salve le attività professionali autorizzate.
Rifiuti, bonifiche e servizio idrico integrato
In materia di rifiuti e bonifiche, sono escluse dai criteri di localizzazione alcune discariche e impianti di trattamento realizzati in area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alla bonifica del sito contaminato. Tali impianti devono essere rimossi a bonifica conclusa; l’autorizzazione vale anche come variante urbanistica e comporta pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Si disciplina anche il volume confinato per la messa in sicurezza permanente di matrici non qualificabili come rifiuti.
Per il servizio idrico integrato, viene istituito l’ATO di Valle Camonica con ente responsabile la Comunità montana di Valle Camonica. La norma prevede subentro nei rapporti giuridici, trasferimento di competenze e risorse, costituzione dell’Ufficio d’ambito, composizione del consiglio di amministrazione, tutela dell’unicità di gestione e indennizzo al gestore per investimenti non ammortizzati. È previsto un monitoraggio semestrale di PoliS-Lombardia fino alla piena operatività del nuovo assetto.
Concessioni minerarie
Il rilascio e il rinnovo delle concessioni minerarie regionali sono assoggettati a procedura ad evidenza pubblica. Un regolamento regionale, da adottare entro 120 giorni, dovrà definire durata minima e massima della concessione, criteri e modalità per garantire imparzialità. I richiedenti versano oneri istruttori pari allo 0,5 per mille dell’investimento complessivo, con minimo di 1.000 euro e massimo di 10.000 euro.
Controlli sugli impianti termici e misure antismog
La Regione può affidare anche tramite Aria S.p.A. controlli e ispezioni sugli impianti termici civili. Se accerta che un ente competente non effettua controlli annuali su una percentuale adeguata di impianti, la direzione regionale dispone che i controlli della stagione termica successiva siano svolti da soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica. Gli introiti dell’ente inadempiente possono essere ridestinati ai controlli regionali; la Giunta disciplina modalità attuative, criteri e percentuali.
Nel settore della mobilità vengono inoltre aggiornate disposizioni sui veicoli a basse emissioni e abrogate varie previsioni ormai superate.
Governo del territorio, piani attuativi e comuni di nuova istituzione
Il documento di piano del PGT ha validità quinquennale ed è sempre modificabile; alla scadenza il comune deve approvare un nuovo documento. Gli atti di PGT definitivamente approvati devono essere depositati, pubblicati e trasmessi alla Regione entro 60 giorni.
Per i piani attuativi conformi al PGT, finalizzati alla rigenerazione e riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, se l’adozione è avvenuta prima della scadenza del documento di piano, i comuni proseguono secondo il documento vigente al momento dell’adozione, anche se successivamente scaduto.
Sono abrogate numerose disposizioni sui piani attuativi e sulla pianificazione precedente. Per i comuni di nuova istituzione o con circoscrizione ampliata, il PGT vigente continua a produrre effetti fino all’approvazione del nuovo PGT relativo all’intero territorio, da adottare entro due anni dalla legge istitutiva o di mutamento circoscrizionale. Tale termine è differito in specifici casi dalla l.r. 31/2014, compreso il comune di Gravedona ed Uniti.
Protezione civile
I riferimenti alla vecchia disciplina regionale del 2004 vengono aggiornati alla l.r. 27/2021. Sono inoltre modificati i rapporti tra associazioni di volontariato e strutture provinciali/regionali: i comitati di coordinamento e il comitato regionale devono trasmettere atto costitutivo, statuto e modifiche dell’associazione tramite cui operano. Il termine per l’adeguamento di alcune previsioni passa da sei a ventiquattro mesi.
Aree protette, Parco Agricolo Sud Milano, contabilità regionale e altre disposizioni
Per le aree protette si amplia la possibilità di realizzare opere pubbliche includendo infrastrutture a rete di interesse statale per la trasmissione di energia elettrica e opere connesse, previste in piani approvati a livello nazionale.
Per il Parco Agricolo Sud Milano si aggiorna la rubrica e si collega l’avvio del nuovo ente gestore all’insediamento dei suoi organi.
In contabilità regionale viene modificata la disciplina delle rateizzazioni delle entrate, con specifica previsione per le sanzioni amministrative: il numero massimo di rate mensili non può superare trenta.
Disposizioni finali, finanziarie e entrata in vigore
La legge dichiara la neutralità finanziaria, affermando che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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