Ordinanza ingiunzione o revoca n. 293 del 06/07/2023
Provvedimento del 6 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Ristorante Francesco s.r.l. utilizzava un impianto di videosorveglianza con telecamere esterne idonee a riprendere la strada pubblica, senza aver apposto i cartelli informativi previsti dall’art. 13 GDPR e senza avere previamente ottenuto l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro per l’installazione in presenza di dipendenti. Pur prendendo atto delle successive regolarizzazioni effettuate dalla società, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Ristorante Francesco s.r.l.: sanzione per videosorveglianza senza informativa e senza autorizzazione ex art. 4 Statuto dei lavoratori, con riprese della strada pubblica
Ristorante Francesco s.r.l. - videosorveglianza illecita e sanzione pecuniaria
Il provvedimento riguarda il trattamento di dati personali effettuato da Ristorante Francesco s.r.l. mediante un sistema di videosorveglianza installato presso la sede di Genga (AN). L’istruttoria è stata avviata a seguito di un verbale della Guardia di finanza che segnalava la presenza di telecamere attive, la mancanza di adeguata informativa e l’assenza della previa autorizzazione richiesta per i trattamenti idonei a controllare a distanza i lavoratori.
Origine del procedimento e accertamenti
Il Garante ha acquisito il verbale trasmesso dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, relativo ai controlli svolti il 29 settembre e il 6 ottobre 2022 presso l’esercizio commerciale. Dal verbale risultava che l’impianto era composto da 7 telecamere funzionanti: due inquadravano l’ingresso superiore verso il parcheggio, due l’ingresso inferiore sulla strada pubblica, due erano poste all’interno del ristorante e una sul retro.
Dalla documentazione fotografica emergeva che le telecamere esterne erano idonee a riprendere ampi spazi della strada pubblica antistante l’esercizio. Inoltre, rispetto alla presenza di dipendenti nei locali videosorvegliati, risultava che non era stata richiesta alcuna autorizzazione all’Ispettorato del lavoro prima dell’installazione.
Norme richiamate e quadro giuridico
L’Autorità ha richiamato i principi generali dell’art. 5 GDPR, in particolare il principio di trasparenza e liceità, nonché l’obbligo di informativa di cui all’art. 13 GDPR. In materia di videosorveglianza ha inoltre richiamato il provvedimento generale dell’8 aprile 2010 e le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati, soprattutto in tema di cartelli informativi, inquadratura limitata alle aree effettivamente da proteggere e possibilità di oscurare o limitare aree non pertinenti.
Per i trattamenti nel contesto del rapporto di lavoro, il Garante ha richiamato l’art. 88 GDPR e l’art. 114 del Codice privacy, che rinvia alle garanzie dell’art. 4 della legge n. 300/1970. In base a tale disciplina, gli impianti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere installati solo per specifiche esigenze e, comunque, previa procedura sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Difese della società e regolarizzazione successiva
La società ha sostenuto di aver già collocato, prima del controllo, un cartello informativo all’inizio del percorso pedonale che conduce al parcheggio privato, negando l’intenzione di riprendere la strada comunale. Ha anche affermato di aver informato i dipendenti della presenza delle telecamere e di non aver ritenuto necessario richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro.
Successivamente al controllo, la società ha dichiarato di aver cessato le riprese audiovisive, di aver affisso nuovi cartelli informativi, di aver modificato l’orientamento delle telecamere esterne in modo da escludere la strada comunale e di aver presentato domanda di autorizzazione alla Direzione Territoriale di Ancona il 25 ottobre 2022, ottenendo l’autorizzazione il 31 ottobre 2022. Ha inoltre riferito che, al momento del procedimento, erano state riattivate soltanto le telecamere interne, mentre l’impianto nei locali di lavoro, pur autorizzato, non era ancora attivo.
Valutazioni del Garante sull’illiceità del trattamento
Il Garante ha ritenuto provato che il trattamento fosse stato effettuato:
- in assenza della prescritta informativa agli interessati, in violazione dell’art. 13 GDPR;
- con telecamere idonee a riprendere una parte consistente della strada pubblica, in contrasto con il principio di liceità e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, in violazione dell’art. 114 del Codice privacy e della disciplina dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
L’Autorità ha espressamente dichiarato che la violazione non poteva essere considerata minore, alla luce della natura, della gravità e della durata del comportamento e del grado di responsabilità del titolare.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha valutato i criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR, tenendo conto della natura, gravità e durata della violazione, dell’assenza di precedenti specifici, della cooperazione prestata dalla società nel corso del procedimento e della regolarizzazione successiva, nonché delle condizioni economiche desunte dalla dichiarazione dei redditi 2023.
In applicazione dell’art. 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 per la violazione degli artt. 5 e 13 GDPR e dell’art. 114 del Codice. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale.
Dispositivo e rimedi
Il provvedimento:
- dichiara l’illiceità del trattamento effettuato tramite l’impianto di videosorveglianza;
- ordina a Ristorante Francesco s.r.l. di pagare euro 5.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
- ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con avvertimento sulle conseguenze esecutive in caso di inadempimento;
- ricorda la possibilità di definizione agevolata con pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto per proporre ricorso;
- indica la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti ispettivi
Il procedimento nasce da un verbale della Guardia di finanza, trasmesso al Garante il 14 ottobre 2022, relativo a controlli svolti presso il ristorante nei giorni 29 settembre e 6 ottobre 2022. È stato accertato un impianto di videosorveglianza con 7 telecamere funzionanti, di cui alcune puntate verso l’esterno e idonee a inquadrare la pubblica via, senza cartelli informativi visibili per i passanti.
Violazioni contestate
L’Ufficio ha contestato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, nonché degli artt. 88 GDPR e 114 del Codice privacy, in relazione alla mancata informativa e alla mancata osservanza delle garanzie per i lavoratori ex art. 4 della l. 300/1970. Il trattamento è stato ritenuto illecito anche per l’angolo di ripresa eccessivo delle telecamere, idoneo a riprendere ampi spazi della strada pubblica.
Difese e regolarizzazione successiva
La società ha sostenuto di aver affisso in precedenza un cartello in un punto di accesso al parcheggio e di non aver avuto intenzione di riprendere la strada comunale. Ha inoltre dichiarato di aver cessato le riprese, installato nuovi cartelli, modificato l’angolo delle telecamere per limitare la ripresa alle sole aree di pertinenza e richiesto l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, ottenendola il 31 ottobre 2022.
Valutazioni del Garante
Il Garante ha richiamato i principi di trasparenza e liceità del trattamento, le regole specifiche in materia di videosorveglianza e le garanzie previste per i lavoratori. Ha ritenuto integrata la violazione dell’obbligo informativo, l’illecito trattamento per la ripresa della strada pubblica oltre il necessario e la mancata previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Ha escluso la natura di violazione "minore".
Sanzione e pubblicazione
Considerati natura, gravità e durata della violazione, assenza di precedenti specifici, cooperazione della società e condizioni economiche, il Garante ha determinato la sanzione in 5.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e ricordato la possibilità di definizione agevolata con pagamento della metà entro il termine per il ricorso.
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