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Circolare

Circolare INAIL n. 36 del 15 settembre 2010

Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalita di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la modifica dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965, approvata con D.M. 30 luglio 2010, relativa alla denuncia di malattia professionale trasmessa per via telematica. Viene chiarito che il datore di lavoro è esonerato dall’invio del certificato medico se l’INAIL lo ha già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore; l’Istituto può richiederlo al datore solo in mancanza di tale acquisizione. Restano ferme le sanzioni in caso di mancato invio quando il certificato sia stato richiesto dall’INAIL.

Denuncia telematica di malattia professionale e acquisizione del certificato medico

Denuncia telematica di malattia professionale e acquisizione del certificato medico

La circolare INAIL n. 36 del 15 settembre 2010 interviene sulla disciplina della denuncia di malattia professionale presentata per via telematica, a seguito della modifica dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965 approvata con D.M. 30 luglio 2010. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare i rapporti tra INAIL e datore di lavoro, evitando invii duplicati del certificato medico quando questo sia già nella disponibilità dell’Istituto.

Quadro normativo e presupposto dell’intervento

La circolare richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare:

  • il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art. 53, comma 5;
  • il D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 14, comma 1, che consente al Consiglio di amministrazione INAIL di adottare delibere di semplificazione procedurale soggette ad approvazione ministeriale;
  • la delibera n. 42 del 14 aprile 2010 del Presidente-Commissario straordinario INAIL, approvata con D.M. 30 luglio 2010 e pubblicata in G.U. n. 197 del 24 agosto 2010.

La circolare si inserisce inoltre in una linea evolutiva già sperimentata per la denuncia telematica di infortunio, richiamando precedenti delibere e il D.M. 15 luglio 2005.

Nuova disciplina della denuncia telematica di malattia professionale

La nuova regola stabilisce che il datore di lavoro che trasmette tempestivamente la denuncia di malattia professionale per via telematica è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, purché il certificato non sia già stato direttamente trasmesso all’INAIL dal lavoratore o dal medico certificatore.

In pratica:

  • il datore di lavoro non deve effettuare un invio contestuale del certificato medico quando la denuncia è presentata telematicamente nei tempi previsti;
  • l’esonero opera solo se l’INAIL abbia già acquisito il certificato da altra fonte;
  • la finalità è evitare duplicazioni documentali e semplificare gli adempimenti a carico del datore.

Ruolo dell’INAIL e richiesta del certificato

L’INAIL deve richiedere il certificato medico al datore di lavoro soltanto nei casi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore. La richiesta specifica dell’Istituto costituisce quindi il presupposto per l’ulteriore obbligo di trasmissione da parte del datore.

Obblighi residui e conseguenze sanzionatorie

Quando l’INAIL formuli la richiesta espressa, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere il certificato medico ai sensi dell’art. 53, comma 5, del Testo Unico, come modificato dal D.M. 30 luglio 2010.

La circolare precisa che, in caso di mancato invio del certificato richiesto, restano ferme le disposizioni sanzionatorie già richiamate dalla circolare INAIL n. 22 del 2 aprile 1998, come modificate dall’art. 1, comma 1177, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Portata pratica della modifica

La modifica normativa consente di coordinare la trasmissione telematica della denuncia con la circolazione del certificato medico tra lavoratore, medico e INAIL, evitando che il datore debba inoltrare documentazione già acquisita dall’Istituto. Rimane tuttavia fermo un obbligo collaborativo del datore quando l’INAIL lo richieda espressamente, con applicazione delle sanzioni in caso di omissione.

Punti principali

Oggetto della modifica normativa

La circolare dà notizia dell’approvazione, con D.M. 30 luglio 2010, della delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario INAIL del 14 aprile 2010, che modifica l’art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965 in materia di denuncia di malattia professionale per via telematica.

Esonero dall’invio del certificato medico

Il datore di lavoro che trasmette tempestivamente la denuncia di malattia professionale tramite canale telematico non deve inviare contestualmente anche il certificato medico, salvo richiesta espressa dell’INAIL. L’esonero opera quando il certificato non sia già pervenuto all’Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore.

Obbligo di richiesta da parte dell’INAIL

L’INAIL deve rivolgere al datore di lavoro la richiesta di trasmissione del certificato medico solo nelle ipotesi in cui non ne sia già in possesso per altra via, cioè se il documento non sia stato inviato direttamente dal lavoratore o dal medico certificatore.

Obbligo del datore in caso di richiesta e regime sanzionatorio

Se l’INAIL richiede espressamente il certificato medico, il datore di lavoro è tenuto a trasmetterlo ai sensi dell’art. 53, comma 5, come modificato dal D.M. 30 luglio 2010. In caso di mancato invio, restano ferme le sanzioni richiamate dalla circolare INAIL n. 22/1998, come modificate dall’art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006.

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