Messaggio numero 10065 del 21-06-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento ribadisce che, per il personale in regime di TFS, la contribuzione previdenziale del 2,50% continua a essere dovuta anche dopo il 31 dicembre 2010, mentre per il personale in TFR non si applicano né la sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012 né la legge n. 228/2012. Le eventuali diffide e richieste di restituzione sono considerate di competenza dei datori di lavoro, quali sostituti d’imposta.
Chiarimenti sulla trattenuta previdenziale del 2,50% e sul TFS/TFR
Chiarimenti sulla trattenuta previdenziale del 2,50% e sul regime TFS/TFR
Il documento fornisce l’interpretazione dell’Istituto in merito alle numerose richieste di interruzione e restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria del 2,50% sulla retribuzione contributiva utile ai fini del TFS. Viene confermata la permanenza dell’obbligo contributivo per i dipendenti in regime di TFS e viene esclusa l’applicabilità della disciplina richiamata al personale in regime di TFR.
Quadro normativo richiamato
Il testo richiama innanzitutto la sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’8-11 ottobre 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Viene inoltre richiamato l’art. 1, commi 98-101, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha recepito i contenuti del decreto-legge n. 185/2012, decaduto senza conversione.
Effetti della legge n. 228/2012 sui dipendenti in TFS
Secondo il documento, la legge n. 228/2012 ha:
- abrogato l’art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010 con effetto dal 1° gennaio 2011;
- previsto la riliquidazione d’ufficio, entro un anno dal 31 ottobre 2012, di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alla norma abrogata, per le cessazioni intervenute tra il 1° gennaio 2011 e il 30 ottobre 2012;
- disposto l’estinzione di diritto dei processi pendenti e l’inefficacia delle sentenze emesse, salvo quelle passate in giudicato, in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,50%.
Il documento precisa però che l’abrogazione della norma del 2010 ha determinato il ripristino della disciplina previgente sul calcolo dei trattamenti di fine servizio. Ne consegue che, per i dipendenti in regime di TFS in servizio o cessati, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile resta dovuto anche oltre il 31 dicembre 2010.
Posizione dell’Istituto sulla restituzione della contribuzione
L’Istituto afferma che le norme richiamate non prevedono la restituzione della contribuzione, ma confermano la permanenza dell’obbligatorietà della trattenuta previdenziale. In sostanza, viene escluso che la disciplina intervenuta possa fondare il diritto alla restituzione della quota del 2,50% per il personale in TFS.
Personale in regime di TFR
Per i dipendenti pubblici in regime di TFR, il documento precisa che:
- la sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012 non trova applicazione;
- non si applica neppure l’art. 1, commi 98-101, della legge n. 228/2012;
- tali dipendenti non sono mai stati interessati dalla norma dichiarata illegittima.
Per questo personale trova applicazione la disciplina relativa alle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione del TFR contenuta nell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
Riduzione della retribuzione lorda nel regime TFR
Il documento chiarisce che, per il personale assoggettato a TFR, l’Amministrazione datrice di lavoro deve operare una riduzione della retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale soppresso. In questo modo:
- non può più essere trattenuto il contributo previdenziale del 2,50%;
- viene assicurata l’invarianza della retribuzione netta;
- la riduzione della retribuzione lorda corrisponde alla quota che sarebbe a carico dell’iscritto in regime di TFS.
Ne deriva che un’eventuale interruzione di tale riduzione della retribuzione lorda costituirebbe violazione di precisi obblighi di legge.
Competenza sulle diffide
Infine, il documento precisa che le diffide inoltrate all’Istituto sono di competenza dei datori di lavoro, in quanto sostituti d’imposta e soggetti tenuti a effettuare le trattenute contributive in esame.
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