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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 289 del 06/07/2023

Provvedimento del 6 luglio 2023

Garante Privacy289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato la procedura di prenotazione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie adottata dall’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. È stata ritenuta illecita la raccolta, già in fase di prenotazione via e-mail, di dati relativi alla salute, alla vita sessuale e all’orientamento sessuale degli interessati, senza preventiva informativa ex art. 13 GDPR e fuori dal rapporto medico-paziente. Pur riconoscendo il contesto emergenziale, l’unicità del centro vaccinale e le successive modifiche procedurali, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore e ha disposto un ammonimento, dichiarando l’illiceità del trattamento.

Istituto Spallanzani: raccolta in fase di prenotazione del vaccino Monkeypox di dati su salute e vita sessuale senza adeguata informativa

Istituto Spallanzani e raccolta di dati sensibili in fase di prenotazione del vaccino Monkeypox

Il Garante ha esaminato la procedura adottata dall’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani per la prenotazione della vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie. Il caso riguarda la raccolta, tramite questionario inviato via e-mail, di informazioni su salute, vita sessuale e orientamento sessuale degli interessati, utilizzate per valutare l’eleggibilità al vaccino e l’eventuale priorità di accesso.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Il procedimento è stato avviato a seguito di reclami e segnalazioni. Gli interessati dovevano compilare una scheda di valutazione del rischio, con domande, tra le altre, su appartenenza a categorie come gay, transgender, bisessuale o MSM, rapporti con più partner, partecipazione a sesso di gruppo, infezioni sessualmente trasmesse e pratiche di chemsex.

L’Autorità ha chiesto chiarimenti all’Istituto e al Ministero della salute. L’Istituto ha spiegato che, nella fase iniziale dell’emergenza Monkeypox, le richieste di vaccinazione erano molto superiori alle dosi disponibili e che era necessario selezionare rapidamente i soggetti da vaccinare. Ha anche dichiarato che l’informativa ex art. 13 GDPR era stata omessa per errore materiale nella scheda, pur essendo presente in sede di vaccinazione.

Successivamente, l’Istituto ha rappresentato di aver modificato la procedura: non vengono più raccolti i dati sulla eleggibilità in fase di prenotazione, l’informativa viene resa al momento della richiesta e le e-mail sono cancellate entro 24 ore. Ha inoltre affermato che non è mai stata creata una banca dati con i dati contenuti nelle e-mail.

Quadro normativo e valutazioni del Garante

Il Garante ha richiamato i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché il principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) e f), GDPR, e l’obbligo informativo dell’art. 13 GDPR. Ha inoltre sottolineato che i dati in questione rientrano tra le categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR, in quanto attinenti alla salute, alla vita sessuale e all’orientamento sessuale, per i quali vige un generale divieto di trattamento salvo specifiche eccezioni.

L’Autorità ha preso atto della circolare ministeriale del 5 agosto 2022 sulla strategia vaccinale contro il Monkeypox, che indicava soggetti a maggior rischio in base a particolari comportamenti sessuali o condizioni di salute, ma ha evidenziato che il Ministero aveva escluso l’identificazione preventiva della platea e l’indicazione della categoria di rischio nella scheda vaccinale, in linea con il principio di minimizzazione.

Illiceità della raccolta dei dati in fase di prenotazione

Secondo il Garante, la raccolta di numerose e dettagliate informazioni sensibili già in fase di prenotazione, e non nel contesto del rapporto medico-paziente, ha violato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e integrità e riservatezza. Il trattamento è risultato illecito anche perché l’informativa non era stata resa nel momento in cui i dati venivano acquisiti, come invece impone l’art. 13 GDPR.

Il Garante ha rilevato inoltre che la circostanza che l’informativa fosse disponibile solo al momento della vaccinazione non sana la violazione, soprattutto per i soggetti che, pur avendo fornito i dati, non sono poi stati vaccinati e non hanno ricevuto successivamente l’informativa.

Esito del procedimento e misure adottate

Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato il caso una violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale valutazione è dipesa dal contesto di emergenza sanitaria, dall’unicità del centro vaccinale regionale, dall’elevatissimo numero di richieste rispetto alle dosi disponibili, dalla cancellazione dei dati, dalla mancanza di una banca dati, dalla successiva modifica delle procedure e dalla collaborazione dell’Istituto.

Per tali ragioni, il Garante ha disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, dichiarando l’illiceità del trattamento ma senza applicare una sanzione pecuniaria.

Punti principali

Origine del procedimento e trattamento esaminato

Il procedimento nasce da reclami e segnalazioni relativi alla richiesta, da parte dell’Istituto Spallanzani, di compilare una scheda di valutazione del rischio per la vaccinazione Monkeypox da inviare via e-mail. Nel questionario venivano raccolti dati anagrafici e risposte a domande su orientamento sessuale, abitudini sessuali, partner multipli, partecipazione a eventi di sesso di gruppo, infezioni sessualmente trasmesse e chemsex.

Difese dell’Istituto e contesto emergenziale

L’Istituto ha rappresentato di aver operato in una fase iniziale di forte emergenza, con richieste di vaccinazione molto superiori alle dosi disponibili e con lo Spallanzani quale unico punto vaccinale regionale. Ha sostenuto che la raccolta anticipata dei dati serviva a individuare rapidamente i soggetti eleggibili e ad attribuire uno status prioritario, e che successivamente la procedura è stata modificata per non raccogliere più tali dati in fase di prenotazione e per rendere l’informativa ex art. 13 GDPR al momento della richiesta.

Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento

Il Garante ha ritenuto che i dati trattati rientrassero tra quelli relativi alla salute, alla vita sessuale e all’orientamento sessuale, quindi soggetti a tutela rafforzata e al divieto generale di trattamento ex art. 9 GDPR, salvo eccezioni. Ha osservato che, nel caso concreto, la raccolta non è avvenuta nell’ambito del rapporto medico-paziente ma in sede di prenotazione, attraverso e-mail e scheda online, e che ciò ha comportato la raccolta di informazioni delicate anche di soggetti poi non vaccinati.

Violazione dell’informativa e principi GDPR richiamati

È stata accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), e 13 GDPR: mancavano liceità, correttezza, trasparenza e adeguatezza delle misure di integrità e riservatezza, oltre alla preventiva informativa nel momento in cui i dati sono stati raccolti. Il Garante ha sottolineato che l’informativa non può essere resa solo successivamente alla vaccinazione, poiché l’art. 13 impone la comunicazione al momento della raccolta dei dati.

Esito finale e conseguenze

Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha qualificato la fattispecie come violazione minore, considerando il contesto di emergenza sanitaria globale, la cancellazione dei dati, l’assenza di una banca dati, la successiva modifica della procedura e la collaborazione del titolare. È stato quindi irrogato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

Materiedati sanitarivita sessuale e orientamento sessualepubblica amministrazioneprincipi di liceità e trasparenzamisure di sicurezza

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