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Circolare

Circolare INAIL n. 34 del 18 agosto 2010

Sisma Abruzzo del 6.4.2009 - Ulteriore proroga della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi. Modalità di recupero e ripresa della riscossione dei versamenti non prorogati.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’ulteriore proroga fino al 15 dicembre 2010 della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi INAIL per i soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo, individuando i beneficiari e le condizioni per accedere alla proroga. Vengono inoltre chiarite le modalità di recupero dei premi sospesi, sia per i soggetti ammessi alla proroga sia per quelli non rientranti nel beneficio, con ripresa della riscossione in 120 rate mensili dal 16 gennaio 2011. La circolare precisa anche che non è previsto rimborso di quanto già versato e che INAIL si riserva verifiche sui requisiti, con recupero delle sospensioni indebite e applicazione del regime sanzionatorio ordinario.

Sisma Abruzzo 6 aprile 2009: proroga sospensione versamenti premi INAIL e recupero somme sospese

Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009: proroga della sospensione dei premi INAIL e modalità di recupero

La circolare INAIL n. 34 del 18 agosto 2010 interviene sulla disciplina dei premi assicurativi dovuti dai soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. Il documento recepisce le modifiche introdotte dall’art. 39 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, e chiarisce sia l’estensione della sospensione dei versamenti fino al 15 dicembre 2010, sia le modalità di recupero dei premi sospesi.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama una serie di atti emergenziali e successivi interventi normativi e di protezione civile emanati a seguito del terremoto, tra cui DPCM, OPCM, decreti del Commissario delegato, il decreto-legge n. 39/2009 convertito dalla legge n. 77/2009, il decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 13 agosto 2010. Tale sequenza normativa costituisce il presupposto della sospensione e delle successive proroghe dei termini di versamento.

Ambito della proroga fino al 15 dicembre 2010

L’art. 39, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78/2010 dispone la prosecuzione della sospensione dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi sino al 15 dicembre 2010 per determinati soggetti colpiti dal sisma. La legge n. 122/2010 ha poi integrato la disciplina, individuando in modo puntuale i beneficiari della proroga e le modalità di recupero dei premi sospesi.

Soggetti beneficiari

La circolare individua come destinatari della proroga:

  • le persone fisiche di cui all’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3837/2009, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari dei medesimi redditi, con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

In attuazione della norma, la proroga interessa quindi, in sostanza:

  • i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati dai decreti commissariali n. 3 e n. 11 del 2009, già ammessi alla sospensione sino al 30 giugno 2010, se operano in forma individuale, a prescindere dal volume d’affari;
  • i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nei medesimi comuni, diversi dalle persone fisiche, con volume d’affari fino a 200.000 euro.

Condizioni e adempimenti per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Per fruire della proroga, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono presentare alla competente sede INAIL una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel 2009 il volume d’affari non ha superato 200.000 euro. La dichiarazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.

INAIL si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di legge. In caso di sospensioni non spettanti, l’Istituto procederà al recupero dei crediti con applicazione del regime sanzionatorio ordinario. La circolare precisa inoltre che non è previsto alcun rimborso per quanto già versato.

Categorie escluse o con disciplina autonoma

La circolare distingue alcune categorie per le quali la sospensione ha avuto diversa durata:

  • per gli istituti di credito e assicurativi, la sospensione dei premi è cessata al 30 novembre 2009; i premi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009 devono essere recuperati in 60 rate mensili di pari importo, con prima scadenza il 16 giugno 2010;
  • per i datori di lavoro pubblici, la sospensione è terminata al 30 aprile 2009, poiché dal 1° maggio 2009 la sospensione si applica soltanto ai datori di lavoro privati.

Versamenti interessati dalla sospensione tra il 1° luglio e il 15 dicembre 2010

La circolare specifica che, per i soggetti beneficiari della proroga, risultano sospesi i versamenti con scadenza nel periodo 1° luglio 2010 - 15 dicembre 2010. Tra gli esempi indicati figurano:

  • le rate del 16 agosto 2010 e del 16 novembre 2010 del premio di autoliquidazione 2009/2010;
  • le rate mensili relative a rateazioni concesse ai sensi della legge n. 389/1989;
  • ogni altro pagamento avente scadenza nel medesimo periodo.

Recupero dei premi sospesi

La legge n. 122/2010 disciplina la ripresa della riscossione dei premi sospesi in due ipotesi:

  • per i soggetti beneficiari della proroga, i premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010;
  • per i soggetti non rientranti nella proroga, i premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010.

In entrambi i casi, il recupero avviene mediante 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2011, senza applicazione di oneri accessori.

Indicazioni operative finali

La circolare conclude rinviando a successive istruzioni operative della Direzione centrale rischi, anche in funzione delle implementazioni procedurali necessarie per la corretta applicazione della disciplina. Il documento, quindi, ha natura chiarificatrice e organizzativa, definendo i destinatari della proroga, gli adempimenti richiesti, le esclusioni e il calendario di recupero dei premi sospesi.

Punti principali

Proroga della sospensione fino al 15 dicembre 2010

L’articolo 39 del decreto-legge n. 78/2010, come modificato dalla legge n. 122/2010, estende la sospensione dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi fino al 15 dicembre 2010 per determinati soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. La proroga riguarda i soggetti già ammessi alla sospensione sino al 30 giugno 2010 e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Soggetti beneficiari della proroga

Sono beneficiari: i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche agricoli, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati dai decreti commissariali n. 3 e n. 11 del 2009, già ammessi alla sospensione fino al 30 giugno 2010. Per le persone fisiche la proroga opera a prescindere dal volume d’affari; per i soggetti diversi dalle persone fisiche è richiesto un volume d’affari non superiore a 200.000 euro nell’anno d’imposta 2009.

Adempimento per i soggetti non persone fisiche

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono presentare alla competente sede INAIL una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso nel 2009 di un volume d’affari non superiore a 200.000 euro. La dichiarazione va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. INAIL può verificare i requisiti e recuperare eventuali sospensioni indebite con l’ordinario regime sanzionatorio.

Esclusioni e disciplina di categorie particolari

La circolare ricorda che per gli istituti di credito e assicurativi la sospensione è cessata il 30 novembre 2009 e che i premi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009 sono recuperati in 60 rate mensili, con prima scadenza il 16 giugno 2010. Per i datori di lavoro pubblici, invece, la sospensione è terminata il 30 aprile 2009, poiché dal 1° maggio 2009 la sospensione si applica solo ai datori di lavoro privati.

Versamenti sospesi nel periodo 1 luglio - 15 dicembre 2010

Rientrano nella sospensione, se sussistono i requisiti soggettivi, i versamenti con scadenza tra il 1° luglio 2010 e il 15 dicembre 2010. La circolare cita esemplificativamente le rate del 16 agosto 2010 e del 16 novembre 2010 del premio di autoliquidazione 2009/2010, le rate mensili di rateazioni ex legge n. 389/1989 e ogni altro pagamento avente scadenza nel periodo.

Modalità di recupero dei premi sospesi

La legge n. 122/2010 prevede la ripresa della riscossione dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 per i soggetti beneficiari della proroga, nonché il recupero dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per i soggetti non interessati dalla proroga. In entrambi i casi la riscossione avverrà in 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2011, senza applicazione di oneri accessori.

Assenza di rimborso e ulteriori istruzioni

La normativa esclude espressamente il rimborso di quanto già versato. La circolare rinvia inoltre a successive istruzioni operative della Direzione centrale rischi, anche in relazione agli sviluppi procedurali necessari per la corretta applicazione della disciplina.

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