Circolare INAIL n. 38 del 15 ottobre 2010
Pagamento dei premi assicurativi tramite il modello F24 Enti Pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione dell’F24 EP al versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti soggetti al sistema di tesoreria unica. Vengono richiamate le norme di riferimento, indicata la decorrenza operativa dal 2 novembre 2010 e fornite istruzioni puntuali per la compilazione del modello, compresa l’impossibilità di compensazione nell’F24 EP e l’uso dell’F24 ordinario per eventuali compensazioni. Sono inoltre specificate le categorie di soggetti obbligati e le modalità operative per l’acquisizione e la contabilizzazione degli incassi presso le sedi INAIL.
Pagamento dei premi assicurativi tramite modello F24 Enti Pubblici (F24 EP)
Pagamento dei premi assicurativi tramite modello F24 Enti Pubblici
La circolare disciplina l’utilizzo del modello F24 Enti Pubblici (F24 EP) per il versamento dei premi assicurativi dovuti all’INAIL da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti soggetti alla tesoreria unica. Il documento si inserisce nel quadro normativo avviato dall’articolo 32-ter del decreto-legge n. 185/2008 e precisato dai successivi atti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.
Quadro normativo e finalità
L’articolo 32-ter del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, ha esteso l’utilizzo dell’F24 EP al pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi. In attuazione di tale disposizione, il decreto MEF 12 marzo 2010 ha definito le nuove modalità di utilizzo del modello; il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2010 ha approvato le modifiche tecniche al modello e le relative specifiche di trasmissione telematica. Successivamente, la risoluzione n. 97/E del 7 ottobre 2010 ha stabilito le modalità di compilazione dell’F24 EP per il versamento dei premi assicurativi INAIL.
Ambito di applicazione e decorrenza
L’F24 EP è un modello di pagamento esclusivamente telematico, riservato agli enti e alle amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica. La circolare evidenzia che l’estensione ai premi INAIL consente una più efficiente acquisizione e gestione dei pagamenti. Le nuove modalità di versamento decorrono dal 2 novembre 2010.
Soggetti interessati
Sono tenuti all’utilizzo dell’F24 EP per i versamenti previdenziali e assicurativi:
- gli enti e gli organismi pubblici ricompresi nelle tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984 e successive modificazioni;
- le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 7 del decreto MEF 5 ottobre 2007, già utilizzatrici dell’F24 EP per IRAP, ritenute IRPEF e relative addizionali.
Per le amministrazioni statali, l’obbligo riguarda i lavoratori per i quali non si applica la speciale forma di gestione dell’assicurazione per conto dello Stato.
Compensazione tra crediti e debiti
La circolare precisa che l’F24 EP non consente la compensazione tra importi a credito e a debito. In analogia a quanto già previsto per le ritenute dagli enti pubblici, gli enti e le amministrazioni possono utilizzare l’F24 ordinario solo per compensare eventuali crediti con debiti per premi e accessori INAIL. In tal caso il saldo finale del modello ordinario deve essere pari a zero. Se, dopo la compensazione, restano importi da pagare, questi devono essere versati con F24 EP.
Istruzioni di compilazione del modello F24 EP
Per il versamento dei premi e dei relativi accessori all’INAIL, il modello deve essere compilato come segue:
- nel campo "sezione" va indicato il valore "N";
- nel campo "codice tributo/causale" va riportato il numero di riferimento comunicato dall’INAIL, sempre composto da 6 cifre;
- nel campo "codice" va indicato il codice della sede INAIL competente per territorio, composto da 5 cifre;
- negli "estremi identificativi" va indicato il codice ditta attribuito dall’INAIL, senza il codice di controllo;
- nel campo "riferimento A" va indicato sempre il valore "P";
- nel campo "importi a debito versati" va riportato l’importo dovuto;
- il campo "riferimento B" non deve essere compilato.
Deve essere compilato un rigo distinto per ciascun numero di riferimento comunicato dall’Istituto.
Gestione operativa degli incassi
Le informazioni analitiche dei versamenti effettuati con F24 EP saranno trasmesse all’Istituto tramite i flussi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo logiche analoghe a quelle già previste per l’F24. La riconduzione degli incassi nella scheda contabile del soggetto assicurante avverrà con le medesime modalità adottate per gli incassi F24. Qualora il pagamento non consenta l’imputazione automatica al "progressivo richiesta", le sedi dovranno procedere alla corretta attribuzione dell’incasso tramite la funzione di normalizzazione incassi presente in GRA.
Punti principali
Estensione dell’F24 EP ai premi INAIL
L’articolo 32-ter del decreto-legge n. 185/2008 ha esteso l’uso del modello F24 EP al pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi. In attuazione di tale previsione, il decreto ministeriale 12 marzo 2010 e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2010 hanno definito modalità e specifiche tecniche del modello; la risoluzione n. 97/E del 7 ottobre 2010 ha poi stabilito le istruzioni operative per i premi INAIL.
Decorrenza e carattere telematico del versamento
L’F24 EP è un modello di pagamento esclusivamente telematico, riservato agli enti e alle amministrazioni pubbliche soggetti alla tesoreria unica. Per i premi assicurativi INAIL le nuove modalità di versamento decorrono dal 2 novembre 2010 e mirano a velocizzare l’acquisizione e la gestione dei pagamenti tramite i canali telematici.
Soggetti tenuti all’utilizzo
Sono tenuti a utilizzare l’F24 EP, per i versamenti previdenziali e assicurativi, gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B della legge n. 720/1984 e le amministrazioni dello Stato indicate dall’articolo 7 del decreto MEF 5 ottobre 2007, già utilizzatrici dell’F24 EP per IRAP e ritenute. Per queste ultime l’obbligo rileva limitatamente ai lavoratori per i quali non si applica la speciale gestione dell’assicurazione per conto dello Stato.
Compensazione e utilizzo dell’F24 ordinario
Il modello F24 EP non consente la compensazione tra importi a credito e a debito. In analogia alla disciplina richiamata dall’Agenzia delle Entrate, gli enti e le amministrazioni pubbliche possono utilizzare l’F24 ordinario esclusivamente per compensare eventuali crediti con debiti per premi e accessori INAIL, con saldo finale pari a zero. Se, dopo la compensazione, residuano somme da versare, queste devono essere pagate con F24 EP.
Istruzioni di compilazione del modello
Per i pagamenti a favore dell’INAIL il modello F24 EP va compilato indicando: nella sezione il valore "N"; nel campo "codice tributo/causale" il numero di riferimento comunicato dall’INAIL, sempre composto da 6 cifre; nel campo "codice" il codice della sede INAIL territorialmente competente, composto da 5 cifre; negli "estremi identificativi" il codice ditta senza il codice di controllo; nel campo "riferimento A" il valore "P"; negli "importi a debito versati" l’importo dovuto. Il campo "riferimento B" non va compilato e deve essere utilizzato un rigo distinto per ciascun numero di riferimento.
Gestione operativa degli incassi presso le sedi INAIL
I flussi telematici dell’Agenzia delle Entrate trasmetteranno all’Istituto i dati analitici dei versamenti eseguiti con F24 EP, secondo le stesse logiche già previste per l’F24. La riconduzione degli incassi alla scheda contabile del soggetto assicurante avverrà con le medesime modalità dell’F24; ove non sia possibile l’imputazione automatica al "progressivo richiesta", le sedi dovranno procedere alla corretta attribuzione dell’incasso tramite la funzione di normalizzazione incassi presente in GRA.
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