Deliberazione n. 303 del 06/07/2023
Provvedimento del 6 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente per impedire la diffusione su Instagram e Telegram di materiale sessualmente esplicito segnalato dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il provvedimento conferma l’ordine rivolto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate di blocco della diffusione e di conservare, per finalità probatorie e per 12 mesi, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall’interessato
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC ed è adottato nell’ambito della disciplina speciale prevista per il c.d. revenge porn. Il Garante ratifica due determinazioni d’urgenza emesse dal dirigente competente per impedire la diffusione, tramite Instagram e Telegram, di materiale segnalato dall’interessato.
Contesto normativo e origine del procedimento
Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
Il medesimo articolo prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare un provvedimento urgente volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva dell’Autorità.
La segnalazione e l’intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 3 luglio 2023 le determinazioni nn. 85 e 86.
Misure ordinate ai gestori delle piattaforme
Con i provvedimenti d’urgenza è stato disposto che:
- Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC adottassero immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
- le medesime società conservassero l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- la conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- le società comunicassero tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, nella riunione del 6 luglio 2023, i provvedimenti nn. 85/2023 e 86/2023, confermando così l’efficacia delle misure urgenti adottate nei confronti dei gestori delle piattaforme.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che sarebbero destinati a rimanere privati. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con l’ipotesi di revenge porn disciplinata dall’art. 144-bis del Codice.
Intervento d’urgenza del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 85 e 86 del 3 luglio 2023. I provvedimenti sono stati trasmessi ai gestori delle piattaforme interessate.
Misure imposte alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram. È stato inoltre prescritto di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 6 luglio 2023, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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