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Legge

L.R. Lombardia 7/2023

Modifiche alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 7/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Lombardia 31/2008 per ampliare i prodotti commercializzabili dagli operatori agricoli e florovivaistici e per disciplinare controlli fitosanitari sulle vendite a distanza di piante e prodotti vegetali. Non prevede nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Modifiche al testo unico regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, con ampliamento della vendita di prodotti florovivaistici e controlli sulle vendite a distanza

Modifiche al testo unico regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

La legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7 interviene sulla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, con l’obiettivo di ampliare la gamma dei prodotti offerti dagli operatori agricoli e florovivaistici e di rafforzare il presidio dei controlli fitosanitari nelle vendite a distanza. La disciplina ha efficacia nel territorio della Regione Lombardia.

Ampliamento dei prodotti commercializzabili dagli operatori florovivaistici

La modifica all’articolo 75 ter del testo unico regionale amplia l’offerta consentita agli operatori del settore.

  • Tra i prodotti vendibili rientrano anche materiali idonei a confezionare e decorare piante e ambienti.
  • L’estensione riguarda espressamente anche gli addobbi e i materiali destinati alle festività religiose e civili.
  • Sono compresi anche i prodotti derivati.
  • È inoltre esteso il riferimento alla «cura» e alla «fruizione» dei prodotti/ambienti richiamati dalla norma modificata.

Controlli fitosanitari sulle vendite a distanza

La legge integra l’articolo 67 della l.r. 31/2008 prevedendo che il servizio fitosanitario individui modalità idonee per i controlli sulle vendite a distanza di piante e prodotti vegetali. Tali controlli devono svolgersi:

  • entro i limiti della competenza territoriale del servizio fitosanitario;
  • nel rispetto della normativa già richiamata dal comma 1 dell’articolo 67.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria.

  • Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Non risultano termini temporali limitati o misure transitorie ulteriori.

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