Circolare INAIL n. 39 del 15 ottobre 2010
Base imponibile contributiva. Aggiornamento Circolare n. 17 del 20 marzo 1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la precedente n. 17/1998 sui criteri di determinazione della base imponibile contributiva, limitatamente alle innovazioni normative intervenute successivamente. Richiama il coordinamento tra TUIR e Testo unico Inail, chiarendo quali somme e valori restano esclusi dall’imponibile fiscale e contributivo e quali, invece, sono esclusi solo ai fini contributivi. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti per erogazioni liberali, sussidi occasionali, vitto e mensa, opere e servizi sociali, azionariato ai dipendenti, premi di risultato e lavoro all’estero, con attenzione alle decorrenze e ai limiti economici applicabili.
Aggiornamento della base imponibile contributiva e delle esclusioni dal reddito di lavoro dipendente
Base imponibile contributiva. Aggiornamento della circolare n. 17/1998
La circolare aggiorna la disciplina della base imponibile contributiva limitatamente alle modifiche normative intervenute dopo la circolare Inail n. 17 del 20 marzo 1998. Il documento precisa il coordinamento tra reddito di lavoro dipendente, TUIR e Testo unico Inail, individuando le voci escluse dal reddito imponibile ai fini fiscali e/o contributivi, e rinvia per il resto alle istruzioni già fornite nel 1998. Viene inoltre richiamata l’esistenza di una tabella allegata per la conversione in euro degli importi originariamente espressi in lire.
Quadro generale dell’imponibile contributivo
La base imponibile contributiva è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente, determinato in base al combinato disposto degli articoli 51 del TUIR e 29 del Testo unico Inail. Restano esclusi dalla base imponibile:
- le somme e i valori indicati nei commi da 2 a 8 dell’art. 51 TUIR, per la parte rilevante ai fini fiscali e contributivi;
- le somme di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 29 del Testo unico Inail.
Somme e valori esclusi dall’imponibile ai fini fiscali e contributivi
La circolare esamina soltanto le fattispecie oggetto di successivi interventi normativi rispetto alla disciplina del 1998.
Erogazioni liberali in occasione di festività o ricorrenze
Le erogazioni liberali concesse dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti erano escluse dall’imponibile fino al 28 maggio 2008, entro il limite di 258,23 euro annui per dipendente. Per liberalità si intendono le attribuzioni non dovute, quindi non previste da obblighi contrattuali collettivi o individuali.
La circolare chiarisce che le "festività o ricorrenze" comprendono non solo quelle religiose e civili, ma anche eventi legati al dipendente o all’azienda, come matrimonio, nascita di un figlio o anniversari aziendali.
Dal 29 maggio 2008, a seguito della soppressione della relativa norma agevolativa, le erogazioni liberali in denaro concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Resta tuttavia ferma la regola generale dell’art. 51 TUIR per i beni e servizi in natura: il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre al reddito se complessivamente non supera 258,23 euro; oltre tale soglia l’intero valore diventa imponibile. La circolare precisa quindi che, se la liberalità è erogata in natura o tramite buoni rappresentativi di beni e servizi, può rientrare nel regime di esclusione entro il limite indicato, anche se attribuita a un solo dipendente e non necessariamente in occasione di festività o ricorrenze.
Sussidi occasionali
Fino al 28 maggio 2008 erano totalmente esclusi dall’imponibile anche i sussidi occasionali, concessi in via eccezionale e a titolo di liberalità, nelle seguenti ipotesi:
- sussidi erogati in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; per "familiari" si intendono quelli indicati dall’art. 5, comma 5, TUIR, cioè coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo;
- sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura;
- sussidi corrisposti a dipendenti ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuti opposti a richieste estorsive.
Dal 29 maggio 2008 tali erogazioni liberali concorrono per intero al reddito di lavoro dipendente.
Servizio di vitto e mensa
Il tema viene aggiornato richiamando la circolare Inail n. 43/1998 e la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 41/E del 23 marzo 2000. L’esclusione dall’imponibile dell’indennità sostitutiva del servizio di mensa opera per i lavoratori che:
- abbiano un orario di lavoro comprensivo della pausa pranzo;
- svolgano attività stabile presso una unità produttiva;
- operino in un’unità produttiva dalla quale non sia possibile recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, in un luogo di ristorazione.
La circolare richiama inoltre il DPCM 18 novembre 2005 sulle caratteristiche dei buoni pasto e precisa che, secondo la Risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006, il buono pasto non concorre alla base imponibile fiscale e contributiva entro il limite di 5,29 euro giornalieri. L’esenzione vale sia per i dipendenti a tempo pieno sia per i lavoratori part-time che, per l’articolazione dell’orario, non abbiano diritto alla pausa pranzo ma fruiscano di buoni pasto.
Utilizzo di opere e servizi
Sono richiamati i cosiddetti oneri per finalità sociali di cui all’art. 100, comma 1, TUIR, ossia spese relative a opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, sostenute volontariamente dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Per l’esclusione dalla base imponibile devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:
- la spesa deve essere sostenuta volontariamente e non in adempimento di un obbligo contrattuale;
- le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti;
- le finalità devono essere specificamente educative, istruttive, ricreative, di assistenza sociale o sanitaria, o di culto.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto l’esenzione applicabile anche quando i servizi siano forniti tramite strutture esterne all’azienda, purché il dipendente sia estraneo al rapporto tra azienda e prestatore del servizio e non risulti beneficiario dei pagamenti effettuati dall’azienda. L’esclusione è riferita alle erogazioni in natura.
La circolare precisa inoltre che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposte in denaro, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per:
- frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall’art. 12 TUIR;
- frequenza di colonie climatiche da parte dei medesimi familiari;
- borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Azionariato ai dipendenti
La disciplina distingue tra:
- azioni offerte alla generalità dei dipendenti, c.d. stock granting;
- azioni offerte a determinati dipendenti, c.d. stock option.
Per lo stock granting, il valore delle azioni è escluso dalla base imponibile se:
- le azioni sono offerte alla generalità dei dipendenti;
- il valore non supera 2.065,83 euro per ciascun periodo d’imposta; oltre tale soglia, solo l’eccedenza è imponibile;
- le azioni non sono riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, né cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dall’assegnazione.
Se le azioni vengono cedute prima del triennio, l’importo non tassato al momento dell’acquisto diventa imponibile nel periodo d’imposta della cessione.
Per le stock option, la circolare ricorda il precedente regime agevolato, che escludeva da imposizione la differenza tra valore delle azioni al momento dell’assegnazione e importo corrisposto dal dipendente, a condizione che:
- l’importo pagato fosse almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta;
- le partecipazioni possedute dal dipendente non superassero il 10% del diritto di voto o di partecipazione al capitale.
Tale regime agevolato è stato abolito dal 25 giugno 2008. Da quella data la differenza tra valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio dell’opzione e prezzo pagato dal dipendente concorre sempre al reddito imponibile da lavoro dipendente ai fini fiscali. La circolare precisa però che l’abolizione riguarda solo il profilo fiscale e non quello previdenziale; ai fini contributivi resta applicabile il solo esonero previsto dalla disciplina richiamata nella tabella riepilogativa.
La tabella allegata ricostruisce i diversi regimi succedutisi nel tempo per le stock option, in relazione alla data di delibera del piano e alla data di assegnazione delle azioni, distinguendo tra i piani deliberati fino al 4 luglio 2006, quelli deliberati dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006, quelli deliberati dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008 e, infine, le assegnazioni dal 25 giugno 2008 in poi. Per ciascun regime vengono riportate le diverse condizioni di esenzione contributiva, tra cui il possesso minimo delle azioni, il periodo minimo di esercizio dell’opzione e, nei casi previsti, la quotazione della società e il valore minimo delle azioni detenute.
Rinuncia all’accredito contributivo
Sono totalmente esenti le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e le forme sostitutive, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, una volta maturati i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.
Somme e valori esclusi dall’imponibile ai soli fini contributivi
La circolare distingue poi le voci che, pur essendo reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, restano escluse dalla base imponibile solo ai fini contributivi, ai sensi dell’art. 29, commi 4-6, del Testo unico Inail. Per i temi diversi da quello trattato al paragrafo 3.1, il documento conferma quanto già riportato nella circolare n. 17/1998.
Premi di risultato e contratti collettivi aziendali
Le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello, non certe nella corresponsione o nell’ammontare e correlate a incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività, erano escluse dalla base imponibile entro il limite massimo del 3% della retribuzione imponibile annuale lorda.
Tale esclusione è stata applicata fino al 31 dicembre 2007. Dal 1° gennaio 2008 queste erogazioni rientrano nel computo dell’imponibile.
Lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva
La circolare integra quanto già indicato nel paragrafo 10 della n. 17/1998, richiamando la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2000 per i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero in via continuativa ed esclusiva. In ambito fiscale tale disciplina ha sostituito il precedente regime di esclusione con un sistema fondato su retribuzioni convenzionali.
Ai fini contributivi, tuttavia, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la modifica non produce effetti. Di conseguenza:
- per i lavoratori italiani all’estero in Paesi comunitari o in Paesi extra-UE con accordi di sicurezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti in Italia;
- per i lavoratori italiani in Paesi extra-UE privi di accordi di sicurezza sociale, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva continua a essere determinato ai fini contributivi sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale.
Contenuto operativo della circolare
Nel complesso, la circolare assume funzione di aggiornamento e coordinamento sistematico della disciplina contributiva, con particolare attenzione alle modifiche che hanno inciso su esclusioni, limiti quantitativi e decorrenze. Per il professionista, il documento è rilevante soprattutto perché:
- segnala il venir meno di alcune agevolazioni fiscali con effetti anche sulla base imponibile contributiva;
- distingue con precisione le fattispecie che restano esenti solo in parte o solo ai fini contributivi;
- fornisce il quadro temporale delle principali riforme, soprattutto per liberalità, mensa, azionariato dei dipendenti e premi di risultato.
Punti principali
Aggiornamento della circolare del 1998
La circolare non riscrive integralmente la disciplina, ma aggiorna solo gli aspetti modificati da norme successive alla n. 17/1998. Per il resto resta fermo quanto già chiarito in precedenza; viene inoltre allegata una tabella di conversione in euro degli importi originariamente indicati in lire.
Base imponibile contributiva
La base imponibile contributiva è data dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente, determinato secondo il combinato disposto degli articoli 51 TUIR e 29 del Testo unico Inail, con esclusione delle somme e dei valori espressamente indicati nei commi da 2 a 8 dell’art. 51 TUIR e nei commi 4 e 6 dell’art. 29 del TU Inail.
Erogazioni liberali e sussidi occasionali
Le liberalità per festività o ricorrenze e i sussidi occasionali, fino al 28 maggio 2008, erano esclusi dall’imponibile entro il limite annuo di 258,23 euro per dipendente. Dal 29 maggio 2008 tali erogazioni concorrono per intero al reddito di lavoro dipendente, salvo le specifiche esclusioni ancora previste per beni e servizi entro i limiti di legge.
Vitto, mensa e buoni pasto
Resta fermo il richiamo alla circolare n. 43/1998. L’esclusione dell’indennità sostitutiva di mensa opera per lavoratori con pausa pranzo, sede stabile e impossibilità di raggiungere un luogo di ristoro senza mezzi di trasporto. I buoni pasto non concorrono alla base imponibile, quale compenso in natura, entro il limite di 5,29 euro giornalieri, anche per i lavoratori part-time che non abbiano diritto alla pausa pranzo.
Opere e servizi di utilità sociale
Sono esclusi dalla base imponibile gli oneri per finalità sociali di cui all’art. 100 TUIR, purché la spesa sia volontaria, le opere o i servizi siano messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti e perseguano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria o di culto. L’esenzione si applica anche se i servizi sono erogati tramite strutture esterne, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto tra azienda e prestatore. Restano inoltre escluse, anche se corrisposte in denaro, le somme per asili nido, colonie climatiche e borse di studio per i familiari indicati dal TUIR.
Azionariato ai dipendenti e stock option
Si distingue tra stock granting e stock option. Per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti l’esenzione opera entro 2.065,83 euro annui, a condizione di offerta generalizzata e mantenimento per almeno tre anni. Per le stock option il regime agevolato è stato abolito dal 25 giugno 2008: da tale data la differenza tra valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio e prezzo pagato concorre sempre al reddito imponibile fiscale. La circolare precisa però che, dal 25 giugno 2008, il nuovo regime vale solo ai fini fiscali e non previdenziali.
Rinuncia all’accredito contributivo
Sono totalmente esenti le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio della facoltà del lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, una volta maturati i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.
Premi di risultato e contratti di secondo livello
Le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello, correlate a incrementi di produttività, qualità e competitività, erano esenti entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annuale lorda fino al 31 dicembre 2007. Dal 1° gennaio 2008 tali erogazioni rientrano nel calcolo dell’imponibile.
Lavoro prestato all’estero
Per i lavoratori italiani all’estero in Paesi UE o in Paesi extra-UE con accordi di sicurezza sociale si applicano le regole ordinarie vigenti in Italia ai fini contributivi. Per i lavoratori italiani in Paesi extra-UE senza accordi di sicurezza sociale, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva continua a essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente da decreto ministeriale.
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